F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 026/TFN – SD del 1 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 878/784pf22-23/GC/GR/ff, del 7 luglio 2023, depositato il 10 luglio 2023, nei confronti dei sig.ri Edoardo Cacco, Francesco Camporese e della società ASDC Sporting Noventa – Reg. Prot. 10/TFN-SD

Decisione/0026/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0010/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 1° agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 878/784pf2223/GC/GR/ff del 7 luglio 2023, depositato il 10 luglio 2023, nei confronti dei sig.ri Edoardo Cacco, Francesco Camporese e della società ASDC Sporting Noventa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 878/784pf22-23/GC/GR/ff del 7 luglio 2023, depositato il 10 luglio 2023, nei confronti di:

“1) sig. Edoardo Cacco, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASDC Sporting Noventa, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38 comma 1 delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Francesco Camporese di svolgere l’attività di allenatore in favore della società ASDC Sporting Noventa, partecipante al campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Veneto, privo di regolare tesseramento dal 29 settembre 2022 (data della richiesta di integrazione documentale da parte del Settore Tecnico) sino al 29 gennaio 2023 (data di deposito della documentazione integrativa da parte della società ASDC Sporting Noventa);

2) sig. Francesco Camporese, iscritto nell’albo dei tecnici, ed in ogni caso soggetto che all’epoca dei fatti svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società ASDC Sporting Noventa o comunque rilevanti per l'ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto l’attività di allenatore in favore della società Sporting Noventa senza essere regolarmente tesserato per la stessa dal 29 settembre 2022 (data della richiesta di integrazione documentale da parte del Settore Tecnico) sino al 29 gennaio 2023 (data di deposito della documentazione integrativa da parte della società ASDC Sporting Noventa);

3) società ASDC Sporting Noventa, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere rispettivamente dai sig.ri Edoardo Cacco e Francesco Camporese, così come sopra descritti nei precedenti capi di incolpazione”.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, i sig.ri Edoardo Cacco, Francesco Camporese e la società ASDC Sporting Noventa, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Edoardo Cacco personalmente e in qualità di Presidente della società ASDC Sporting Noventa, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- per il sig. Edoardo Cacco, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Francesco Camporese, giorni 40 (quaranta) di squalifica;

- per la società ASDC Sporting Noventa, euro 266,67 (duecentosessantasei/67) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.

Così deciso nella Camera di consiglio del 1° agosto 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 1° agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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