F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 020/TFN – SD del 25 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 30364/582pf 22-23 GC/SA/mg del 14 giugno 2023, depositato il 20 giugno 2023, nei confronti della società APD LF Jesina Femminile – Reg. Prot. 202/TFN-SD

Decisione/0020/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0202/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Gaetano Berretta – Componente

Serena Callipari – Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 18 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30364/582pf 22-23 GC/SA/mg del 14 giugno 2023, depositato il 20 giugno 2023 nei confronti della società APD LF Jesina Femminile,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 30364/582pf 22-23 GC/SA/mg del 14 giugno 2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la società A.P.D. LF Jesina Femminile per rispondere “della violazione dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per avere propri sostenitori, in data 15.1.2023, nel corso della gara A.S.D. Vicenza Calcio Femminile – A.P.D. LF Jesina Femminile valevole per il girone B del Campionato di Serie C Femminile, profferito grida ingiuriose, connotate da elementi di odio e discriminazione razziale quali “bestia!” e “sei scura!”, nei confronti della sig.ra Rafiat Folakemi Sule, calciatrice di colore tesserata per la società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile; i responsabili di detto comportamento, che trovava significativo eco sugli organi di stampa, venivano individuati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza che provvedeva a segnalarli alla competente Autorità Giudiziaria oltre che ad implementare, nei loro confronti, procedimento per l’emissione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive (DASPO)”.

La fase istruttoria

L’attività di indagine trae origine da una notizia stampa avente ad oggetto insulti a sfondo razzista in occasione della gara Vicenza – Jesina del 15 gennaio 2013, valevole per il Campionato di Serie C – Girone B Femminile.

Nel corso delle indagini, la Procura Federale procedeva all’audizione, quali persone informate sui fatti, delle sig.re Erika Maran e Aurora Missiaggia, rispettivamente Presidente e calciatrice della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, ed acquisiva vari documenti, tra i quali di particolare importanza all’esito dell’istruttoria risultavano:

1) articolo di stampa pubblicato il 18.1.2023 sul quotidiano QN;

2) fogli censimento della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile per la stagione sportiva 2022 - 2023;

3) elenco delle calciatrici tesserate per la società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile per la stagione sportiva 2022 – 2023;

4) fogli censimento della società A.P.D. LF Jesina Femminile per la stagione sportiva 2022 - 2023;

5) elenco delle calciatrici tesserate per la società A.P.D. LF Jesina Femminile per la stagione sportiva 2022 – 2023;

6) documentazione anagrafica e di tesseramento relativa alla sig.ra Francesca Generali, nata a Pesaro l’8.5.2002 nonché alla sig.ra Chiara Generali, nata a Pesaro l’8.5.2002;

7) verbale delle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra Erika Maran, presidente della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, il 25.2.2023;

8) verbale delle dichiarazioni rilasciate dalla sig.ra Aurora Missiaggia, calciatrice tesserata per società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, l’1.3.2023;

6) nota trasmessa dalla Questura di Vicenza – Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali, il 9.5.2023.

In data 8.6.2023, successivamente alla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Massimo Coltorti, Presidente della società A.P.D. LF Jesina Femminile, rendeva dichiarazioni.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava l’udienza per la discussione l’udienza del 18 luglio 2023.

Nessuna delle parti provvedeva al deposito di memorie.                                                                                                                         

Il dibattimento

All’udienza del 18 luglio 2023, tenuta in modalità videoconferenza, sono comparsi l’avv. Francesco Keller, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Massimo Montaruli, in rappresenta della APD LF Jesina Femminile e il sig. Massimo Coltorti, Presidente della società deferita.

L’Avv. Francesco Keller, in rappresentanza della Procura Federale, si è riportato integralmente all’atto di deferimento, chiedendo che venga irrogata nei confronti della società APD LF Jesina Femminile la sanzione di disputare una gara a porte chiuse.

L’Avv. Massimo Montaruli, in rappresenta della APD LF Jesina Femminile, a sostegno della difesa della società ha dichiarato che il Presidente della società, sentite le grida ingiuriose da parte dei sostenitori della squadra, si è immediatamente attivato, chiedendo, per tale ragione, in via principale l’archiviazione del procedimento e in via subordinata l’applicazione della sanzione al minimo edittale.

La decisione

Il Tribunale ritiene che la società sia responsabile della violazione di cui al deferimento.

Dall’istruttoria è emerso che nel corso della gara A.S.D. Vicenza Calcio Femminile – A.P.D. LF Jesina Femminile valevole per il girone B del Campionato di Serie C Femminile, disputata in data 15.1.2023 ad Altavilla Vicentina (VI), al 38° minuto circa del primo tempo, Rafiat Folakemi Sule, calciatrice della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, commetteva un fallo di giuoco a seguito del quale veniva espulsa dal direttore di gara. Mentre la calciatrice espulsa si soffermava a parlare con il direttore di gara per fornire la propria versione dell’accaduto, due sostenitori della società A.P.D. LF Jesina Femminile proferivano all’indirizzo della calciatrice Rafiat Folakemi Sule grida ingiuriose quali “bestia!” e “sei scura!”.

La circostanza, oltre ad essere riportata dagli organi di stampa, veniva confermata in sede di audizione resa da Erika Maran, Presidente della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile, e da Aurora Missiaggia, calciatrice della stessa società.

Nelle dichiarazioni rese dalla Presidente della società A.S.D. Vicenza Calcio Femminile si legge che intorno al 38° minuto del primo tempo della partita, a seguito di un fallo di gioco della giocatrice Rafiat Folakemi Sule e dell’espulsione della stessa da parte dell’arbitro, mentre la giocatrice cercava di spiegare all’arbitro la dinamica del fallo, “dalla tribuna sono state pronunciate delle parole offensive nei suoi confronti. Nello specifico due presone prima uno e poi l’altro hanno pronunciato ad alta voce, dove hanno sentito tutti sia in tribuna che in campo, le seguenti parole:“bestia” e “sei scura” e poi di nuovo “bestia”. La parola “bestia” è stata pronunciata dalla donna mentre “sei scura” dall’uomo. Ricordo che dopo aver pronunciato le predette parole alcuni nostri tifosi e dirigenti hanno subito condannato il gesto cercando di fargli capire di aver sbagliato”.

La calciatrice Missiaggia Aurora ha dichiarato che verso la fine del primo tempo l’arbitro aveva espulso la giocatrice Rafiat Folakemi Sule e che, mentre quest’ultima cercava di spiegare all’arbitro la dinamica del fallo, “dalla tribuna sono state pronunciate parole offensive nei suoi confronti. Ricordo benissimo perché eravamo sotto le tribune e nello specifico due persone hanno iniziato a pronunciare in alta voce le seguenti parole: “bestia” e “sei scura” e poi di nuovo “bestia”. Queste parole sono state sentite dalla quasi totalità delle persone in campo compreso la nostra panchina che si trova al lato opposto del campo. Ricordo che a fine partita ne abbiamo discusso tra di noi che eravamo in campo e le altre compagne di squadra disposte in panchina le quali avevano confermato di aver sentito le parole offensive pronunciate dalla tribuna”.

Dette dichiarazioni sono da ritenersi concordanti ed attendibili in quanto entrambe le persone informate sui fatti erano presenti ed hanno direttamente sentito pronunciare le medesime parole “bestia” e “sei scura”.

La D.I.G.O.S. della Questura di Vicenza svolgeva specifiche indagini al fine di accertare la veridicità dei fatti ed individuava quali autori delle frasi ingiuriose connotate da elementi di odio razziale i genitori delle sorelle Chiara e Francesca Generali, entrambe tesserate quali calciatrici per la società A.P.D. LF Jesina Femminile, provvedendo a segnalarli alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di cui all’art. 604 bis c.p. oltre che ad avviare nei loro confronti procedimento per l’emissione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive (DASPO).

Dalla documentazione in atti emerge chiaramente la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. 28, c. 4 C.G.S.

Come è noto, l’ordinamento sportivo è informato al principio di non discriminazione.

Lo Statuto della Federazione prevede che “la FIGC promuove l’esclusione dal giuoco del calcio di ogni forma di discriminazione sociale, di razzismo, di xenofobia e di violenza” (art. 2, comma 5) e l’art. 28 C.G.S. sanziona i comportamenti discriminatori. Orbene, l’illecito di cui al deferimento è considerato - per giurisprudenza ormai consolidata - di particolare disvalore nell’ambito dell’ordinamento sportivo, espressione della “volontà dell’ordinamento federale di contrastare e punire tutti i comportamenti discriminatori, di ogni genere e tipologia, volti a negare il diritto di ciascuno ad essere riconosciuto quale persona libera ed eguale, anche in attuazione del principio del mutuo rispetto, posto a base di ogni convivenza civile e democratica. La condotta discriminatoria, del resto, si sostanzia in ogni forma di discriminazione dei diritti fondamentali della persona, che non può non provocare una dura reazione da parte non solo dell'ordinamento giuridico generale, ma anche da parte di quello sportivo, anche alla luce degli inequivoci principi posti dalla Costituzione in materia” (così, Corte Federale d’Appello Sezioni Unite C.U. n. 090/Cfa 2017/2018; n. 105/CFA/2020-2021).

Nel caso di specie, le parole rivolte dai sostenitori della deferita alla giocatrice Rafiat Folakemi Sule presentano una evidente connotazione offensiva dell’altrui dignità, dovendosi ritenere l’offesa alla dignità della persona in ragione del colore della pelle comportamento discriminatorio che nega il diritto di ciascuno di essere riconosciuto come persona libera ed eguale (CFA N. 80 del 13 marzo 2023).

Il Tribunale ritiene, pertanto, che le espressioni “bestia” e “sei scura” integrino gli estremi del comportamento discriminatorio previsto e punito dall’art. 28 CGS in quanto volte ad attribuire alla destinataria dell’offesa una condizione di diversità, connotata da ostilità discriminatoria a sfondo razziale.

Inoltre, questo Tribunale non ha potuto appurare dalle emergenze processuali alcun elemento utile ai fini della sussistenza di esimenti ed attenuanti di cui all’art. 29 C.G.S. non rilevando ai fini del presente giudizio la documentazione prodotta dalla deferita e non risultando provata la dedotta circostanza di aver cooperato con le Forze dell’Ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni.

Pertanto, ritenuta la particolare gravità e rilevanza delle condotte di cui al deferimento, va dichiarata la responsabilità della società A.P.D. LF Jesina Femminile con la conseguente sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) dell’obbligo di disputare una gara a porte chiuse da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società APD LF Jesina Femminile la sanzione di gare 1 (una) a porte chiuse, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                                 Carlo Sica

Depositato in data 25 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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