F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 017/TFN – SD del 24 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 2135 /517pfi21-22/GC/GR/am-ff del 28 luglio 2022 nei confronti della società ASD Matteo Football King – Reg. Prot 18/TFN-SD

Decisione/0017/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0018/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Gaetano Berretta – Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2135 /517pfi21-22/GC/GR/am-ff del 28 luglio 2022 nei confronti della società ASD Matteo Football King,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1) la sig.ra Anna Pagnotta, all’epoca dei fatti vice presidente della società ASD Matteo Football King, per rispondere:

- “della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1e 5, delle NOIF per avere la stessa, in occasione dell’incontro ASD Matteo Football King - ASD Giovannese Calcio del 30.1.2022 valevole per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 – 2022, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo dell’allenatore sig. Francesco Scalzone, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso”;

2) il sig. Francesco Scalzone, all’epoca dei fatti allenatore dilettante non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell’ambito e nell’interesse della società ASD Matteo Football King, per rispondere:

- “della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF e dagli artt. 17, comma 3, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver preso parte alla gara ASD Matteo Football King - ASD San Giovannese Calcio disputata il 30.1.2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, quale allenatore della squadra dell’ASD Matteo Football King, senza averne titolo perché non tesserato per tale società ed in ogni caso non avendo adempiuto al pagamento della quota annuale dovuta al Settore Tecnico”;

3) il sig. Giuliano Maisto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Matteo Football King, per rispondere:

- “della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1 delle NOIF e dagli artt. 17, comma 3, e 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che l’allenatore dilettante sig. Francesco Scalzone prendesse parte alla gara ASD Matteo Football King - ASD San Giovannese Calcio disputata il 30.1.2022, valevole per il Campionato di Seconda Categoria, quale allenatore della squadra della ASD Matteo Football King, senza averne titolo perché non tesserato per tale società”;

4) la società ASD Matteo Football King, “per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati la sig.ra Anna Pagnotta e il sig. Giuliano Maisto, e nel cui ambito e nel cui interesse ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale il sig. Francesco Scalzone”.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza dibattimentale del 6.10.2022, la Procura Federale, la sig.ra Anna Pagnotta, i sigg.ri Francesco Scalzone, Giuliano Maisto e la società ASD Matteo Football King, presentavano, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS, una proposta di accordo, rimessa alla valutazione di questo Tribunale, per l’applicazione delle sanzioni.

Con Decisione n. 54 del 6 ottobre 2022, questo Tribunale dichiarava l’efficacia degli accordi e disponeva pertanto l’applicazione della sanzione concordata tra tutte le parti.

In particolare, nei confronti della società ASD Matteo Football King, veniva irrogata una sanzione pari ad euro 133,33 (centotrentatre/33) di ammenda, quantificata sulla base di una sanzione base fissata in euro 200,00 (duecento/00).

Con nota del 23 marzo 2023, il competente Ufficio federale segnalava che l’accordo ex 127 CGS di cui alla Decisione richiamata non era stato adempiuto dalla società ASD Matteo Football King.

In applicazione del disposto normativo previsto dall’art. 127, comma 5, CGS, il giudizio veniva pertanto reiscritto a ruolo d’udienza per essere definito nell’ordinaria sede dibattimentale.

La fase predibattimentale

In vista dell’odierna udienza, nessuna attività difensiva è stata svolta dalla società ASD Matteo Football King.

Il contraddittorio processuale risulta nondimeno regolarmente incardinato, atteso che l’intervenuta fissazione dell’udienza di discussione risulta portata a conoscenza della società deferita con avviso recapitato via “pec” in data 6 giugno 2023, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.

Il dibattimento

All’odierna udienza del 18 luglio 2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento.

Dopo aver dato conto del mancato ottemperamento all’obbligo di pagamento derivato dall’accordo endoprocessuale, il requirente ha domandato l’accoglimento della domanda originaria, concludendo per l’irrogazione di una sanzione pari ad euro 300,00 di ammenda.

Nessuno è comparso per la società deferita.

La decisione

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, risulta comprovato che la società ASD Matteo Football King non ha dato esecuzione, nel termine perentorio previsto dalla disposizione dell’art. 127, comma 4, CGS, all’accordo che aveva fissato la sanzione nei termini concordati con la Procura Federale.

Premesso che l’art. 127, comma 5, CGS prevede espressamente che “…Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, su comunicazione del competente ufficio, l’organo giudicante revoca la propria decisione e, esclusa la possibilità di concludere un altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento….” e che pertanto il Tribunale è chiamato a valutare, nel merito, la sussistenza dei presupposti per l’irrogazione della sanzione domandata,  si osserva che nel caso di specie i fatti illeciti posti in essere risultano ampiamente provati e suffragati dai riscontri probatori allegati dall’organo requirente (in particolare gli allegati n.13 e n. 20 dell’elenco atti del procedimento n. 517 pfi anni 21/22, pag. 50 e pag. 63, ove emerge chiaramente l’assenza dei requisiti di allenatore del Sig. Scalzone Francesco).

Conseguentemente deve essere affermata la responsabilità della società deferita.

Con riguardo alla quantificazione della sanzione, il Collegio osserva che nell’ambito dell’ordinamento sportivo, improntato ad esigenze di celerità e di certezza, pur nel rispetto dei fondamentali principi del contradditorio processuale, l’istituto di cui all’art. 127 CGS – che prevede l’applicazione di una sanzione ridotta previo accordo fra Procura Federale e soggetto deferito e valutazione della congruità della stessa da parte del Tribunale Federale – risponde, conformemente ad altri istituti analoghi presenti sia nell’ordinamento penale (art. 444 c.p.p.), sia in quello della Corte dei Conti (art. 130 c.g.c.), ad esigenze chiaramente deflattive del contenzioso, la cui definizione comporta una premialità, consistente nella diminuzione della sanzione, nella misura di un terzo, rispetto a quella  richiesta dall’organo requirente.

Avuto riguardo alle menzionate finalità dell’istituto contemplato dall’art. 127 CGS, il mancato ottemperamento all’accordo entro i termini perentori previsti dalla norma, risulta obiettivamente grave.

Nel determinare automaticamente (art. 127, comma 5, CGS), la riespansione del potere del Tribunale Federale di pronunciarsi nel merito della questione controversa, tale evenienza determina un significativo aggravio del procedimento.

In disparte l’obiettiva rilevanza della violazione dell’accordo processuale, già di per sé significativo di un atteggiamento deteriore rispetto ai canoni comportamentali fondamentali che informano il corretto operare dei soggetti astretti da vincoli pubblicistici e, come tale, nettamente distante dal principio di lealtà che per primo connota l’ordinamento sportivo,  il Collegio osserva che la condotta posta in essere dalla società deferita ha in concreto determinato un ingiustificato aggravio procedimentale e la procrastinazione dell’irrogazione della sanzione rispetto al tempo in cui l’illecito è stato commesso.

In coerenza con il costante orientamento giurisprudenziale del Tribunale Federale (cfr., per tutte,  TFN n.123/2022; id. n.197/2023) ed avuto riguardo alle dispiegate argomentazioni in ordine alla estrema gravità del mancato ottemperamento agli obblighi derivanti dall’accordo processuale accolto dal Tribunale Federale, la sanzione da comminare può essere determinata in misura maggiore rispetto a quella originariamente individuata dalla Procura Federale quale base per la definitiva quantificazione, con riduzione sino ad un massimo di un terzo (art. 127, comma 2, CGS), della sanzione agevolata.

All’odierna udienza dibattimentale, la Procura Federale ha invero domandato l’irrogazione di una sanzione pari ad euro 300,00, in aumento rispetto a quella di euro 200,00 posta a base del computo agevolato ex art.127 CGS.

Alla luce della complessiva analisi della vicenda, la domanda attorea, come definitivamente formalizzata nell’odierna udienza, deve trovare pieno accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD Matteo Football King la sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                          IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 24 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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