F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 024/TFN – SD del 31 Luglio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 306/801 pf22-23/GC/SA/mg del 4 luglio 2023, depositato il 6 luglio 2023, nei confronti del sig. Roberto Pittiglio e della società ASD Pro Calcio Caira – Reg. Prot. 6/TFN-SD

 

Decisione/0024/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0006/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Claudio Croce – Componente

Valentina Ramella – Componente

Carlo Purificato – Componente aggiunto

Claudio Sottoriva – Componente aggiunto Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 306/801 pf2223/GC/SA/mg del 4 luglio 2023, depositato il 6 luglio 2023, nei confronti del sig. Pittiglio Roberto e della società ASD Pro Calcio Caira, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 28 marzo 2023, depositato il 6 luglio 2023, deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

1) il sig. Pittiglio Roberto, “all'epoca dei fatti, Presidente e legale rappresentante pro-tempore della società ASD Pro Calcio Caira, per rispondere della violazione dell’art.4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver segnalato con email del 19 febbraio 2023, alla Delegazione FIGC di Frosinone, che l'arbitro della gara Sport Virtus Guarcino - Pro Calcio Caira valevole per il campionato U17 Provinciale - Girone A, disputatosi in data 12 febbraio 2023, in Guarcino (FR) ‘ha deliberatamente dichiarato gravemente il falso’ nel proprio referto di gara, contrariamente a quanto emerso dall'attività istruttoria svolta”;

2) la società ASD Pro Calcio Caira, matricola n. 935963, “ per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante protempore, come descritti nel precedente capo di incolpazione”.

La fase predibattimentale

L’indagine della Procura Federale nasce dalla segnalazione del 15 marzo 2023, proveniente dalla Delegazione Provinciale FIGC- LND di Frosinone con la quale si inoltrava – per gli eventuali provvedimenti di competenza - la segnalazione fatta pervenire dalla Società ASD Pro Calcio Caira, relativa alla gara del campionato Under 15 Sport Virtus Guarcino-Pro Calcio Caira del 12.02.2023, e indirizzata al Delegato Provinciale FIGC di Frosinone unitamente al  referto della gara interessata ed alle relative distinte di gara. Successivamente, con atto del 28 marzo 2023 (Prot. 23101/801pf 22-23/GC/SA/mg) la Procura Federale ha richiesto ai Sostituti Procuratori Federali Alessandro Boscarino e Francesco Capraro di procedere ad ogni necessario accertamento relativo al procedimento in oggetto.

Agli esiti degli accertamenti istruttori suddetti, la Procura ha acquisito i seguenti ulteriori documenti:

- Comunicato Ufficiale n° 43 del 16.2.2023 della Delegazione Provinciale FIGC-LND di Frosinone;

- Fogli di Censimento ASD Pro Calcio Caira S.S. 22-23:

- Verbale Audizione e relativa trascrizione sig. Mizzoni Antonio, dirigente Guarcino;

- Verbale Audizione e relativa trascrizione sig. Pica Umberto, dirigente Guarcino;

- Verbale Audizione e relativa trascrizione sig. Quatrana Alessio, dirigente Guarcino;

- Verbale Audizione e relativa trascrizione sig. Pittiglio Roberto, Presidente della società Pro Calcio Caira;

- Verbale Audizione e relativa trascrizione sig. Smania Francesco, Osservatore Arbitrale nella gara in oggetto;

- Verbale Audizione e relativa trascrizione sig. Vannutelli Riccardo, Arbitro della gara in oggetto, con relativo screenshot WhatsApp raffigurante i messaggi intercorsi con il padre presente presso l'impianto di giuoco. All’esito delle indagini, il Procuratore Federale ha configurato le seguenti violazioni:

 per il sig. Pittiglio Roberto, “la violazione dell’art.  4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver segnalato con email del 19 febbraio 2023, alla Delegazione FIGC di Frosinone, che l'arbitro della gara Sport Virtus Guarcino - Pro Calcio Caira valevole per il campionato U17 Provinciale - Girone A, disputatosi in data 12 febbraio 2023, in Guarcino (FR) "ha deliberatamente dichiarato gravemente il falso" nel proprio referto di gara, contrariamente a quanto emerso dall'attività istruttoria svolta”;

- per la società ASD Pro Calcio Caira, matricola n. 935963 , “la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, conseguente alla condotta, agli atti e ai comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante pro-tempore, come descritti nel precedente capo di incolpazione”.

Il dibattimento

In sede di discussione, l’Avv. Alessandro Boscarino, in rappresentanza della Procura Federale, ha riassunto i termini del deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento con applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Pittiglio Roberto, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Pro Calcio Caira, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Le parti deferite non si sono costituite e non hanno fatto pervenire scritti difensivi.

La decisione

All’esito delle indagini effettuate dalla Procura Federale (cfr. in particolare i verbali di audizione)  non  hanno trovato conferma le gravi  affermazioni del signor Pittiglio, all’epoca Presidente della ASD Pro Calcio Caira, riguardo al fatto che l’arbitro della gara Sport Virtus Guarcino – Pro Calcio Caira, disputatasi in data 12 febbraio 2023 in Guarcino, “ha deliberatamente dichiarato gravemente il falso nel proprio referto di gara” in relazione alla parte in cui risultava la ritardata consegna delle distinte di gara e, quindi, dell’inizio della gara stessa.

Dai verbali di audizione emerge, al contrario, come proprio la società Pro Calcio Caira fosse giunta in ritardo all’impianto di gioco e come ciò avesse causato il ritardo nell’avvio della gara.

Risulta, quindi, provato, all’esito delle indagini della Procura Federale, che il Signor Pittiglio, nel formalizzare la segnalazione, abbia reso una dichiarazione non veritiera - contro l’arbitro – violando, con tale comportamento, i principi comportamentali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.  Tale articolo prevede l’obbligo, per tutti i soggetti parte dell’ordinamento giuridico federale, di conformare le proprie condotte non soltanto ai puntuali precetti derivanti dalle disposizioni di settore ma anche ai generali principi etici dell’ordinamento federale: il dovere di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, deve rappresentare il principale parametro di condotta in ogni occasione rilevante per l’ordinamento federale.

Da tale reprensibile condotta consegue anche la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, della società ASD Pro Calcio Caira, matricola n. 935963, per gli atti e i comportamenti sopra descritti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pittiglio Roberto, mesi 2 (due) di inibizione;

- per la società ASD Pro Calcio Caira, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giorgia Marina Caccamo                                                    Roberto Proietti

 

Depositato in data 31 luglio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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