F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0015/CFA pubblicata il 1 Agosto 2023 (motivazioni) – sig. Borda Fabio Giuseppe-A.S.D. Bandito Sportgente-sigg.ri Roveriks Lama-Elio Allocco/Procura Federale Interregionale

Decisione/0015/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0164/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0166/CFA/2022-2023

Registro procedimenti n. 0001/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Claudio Tucciarelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sui reclami numero 0164/CFA/2022-2023, proposto dal sig. Borda Fabio Giuseppe in data 28 giugno 2023; numero 0166/CFA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Bandito Sportgente e dai sigg.ri Roveriks Lama ed Elio Allocco in data 29 giugno 2023; numero 0001/CFA/2023-2024 proposto dalla Procura Federale Interregionale in data 3 luglio 2023;

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta di cui al C.U. n. 118 del 23 giugno 2023;

visti i reclami e i relativi allegati;

visti gli atti della causa;

visto il decreto del Presidente della Corte federale d'appello 001/CFA/2023-2024 del 18 luglio 2023, con il quale sono stati riuniti i suddetti reclami;

Relatore all’udienza del 24 luglio 2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli e uditi l’Avv. Francesco Colapaoli per il sig. Fabio Giuseppe Borda; l’Avv. Elisabetta Maccagno per la società A.S.D. Bandito Sportgente e per i sigg.ri Roveriks Lama ed Elio Allocco; l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per la Procura federale interregionale,

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. I reclami in esame hanno per oggetto la decisione con cui il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta, il 16 giugno 2023 (C.U. n. 118 del 23 giugno 2023), in relazione a espressioni discriminatorie pronunciate nei confronti di giocatori della squadra avversaria, ha applicato al sig. Fabio Borda, riconosciute le attenuanti di cui all’art.13 CGS, la sanzione della squalifica per 8 gare; al sig. Roveriks Lama, riconosciute le attenuanti di cui all’art.13 CGS, la sanzione della squalifica per 8 gare; al sig. Elio Allocco, l’inibizione per 4 mesi; alla società ASD Bandito Sportgente, a titolo di responsabilità oggettiva, l’ammenda di euro 800. Con la medesima decisione il Tribunale federale territoriale ha prosciolto la società A.S.D. Bandito Sportgente dalla violazione di cui all’art. 28, comma 4, CGS (responsabilità per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano espressione di discriminazione).

2. La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.

A seguito di attività di indagine, avente a oggetto: “Accertamenti in merito ai fatti di condotta razzista e violenta verificatisi in occasione della gara Bandito Sportgente – Lions United Alba del 18.11.2022, valevole per il campionato di terza categoria”, avviata a seguito di segnalazione e di un paio di articoli comparsi su un giornale locale on line, la Procura federale ha ricostruito quanto accaduto nel corso del secondo tempo della gara A.S.D. Bandito Sportgente –  Lions United Alba, disputata il 18 novembre 2022 presso il campo “Fogliato” di Bra (CN) e valevole per il girone A del Campionato di terza categoria. In particolare, i calciatori Fabio Giuseppe Borda e Roveriks Lama, entrambi tesserati per la società A.S.D. Bandito Sportgente, avrebbero profferito all’indirizzo del signor Omar Jatta, calciatore tesserato per la società ospite A.S.D. Lions United Alba, rispettivamente le seguenti espressioni: “negro di merda e scimmia” “toglimi le mani di dosso mi fai schifo”, “figlio di puttana, negro di merda e scimmia”. Tanto sarebbe accaduto poco prima che il signor Roveriks Lama sferrasse un pugno al signor Omar Jatta, condotta quest’ultima che ne ha determinato l’espulsione e la squalifica per una giornata effettiva disposta dal Giudice sportivo.

Il calciatore Borda avrebbe rivolto analoghe espressioni anche nei confronti del calciatore Babatunde Shodehinde, compagno di squadra di Omar Jatta.

Le medesime circostanze, riportate dai due calciatori cui erano state indirizzate le offese, sarebbero state confermate dal calciatore Domenico Francesco Mazzitelli, tesserato per la società A.S.D. Lions United Alba, il quale si sarebbe avvicinato alla panchina della squadra ospitante A.S.D. Bandito Sportgente per chiedere spiegazioni in merito a quanto stava accadendo nel corso della gara. In tale frangente, il signor Elio Allocco, dirigente addetto agli arbitri tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente, gli avrebbe rivolto la seguente espressione “in questo paese non si può più dire nulla perché altrimenti ci si offende, non si può dire frocio di merda, negro di merda perché vi offendete subito”.

Sarebbe poi emerso che, a fine gara, i sostenitori della società ospitante presenti nell’impianto sportivo avrebbero intonato grida e cori di discriminazione razziale, imitando il verso della scimmia, nei confronti dei calciatori della squadra della società A.S.D. Lions United Alba.

La Procura federale ha quindi deferito innanzi al Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta: il signor Fabio Borda e il signor Roveriks Lama, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società A.S.D. Bandito Sportgente; il signor Elio Allocco, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Bandito Sportgente; la società A.S.D. Bandito Sportgente.

Con il deferimento, gli interessati sono stati chiamati a rispondere, rispettivamente: il signor Fabio Borda e il signor Roveriks Lama della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC (CGS), per avere utilizzato espressioni discriminatorie per motivi di razza; il signor Elio Allocco della violazione delle medesime disposizioni in relazione alla frase rivolta al calciatore Mazzitelli; la società A.S.D. Bandito Sportgente a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS, per avere i suoi sostenitori, al termine della gara, intonato grida e cori di discriminazione razziale, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS per gli atti e i comportamenti posti in essere dai signori Fabio Borda, Roveriks Lama ed Elio Allocco.

3. Nell’udienza davanti al Tribunale federale, il Procuratore federale, previa relazione sui fatti, chiedeva la reiezione di tutte le eccezioni e l’applicazione delle seguenti sanzioni: 15 giornate di squalifica ai signori Fabio Borda e Roveriks Lama; 4 mesi di inibizione al signor Elio Allocco; un punto di penalizzazione, una gara a porte chiuse ed euro 1000 di ammenda alla società A.S.D. Sportgente.

Le difese chiedevano il proscioglimento di tutti i loro assistiti.

4. Con la decisione reclamata del 16 giugno 2023, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Piemonte Valle d’Aosta (C.U. n. 118 del 23 giugno 2023):

- ha rigettato le eccezioni di inammissibilità e/o improcedibilità sollevate dalle difese;

- ha ritenuto che le condotte ascritte ai signori Fabio Borda, Roveriks Lama ed Elio Allocco risultassero provate, in quanto:

a) le dichiarazioni dei signori Babatunde Shodehinde e Omar Jatta, destinatari delle offese a sfondo razziale da parte dei signori Fabio Borda e Roveriks Lama, risultano conformi, prive di contraddizioni, intrinsecamente coerenti e resistenti al vaglio di attendibilità richiesto dalla difesa nelle loro memorie scritte e nelle loro conclusioni orali;

b) non sussiste alcuna carenza probatoria nel quadro delineato dalla Procura federale né alcuna ragione per non ritenere attendibili i due tesserati offesi, salvo concludere per la falsità di quanto da loro dichiarato;

c) l’unico fatto che il direttore di gara non aveva confermato era quello relativo alle grida e ai cori razzisti imitanti il verso della scimmia, contestati alla società ex art. 28, comma 4, CGS, che effettivamente l’arbitro esclude di avere sentito, diversamente avrebbe dovuto prendere dei provvedimenti; tuttavia, ciò non consente di escludere che vi siano stati, ma porta semplicemente a ritenere che non siano stati di intensità tale da meritare l’intervento arbitrale ovvero tali da assumere rilevanza ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS;

- ha ritenuto i signori Fabio Borda, Roveriks Lama ed Elio Allocco responsabili dei fatti loro ascritti, con responsabilità oggettiva della società ASD Bandito Sportgente, prosciolta invece per la contestazione ex art. 28, comma 4, CGS per il comportamento dei propri sostenitori;

- ha ritenuto di applicare un trattamento sanzionatorio più mite, rispetto a quanto proposto dalla Procura federale, per i signori Fabio Borda e Roveriks Lama in ragione del loro comportamento processuale e della occasionalità della condotta e, conseguentemente, ha ritenuto che anche la sanzione per la società debba essere inflitta in termini meno pesanti; - ha pertanto applicato:

a) al signor Fabio Borda, riconosciute le attenuanti di cui all’art. 13 CGS, la sanzione della squalifica per 8 gare;

b) al signor Roveriks Lama, riconosciute le attenuanti di cui all’art. 13 CGS, la sanzione della squalifica per 8 gare;

c) al signor Elio Allocco, la sanzione dell’inibizione per 4 mesi;

d) alla società A.S.D. Bandito Sportgente, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell’ammenda di euro 800;

- ha prosciolto la società A.S.D. Bandito Sportgente dalla violazione di cui all’art. 28, comma 4, CGS.

5. Avverso la decisione del Tribunale federale territoriale sono quindi stati presentati tre reclami.

5.1. Il primo reclamo, proposto dal signor Borda:

a) contesta i riscontri esterni indicati dal Tribunale per suffragare la decisione relativa a presunti comportamenti discriminatori perpetrati in campo (in particolare: il referto arbitrale, da cui non emergerebbe alcun riscontro circa i cori razzisti; le dichiarazioni del signor Mazzitelli nei pressi della panchina avversaria);

b) contesta il rilievo probatorio delle dichiarazioni rese dai tesserati offesi, in quanto destinatari delle frasi a sfondo discriminatorio, e rappresenta la genericità dei riferimenti dati dagli stessi, la non verosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni, quali la provenienza delle frasi incriminate dal pubblico o dalla panchina, la collocazione temporale delle dichiarazioni, la non verificabilità delle stesse, le omissioni sui comportamenti violenti ai danni del signor Borda, le discordanti dichiarazioni del presidente della società Lions United;

c) mette in evidenza ulteriori comportamenti degli offesi (quali altre squalifiche comminate), della squadra Bandito (destinataria di un premio per la correttezza), l’errata concezione dell’onere della prova (che graverebbe sulla Procura federale e non sugli incolpati), l’essere il signor Borda stato destinatario di un episodio di violenza durante la partita, l’avere il medesimo signor Borda segnato il goal decisivo che ha rovesciato l’esito della partita, la condotta del signor Borda al di fuori dell’attività calcistica, in qualità di datore di lavoro di numerosi stranieri, anche di colore, con cui interagirebbe positivamente.

Il reclamo chiede la riforma della decisione del Tribunale federale con il proscioglimento del sig. Borda.

Il reclamante ha depositato propria memoria con cui conferma le richieste e chiede la reiezione del reclamo della Procura federale.

5.2. Il secondo reclamo, proposto dalla A.S.D. Bandito Sportgente e dai signori Roveriks Lama ed Elio Allocco, pur qualificando erroneamente la decisione reclamata come “ordinanza”, ne contesta:

- il capo e il punto afferente alla ritenuta sussistenza della prova e della responsabilità della A.S.D. Bandito Sportgente a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS;

- il capo e il punto afferente alla ritenuta sussistenza della prova e della responsabilità del signor Roveriks Lama per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, CGS;

- il capo e il punto afferente alla ritenuta sussistenza della prova e della responsabilità del signor Elio Allocco per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, CGS;

- il capo e il punto afferente alla determinazione delle sanzioni irrogate dal Tribunale federale territoriale.

A tal fine, il reclamo deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, erronea interpretazione del materiale probatorio acquisito agli atti del procedimento.

Più in dettaglio: a) sarebbe inidoneo l’articolo pubblicato sul giornale on line “Gazzettadalba.it” a provare i fatti oggetto di contestazione; b) i giocatori offesi avrebbero dichiarato il falso, con intento calunnioso e diffamatorio perseguito con tali affermazioni; c) è lamentata la carenza probatoria e l’inversione dell’onere da parte della decisione reclamata; d) è rilevata la contraddittorietà del rilievo attribuito dal Tribunale federale alle urla del pubblico all’indirizzo dei calciatori della squadra ospite; e) è evidenziato il carattere calunnioso delle dichiarazioni del Presidente della squadra Lions e la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dagli altri tesserati della squadra; f) è sottolineata la conseguente, errata interpretazione delle prove agli atti, in quanto f1) l’art. 61 CGS prevede che i rapporti dell’arbitro costituiscano piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti; f2) non sarebbero state valutate le prove e argomentazioni difensive formulate nel merito dalla difesa né sarebbero stati considerati ulteriori episodi (non ultimo, le quattro giornate di squalifica nei confronti del calciatore dei Lions, Shodehinde Babatunde).

Il reclamo chiede quindi, in via principale, il proscioglimento degli incolpati, con rigetto del reclamo della Procura federale; in via subordinata, la rideterminazione della pena irrogata entro il minimo edittale previsto e con riconoscimento a tutti i reclamanti delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS.

5.2.1. In particolare, quanto alla società, il secondo reclamo chiede la reiezione del reclamo della Procura federale nonché il proscioglimento della società dalla responsabilità oggettiva, per carenza di prove della responsabilità degli incolpati, ossia elementi indiziari di tenore chiaro, preciso e concordante. Sulla sanzione, viene comunque eccepita l’eccessiva onerosità, a maggior ragione per il contesto territoriale e sociale in cui opera la società, la cui attività sarebbe ispirata da spirito inclusivo, e in subordine viene chiesto il riconoscimento delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS, a fronte della provata condotta leale, trasparente, collaborativa e inclusiva, ininterrottamente mantenuta dalla società A.S.D. Bandito Sportgente, con conseguente riduzione della sanzione pecuniaria comminata.

5.2.2. Quanto al calciatore Lama, il reclamo ribadisce le eccezioni di carattere probatorio per escluderne la responsabilità e, in subordine, chiede una riduzione della squalifica per 8 giornate proprio in ragione della carenza probatoria a fondamento dell’accusa, della condotta tenuta sino ad oggi sul campo da gioco, nonché in proporzione alle sanzioni disposte dal Giudice sportivo ai giocatori di categorie di professionisti.

5.2.3. Quanto al dirigente accompagnatore, signor Allocco, sarebbe priva di fondamento fattuale e giuridico l’affermazione ascrittagli dal Tribunale federale secondo cui “l’Allocco, richiesto da questo Tribunale di dare una spiegazione alle parole del Mazzitelli, non ha ritenuto di dire alcunché e si è limitato a richiamarsi alle difese di Borda e Lama ai quali, peraltro, sono contestati fatti diversi”. Il signor Allocco si sarebbe infatti richiamato a quanto dichiarato in sede di audizione e avrebbe lasciato la parola alla propria difesa. Sarebbe inoltre contraddittoria la decisione reclamata che non ha riconosciuto le attenuanti di cui all’art. 13 CGS per l’occasionalità della condotta.

Viene comunque eccepita la carenza di prova e, segnatamente, di alcun referto arbitrale che anzi, nella fattispecie, ha negato il “clima discriminatorio della giornata”, erroneamente sostenuto in via induttiva dal Tribunale federale territoriale.

5.3. Il terzo reclamo, proposto dalla Procura federale, evidenzia che la motivazione addotta dal Tribunale federale territoriale non avrebbe preso minimamente in considerazione la molteplicità di riscontri acquisiti agli atti del procedimento che dimostrano la fondatezza della contestazione disciplinare formulata (dichiarazioni del Presidente della A.S.D. Lions United Alba nonché dei calciatori Domenico Francesco Mazzitelli, Shodehinde Babatunde ed Omar Jatta, prive di contraddizioni o lacune).

Il reclamo chiede quindi che:

- sia affermata la responsabilità disciplinare ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS della società A.S.D. Bandito Sportgente, così come contestata con il capo di incolpazione formulato con l’atto di deferimento del 21 aprile 2023;

- per l’effetto siano irrogate le seguenti sanzioni, così come richieste nel corso del procedimento di prime cure: un punto di penalizzazione da scontarsi nel prossimo campionato al quale si iscriverà la A.S.D. Bandito Sportgente, la disputa di una gara a porte chiuse e l’irrogazione di un’ammenda pari a euro 1.000;

- in via subordinata, siano irrogate le sanzioni ritenute conformi a giustizia.

6. Con decreto del Presidente di questa Corte federale di appello n. 0001/CFA-2023-2024 del 18 luglio 2023 è stata disposta la riunione dei procedimenti relativi ai reclami in epigrafe, ai sensi dell’art. 103, comma 3, CGS.

7. All’udienza da remoto del 24 luglio 2023, fissata per la discussione dei reclami, sono comparsi i legali degli incolpati nonché il rappresentante della Procura federale, confermando la richiesta di accoglimento dei rispettivi reclami.

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Il Collegio ritiene che tutti e tre i reclami debbano essere respinti, per le ragioni di seguito esposte.

9. In premessa merita richiamare le disposizioni del CGS rilevanti per la decisione sul caso di specie.

Con riguardo alla fattispecie in esame, la disposizione di riferimento, oltre all’art. 4 CGS (in base a cui i soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC - NOIF nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva), è costituito dall’art. 28 CGS (Comportamenti discriminatori), che, al comma 1, definisce i comportamenti discriminatori, consistenti in ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

Il comma 2 sanziona poi il calciatore che abbia commesso una violazione di cui al comma 1, prevedendo la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) (divieto temporaneo di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche) nonché, per il settore professionistico, l’ammenda da euro 10.000 ad euro 20.000.

Il comma 3 sanziona i dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci che abbiano commesso una violazione di cui al comma 1, prevedendo l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera g) nonché, per il settore professionistico, l’ammenda da euro 15.000 a euro 30.000.

In base al comma 4, le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) (obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori). Stabilisce poi ulteriori sanzioni qualora alla prima violazione si verifichino fatti particolarmente gravi e rilevanti e in caso di violazione successiva alla prima.

Le disposizioni richiamate testimoniano l’attenzione posta dall’ordinamento sportivo (in questo caso: dal Codice della giustizia sportiva della FIGC) nel contrasto e nelle sanzioni avverso comportamenti di carattere discriminatorio. Tali comportamenti non possono trovare posto nell’ordinamento sportivo, in quanto del tutto incompatibili con i principi di lealtà e probità che lo ispirano.

Questa Corte federale di appello ha sottolineato in più occasioni che l’intero ordinamento sportivo - in questo conformandosi all’ordinamento internazionale, europeo e nazionale - è informato al principio di non discriminazione. In tal senso, come già ricordato da questa Corte federale (Corte federale di appello – Sezioni unite, n. 105 dell’11 maggio 2021), depongono sia l’art. 2 dello Statuto della FIGC, quinto comma, sia l’art. 28 CGS, dalla cui lettura emerge “la volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite n. 64/CFA/2021-2022/D; C.U. n. 090/CFA 2017/2018; Sez. I n. 76/CFA/2021-2022; Sez. I, n. 92/CFA/2021-2022; SS.UU., n. 114/2020-2021; sez. I, n. 105/2020-2021, le ultime due con ricostruzione del quadro normativo, anche internazionale). In tale prospettiva, la nozione di comportamento discriminatorio elaborata dal legislatore federale risulta coerente ed in sintonia con quella adottata dagli organismi e dalle istituzioni europee ed internazionali (Convenzione di New York del 1966; Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, 1950; art. 21 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea; artt. 2 e 7 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo).

10. Con riguardo ai primi due reclami (numero 0164/CFA/2022-2023, proposto dal signor Borda; numero 0166/CFA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Bandito Sportgente e dai signori Roveriks Lama ed Elio Allocco), la prima questione è costituita dal rilievo probatorio assegnato dalla decisione impugnata alle dichiarazioni rese dai giocatori offesi e dal presidente della società.

In subordine, va valutata la richiesta contenuta nel secondo reclamo (proposto da A.S.D. Bandito Sportgente e dai signori Roveriks Lama ed Elio Allocco), volta a ottenere una riduzione della misura delle sanzioni irrogate.

11. Va riconosciuto, preliminarmente, quanto ai profili probatori, che non sia agevole ricondurre ex post a una ricostruzione ordinata e coerente fatti avvenuti – come è evidente anche nel caso di specie e come si evince da talune dichiarazioni rese dagli interessati – in un clima concitato in cui convergono la fisiologica contesa agonistica e la patologica invettiva a carattere discriminatorio. In questo quadro assume rilievo preponderante l’apprezzamento svolto dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto, quali emergono dalla ricostruzione documentale e dai mezzi di prova acquisiti nel loro complesso.

Ne deriva che non può essere privilegiata una lettura atomistica degli elementi probatori acquisiti, che meritano, invece, di essere valutati nella loro coesistenza e capacità cumulativa di concorrere a formare il convincimento del Collegio giudicante (cfr. Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021).

Questa Corte Federale ha già posto in evidenza che, sebbene alcune dichiarazioni, valutate autonomamente, potrebbero costituire una semiplena probatio (perché relative a fatti appresi de relato ovvero rese dal medesimo soggetto offeso), le stesse, nel loro complesso, anche attraverso l’integrazione tra le circostanze apprese direttamente e le altre apprese de relato, possono restituire un quadro probatorio contraddistinto non solo dalla piena concordanza su identiche circostanze fattuali ma anche dall’assenza di elementi che possano far dubitare della sincerità e buona fede dei dichiaranti (cfr. Corte federale di appello, SS.UU., n. 64/CFA/2021-2022).

Va inoltre ribadito che, per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. Corte federale di appello, Sezioni unite, n. 64/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/20202021; Sez. I, decisione n. 83/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021).

Se in un passato più risalente si riteneva che, affinché possa configurarsi un illecito disciplinare, occorresse che lo stesso fosse provato oltre ogni ragionevole dubbio, da tempo ormai la giurisprudenza di questa Corte federale – cui anche questo Collegio aderisce – ha riconosciuto che non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito.

E infatti questa Corte ha “avuto modo di affermare che «la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale» (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011). Anche la giurisprudenza esofederale ha ritenuto che per affermare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. anche i lodi del 23 giugno 2009, Ambrosino c/ FIGC; 26 agosto 2009, Fabiani c/ FIGC; 3 marzo 2011, Donato c/ FIGC; 31 gennaio 2012, Saverino c/ FIGC; 2 aprile 2012, Juve Stabia e Amodio c. FIGC; 24 aprile 2012, Spadavecchia c/ FIGC; 26 aprile 2012, Signori c/ FIGC; 10 ottobre 2012, Alessio c/ FIGC). In altri termini, «secondo la più recente giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva, sia endofederali che esofederali, "per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito –certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1 gennaio 2009). A tale principio vigente nell’ordinamento deve assegnarsi una portata generale sicché deve ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito” (cfr. TNAS, lodo 2 aprile 2012 Amodio e S.S. Juve Stabia c/FIGC con il quale è stata pienamente confermata la decisione di questa Corte)» (CGF, 20 agosto 2012, C.U. n. 031/CGF del 23.8.2012). (CFA n. 19-2015/2016)” (Corte Federale di appello, Sezioni Unite, n. 19/CFA/2020-2021).

Questa linea interpretativa è del tutto conforme anche alla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, secondo cui "è principio consolidato della giustizia sportiva che lo standard probatorio richiesto non si spinge fino alla certezza assoluta della commissione dell'illecito - certezza, che peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento delragionevole dubbio,come nel dirittopenale. Lasua definizione prevedeche il gradodi prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale; sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito". (Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sez. Un., Decisione n. 6/2016).

Secondo la medesima prospettiva, l'organo giudicante, nell'accertare una violazione disciplinare, deve formarsi un "confortevole convincimento" e, per giungere a questo risultato, il grado di prova richiesto va individuato in un criterio che superi la semplice valutazione della probabilità comunque inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezioni unite, Decisione n. 93/2017; Sez. I, Decisione n. 23/2021; Sezioni unite, Decisione n. 71/2021).

La ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito può essere anche provata mediante indizi, qualora essi siano gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (v. Collegio di garanzia del CONI, Sezioni Unite, nn. 63/2018 e 65/2018).

A ulteriore conferma, merita richiamare il contenuto del CGS CONI (alla luce della disposizione residuale di rinvio di cui all’art. 3, comma 2, CGS FIGC), il cui art. 2, comma 6, stabilisce che, per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

Anche il giudice amministrativo ha assunto una identica linea interpretativa, ritenendo che “i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove ai fini disciplinari dell’ordinamento sportivo sono diversi da quelli del processo penale. Sicché, vista anche la natura degli organi della giustizia sportiva (su cui da ultimo, v. Cons. Stato, V, 22 agosto 2018, n. 5019) resta escluso che, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte degli stessi, siano da richiamare quei criteri propri del giudizio penale. Né, sotto altro profilo, può si può convenire con quanto assunto dall’appellante sulla base della previsione di chiusura di cui dell’art. 2, sesto comma, del Codice di Giustizia Sportiva, a mente del quale: «Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva». […] questo rinvio ai «principi e […] norme generali» del processo civile non comporta un rinvio alle singole, dettagliate disposizioni di quel Codice” (Cons. Stato, Sez. V, n. 534 del 2020).

12. Tali principi si attagliano completamente alla vicenda in esame, in cui talune diversità nella percezione di alcuni dettagli degli avvenimenti – quali ad esempio la provenienza di grida dal pubblico o dalla panchina avversaria o la puntuale scansione temporale dei singoli fatti – non sono in grado di togliere rilievo alla valutazione finale cui è pervenuto il giudice di primo grado che, coerentemente, è giunto alla conclusione che le condotte ascritte ai due giocatori e al dirigente della squadra Bandito Sportgente fossero provate.

Infatti, le dichiarazioni rese dai signori Babatunde Shodehinde e Omar Jatta, destinatari delle offese a sfondo razziale, non presentano incongruità ma al contrario sono tra loro conformi, prive di contraddizioni, intrinsecamente coerenti e resistenti al vaglio di attendibilità richiesto dalla difesa nelle loro memorie scritte e nelle loro conclusioni orali.

E’ inoltre da condividere il rilievo, seppure indiretto, assegnato dalla decisione reclamata all’assenza di alcuna plausibile spiegazione da parte dei deferiti circa le ragioni che avrebbero indotto gli interessati a inventarsi le frasi a contenuto discriminatorio, non potendosi accogliere la tesi di una sorta di invidia dovuta alla diversa posizione in classifica.

Costituiscono inoltre riscontro esterno a conferma di quanto verificatosi, rispetto alle offese rivolte dai due giocatori, le frasi con cui il dirigente, una volta avvicinato nei pressi della panchina dal capitano della squadra avversaria, ha posto sullo stesso piano diversità (e discriminazione!) di genere e di razza. Alle dichiarazioni del capitano della squadra Lions United, signor Mazzitelli, corrispondono le dichiarazioni del direttore di gara che danno conferma del quadro accusatorio e precisano che comunque un calciatore della Lions si era avvicinato alla panchina avversaria. Risulta poi significativo il silenzio serbato dal signor Allocco allorchè gli è stato richiesto dal Tribunale federale di offrire una spiegazione alle parole del Mazzitelli. L’interessato si è infatti limitato a richiamarsi alle difese dei due giocatori della propria squadra, cui erano invero contestati fatti diversi.

Una ulteriore conferma indiretta è data dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara con riguardo a ulteriori dichiarazioni del signor Allocco a fine partita, espressione di un generale clima discriminatorio in cui – come condivisibilmente deduce la decisione reclamata – “si inseriscono come pezzi di un puzzle le condotte dei tre soggetti deferiti”.

Né contrasta in alcun modo con tale ricostruzione il fatto che il direttore di gara non abbia confermato la sussistenza di grida e cori razzisti imitanti il verso della scimmia. Tale elemento, se conduce il Tribunale Federale a escludere la responsabilità diretta della società ex art. 28, comma 4, CGS, non è in grado di indebolire la portata accusatoria delle dichiarazioni dei giocatori della squadra Lions United in ordine alle frasi razziste contestate ai singoli tesserati.

Non deve sfuggire che l’art. 28, comma 4, CGS, collega la responsabilità diretta della società a cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. La decisione reclamata ha, coerentemente con la disposizione codicistica, tenuto conto del fatto che le manifestazioni in questione non avessero raggiunto una intensità idonea a perfezionare la fattispecie prevista dal comma 4 e quindi non fossero state percepite dall’arbitro.

Non è dato riscontrare poi contraddizione alcuna nelle dichiarazioni rese dal presidente della società Lions United.

Nel complesso, le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale federale sono pertanto da condividere e sono esenti dai vizi dedotti con i primi due reclami. Infatti: a) il Tribunale ha dato rilievo alle dichiarazioni dell’arbitro che ha dichiarato di non avere sentito cori discriminatori provenienti dal pubblico; ha quindi condannato la società esclusivamente per responsabilità oggettiva per i comportamenti dei propri tesserati; b) ha rilevato la coerenza delle dichiarazioni dei vari soggetti che, sebbene non del tutto collimanti, conducono a un quadro generale coerente ed esente dalle censure sollevate con i primi due reclami; c) le dichiarazioni dell’arbitro corroborano le conclusioni del Tribunale.

Non può essere riconosciuto alcun rilievo, invece, a elementi esterni alla fattispecie oggetto del presente giudizio, quali la condotta normalmente adottata dalla società Bandito Sportgente o l’attività imprenditoriale del signor Borda. Tali aspetti non sono in grado di scalfire la gravità dei fatti commessi che, come si è visto, debbono considerarsi debitamente comprovati.

Deve tuttavia essere esplicitato che la responsabilità accertata nella presente sede attiene esclusivamente allo specifico fatto contestato, non anche alla generale personalità o tanto meno allo stile di vita degli incolpati, che costituiscono profili estranei al presente giudizio in cui sono presi in considerazione specifici eventi legati alla competizione sportiva (v. in senso conforme Corte Federale di appello, Sezioni unite n. 35/CFA/2021-2022).

Il Collegio ritiene utile precisare che le conclusioni relative all’onere probatorio nel processo sportivo sono conformi all’indirizzo di questa Corte federale di appello (v. da ultimo decisioni nn. 120/CFA/2022-2023/C e 121/CFA/2022-2023/C) in base a cui l’onere della prova rimane in capo alla Procura federale. Nel caso in questione tale onere è stato positivamente assolto, alla luce delle attività di indagine e delle dichiarazioni raccolte, che soddisfano i requisiti richiesti dalla ormai consolidata giurisprudenza.

13. Non possono essere accolte neppure le richieste, contenute nel secondo reclamo, di applicazione di una sanzione più mite nei confronti della società Bandito Sportgente e dei signori Rovericks Lama ed Elio Allocco.

Infatti, il Tribunale federale ha congruamente considerato le diverse posizioni degli incolpati e riconosciuto la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13 CGS nei confronti – oltre che del signor Borda – del signor Rovericks Lama. Né può essere ridotta la misura della sanzione in relazione alle carenze probatorie, asserite dal reclamo e insussistenti ad avviso del Collegio.

Correttamente il Tribunale federale – in presenza di valide ragioni riconducibili al comportamento processuale dell’interessato non ha riconosciuto la sussistenza delle attenuanti di cui all’art. 13 CGS al signor Allocco, cui ha peraltro irrogato la sanzione della inibizione nella misura minima di quattro mesi, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 3, CGS. Va sottolineata la specifica responsabilità che incombe sui dirigenti di una società rispetto agli eventi in corso di svolgimento sul campo di gara.

Merita ribadire che le circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, comma 2, CGS costituiscono circostanze certamente atipiche, nel senso che non sono previamente indicate dalla disposizione, ma che non possono essere “generiche”, quanto alla loro prospettazione; tanto ciò è vero che il Collegio è tenuto ad espressamente motivare su di esse e se, come nel caso di specie, la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti è sollecitata dalla parte, la stessa è anche onerata di una puntuale loro illustrazione. La prospettazione della parte reclamante non è idonea a soddisfare le condizioni per l’applicazione dell’attenuante, dal momento che sono richiamati elementi che, ove accoglibili, il Collegio ritiene che siano già stati adeguatamente presi in considerazione con l’irrogazione della squalifica nella misura minima (in senso analogo cfr. Corte federale di appello, Sezioni unite, n. 35/CFA/2021-2022/D).

Di conseguenza non può essere accolta neppure la richiesta relativa alla riduzione di sanzione a carico della società Bandito Sportgente.

14. Deve essere respinto anche il reclamo della Procura federale, rispetto al quale – a differenza da quanto posto in evidenza per gli illeciti dei signori Borda, Rovericks Lama ed Elio Allocco - mancano elementi probatori concordanti e idonei, ai fini di cui all’art. 28, comma 4, CGS, a soddisfare gli standard sopra richiamati. Costituisce elemento rilevante, in argomento, la dichiarazione, di segno opposto rispetto alle altre, del direttore di gara, volta a escludere la presenza di cori a sfondo discriminatorio provenienti dal pubblico all’indirizzo di giocatori della squadra ospite. In ogni caso il Collegio condivide la valutazione della decisione reclamata, che deduce l’inidoneità delle manifestazioni del pubblico a conseguire una consistenza adeguata alla configurazione dell’illecito, secondo l’espressa previsione del citato comma 4, che, come ricordato, riconosce la sanzionabilità delle espressioni di discriminazione solo in presenza di adeguata dimensione e percezione reale del fenomeno.

Deve pertanto essere esclusa la responsabilità diretta della società Bandito Sportgente e quindi la irrogazione di una sanzione in misura maggiore ai sensi dell’art. 28, comma 4, CGS.

15. In conclusione, per le ragioni esposte, i reclami debbono essere respinti.

P.Q.M.

Respinge i reclami in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Claudio Tucciarelli                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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