F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0002/CSA pubblicata del 5 Luglio 2023 – Sig. Carmine Turco

Decisione/0002/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0005/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 297/CSA/2022-2023 - PST 0005/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Carmine Turco in data 08.06.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 399 del 06.06.2023 (gara spareggio tra le seconde classificate Eccellenza Città di Isernia S. Leucio/Agropoli del 04.06.2023);

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 22.06.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Uditi l’Avv. Antonello Striano ed il Sig. Carmine Turco;

Sentito l'arbitro;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Sig. Carmine Turco ha proposto reclamo avverso la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo presso la FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 399 del 06.06.2023) in relazione alla gara spareggio tra le seconde classificate Eccellenza Città di Isernia S. Leucio/Agropoli del 04.06.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato l’Allenatore dell’Agropoli, Sig. Carmine Turco, per 4 giornate effettive di gara “Per essere entrato sul terreno di gioco con atteggiamento minaccioso, puntando il dito contro il Direttore di gara, rivolgendogli espressione irriguardosa”.

Il reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata a suo carico dal Giudice Sportivo rispetto alla condotta da lui mantenuta nella circostanza per cui è causa, chiedendone, in via principale, la riduzione a due giornate di squalifica e, in subordine, la riduzione di una giornata di squalifica.

In particolare, il tesserato ha sostenuto di aver solamente protestato, seppur in maniera vibrata, avverso la mancata segnalazione di un grave fallo a carico di un calciatore della propria squadra, che nell’occasione aveva subito la frattura del setto nasale. Lo scopo del Sig. Turco, pertanto, era solo quello interrompere immediatamente il gioco al fine di permettere il soccorso del giocatore che, nel frattempo, aveva perso conoscenza. Il reclamante, quindi, invocava la riduzione della squalifica, anche con applicazione dell’attenuante di cui all’art.13 del C.G.S.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 22 giugno 2023, è comparso il reclamante personalmente, assistito dall’Avv. Antonello Striano, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta al tesserato Carmine Turco.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Il Signor Turco Carmine a gioco fermo entrava sul terreno di gioco per dissentire per una mia decisione e con tono minaccioso e puntandomi il dito contro, senza toccarmi gridava: io non so come cazzo fai a fischiare quel fallo!”.

Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato come la frase refertata debba intendersi secondo il seguente preciso tenore letterale: io non so come cazzo fai a non fischiare quel fallo, riferita all’episodio in occasione del quale un calciatore dell’Agropoli, dopo uno scontro di gioco, risultava aver subito la frattura del setto nasale, che aveva determinato la vibrata protesta dell’Allenatore Turco.

Questa Corte ritiene che, dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dal tesserato nel proprio reclamo, emerga l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflittagli, potendosi ritenere che il Sig. Turco, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo, come è quello che nella specie ha ritenuto di infliggere il Giudice Sportivo.

Infatti, seppur l’espressione proferita dall’Allenatore sia indubbiamente qualificabile come irriguardosa, la stessa è stata pronunciata in un momento di grande concitazione conseguente alla situazione di forte tensione dovuta, non solo alla determinante importanza della gara in questione, ma anche e soprattutto alle gravi conseguenze fisiche patite da un proprio tesserato a seguito di uno scontro di gioco, non ritenuto falloso da parte dell’arbitro, in occasione del quale un proprio tesserato aveva subito la frattura del setto nasale. Tali circostanze inducono la Corte a ritenere applicabile l’attenuante generica di cui all’art.13 del C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dall’Allenatore Carmine Turco deve essere parzialmente accolto e la sanzione della squalifica ridotta a tre giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 (tre) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

 IL PRESIDENTE                                                  L'ESTENSORE

Patrizio Andrea Galli                                                    Leozappa

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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