F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 019/TFN – SD del 25 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 30833/480pf22-23/GC/GR/ff del 20 giugno 2023, depositato il 21 giugno 2023, nei confronti del sig. Sergio Morelli e della società ASD Little Club James – Reg. Prot. 203/TFN-SD

 

Decisione/0019/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0203/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30833/480pf2223/GC/GR/ff del 20 giugno 2023, depositato il 21 giugno 2023, nei confronti del sig. Sergio Morelli e della società ASD Little Club James, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 20 giugno 2023, prot. 30833/480pf 22-23/GC/GR/ff, deferiva a questo Tribunale il sig. Sergio Morelli, nella qualità di Presidente della Società ASD Little Club James, al quale contestava la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione agli artt. 39 lettera Fd) del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1, NOIF, per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Andrea Lorusso, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico ed al sig. Ruggero Speranza, tecnico privo di valido tesseramento, di svolgere, nella stagione sportiva 2022-2023, l’attività di allenatore di fatto per la leva 2006 della suddetta Società.

Veniva altresì deferita la Società ASD Little Club James per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS, delle condotte ascritte al Morelli, nonché ai sig.ri Ruggero Speranza ed Andrea Lorusso.

Questi succintamente i fatti.

Il 15 dicembre 2022 la Presidenza del Comitato Regionale Liguria della LND trasmetteva alla Procura Federale una segnalazione proveniente dalla Società ASD Little Club James, a firma del Direttore generale sig. Gessi Adamoli, con la quale si evidenziava e denunciava, in relazione alla leva 2006 Under 17, il comportamento dei sig.ri Andrea Lorusso, dirigente della società e Ruggero Speranza, allenatore iscritto all’Albo del Settore Tecnico, che, a vario titolo e secondo la descrizione della denunciante, aveva assunto aspetti lesivi del suo buon nome.

All’esito dell’attività d’indagine della Procura Federale era in effetti accertato che il Lorusso nella stagione sportiva 2022-2023, aveva di fatto esercitato, al fianco dello Speranza, l’attività di allenatore della leva 2006 della ASD Little Club James nonostante che fosse privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, cosa che egli aveva già posto in essere nella precedente stagione sportiva 2021 – 2022 in favore della Società ADFS Sestrese Calcio 1919; e che lo Speranza aveva allenato dapprima la leva della ADFS Sestrese Calcio 1919 (ss 2021 – 2022) e successivamente quella della ASD Little Club James (ss 2022 – 2023) senza essersi mai voluto tesserare né per l’una, né per l’altra società.

Era stato altresì accertato che entrambi, in concorso tra di loro, avevano posto in essere attività di proselitismo nei confronti di alcuni giovani calciatori minori d’età tesserati per la ASD Little Club James, al fine di convincerli a tesserarsi per altre società nella successiva stagione sportiva.

Le indagini della Procura Federale avevano coinvolto anche i sig.ri Sergio Morelli e Sebastiano Sciortino, presidenti il primo della ASD Little Club James ed il secondo della ADFS Sestrese Calcio 1919, per avere entrambi consentito o, comunque, non impedito al Lorusso ed allo Speranza di svolgere nelle due diverse stagioni sportive l’attività di allenatori delle rispettive Leve, privo il Lorusso di abilitazione e lo Speranza di tesseramento.

Seguiva il coinvolgimento delle due Società in ragione delle contestazioni mosse ai loro legali rappresentanti.

La fase predibattimentale

Notificati della Comunicazione di chiusura delle indagini, la Società ADFS Sestrese Calcio 1919, i sig.ri Sebastiano Sciortino, Ruggero Speranza ed Andrea Lorusso convenivano con la Procura Federale l’applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 126 CGS, sicché rimanevano attuali le contestazioni mosse al Morelli e alla società ASD Little Club James, che davano vita al deferimento sopra descritto.

Nel corso delle indagini il Morelli veniva sentito dalla Procura Federale e dichiarava di aver ricevuto dai suoi dirigenti diverse lamentele sui comportamenti di Lorusso e Speranza, che non erano in linea con i comuni obiettivi societari, mostrando di essere refrattari a seguirne le direttive ed omettendo costantemente di concertare le scelte operative.

Il dibattimento

All’udienza del 18 luglio 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1 luglio 2023, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Massimo Adamo, il quale, nel riportarsi al deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Sergio Morelli, nella qualità di Presidente della Società ASD Little Club James, l’inibizione di mesi 6 (sei); per la società ASD Little Club James l’ammenda di 900,00 (novecento).

Si sono collegati il sig. Sergio Morelli ed il Dirigente della società deferita sig. Giovanni Scorso.

Il Morelli, in proprio ed in rappresentanza della società, ha dichiarato che più volte aveva sollecitato i sig.ri Speranza e Lorusso a tesserarsi; lo Scorso ha evidenziato che la denuncia relativa ai fatti dedotti nel deferimento era stata fatta dalla società per trasparenza e rispetto della normativa federale.

Entrambi ed in particolare il Morelli hanno ammesso che la società era stata responsabile dell’accaduto.

La decisione

Appare evidente che la società e per essa il Morelli, pur essendone a conoscenza, ha mancato di reprimere immediatamente e senza indugio il comportamento di Speranza e Lorusso, omettendo di allontanarli dalla società o, quanto meno, di sospenderli da ogni incombenza in attesa che la loro rispettiva posizione si regolarizzasse. Era infatti palese il reiterato rifiuto dello Speranza di tesserarsi ed era divenuto noto che il Lorusso fosse privo dei requisiti necessari per svolgere l’attività di allenatore.

Tali risultanze sono emerse dall’attività d’indagine della Procura Federale e, più in particolare, dalle numerose audizioni raccolte in quella sede.

Ciò posto, nell’affermare la responsabilità dei deferiti in merito alle violazioni che sono state loro contestate, non può non considerarsi che la società, con la segnalazione indirizzata al proprio Comitato di appartenenza e da quest’ultimo trasmessa alla Procura Federale, nel denunciare il comportamento dei due tecnici non abilitati, ha confessato la propria responsabilità e, nel contempo, ha consentito di accertare i fatti su cui si discute e che, probabilmente, senza tale segnalazione, non sarebbero emersi; a tale incontestabile aspetto della vicenda, va poi considerato il comportamento processuale della società, improntato alla piena collaborazione.

Donde, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione di due attenuanti, con una diminuzione di due terzi rispetto alle richieste della Procura Federale ritenute eque.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Sergio Morelli, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Little Club James, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 25 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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