F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 028/TFN – SD del 1 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 509/1102 pf22-23/GC/blp del 3 luglio 2023, depositato il 5 luglio 2023, nei confronti della società UC Sampdoria Spa – Reg. Prot 4/TFN-SD

Decisione/0028/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0004/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Aragona – Componente

Gaetano Berretta – Componente (Relatore)

Serena Callipari – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Ermando Bozza – Componente aggiunto

Luca Voglino – Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 509/1102 pf22-23/GC/blp del 3 luglio 2023, depositato il 5 luglio 2023, nei confronti della società UC Sampdoria Spa,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto indicato in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

1) la società UC Sampdoria Spa:

a) per rispondere a titolo di responsabilità diretta della violazione dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai sig.ri Panconi Gianni, n.q. di Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore della società UC Sampdoria Spa, e Bosco Alberto, n.q. di Consigliere Delegato e legale rappresentante pro tempore della società UC Sampdoria Spa, all’epoca dei fatti, per non aver provveduto, entro il termine del 30 maggio 2023, al versamento di quota parte delle ritenute Irpef, per un importo pari a 995.727,00 Euro, e di quota parte dei contributi Inps, per un importo pari a 1.669.415,00 Euro, relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023;

b) per rispondere, a titolo di responsabilità propria, della violazione dell’art. 33, comma 2, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VII), delle NOIF, per le condotte specificate al punto a).

La fase istruttoria

Con segnalazione del 9 giugno 2023, la Co.Vi.So.C. riferiva alla Procura Federale che, all’esito delle verifiche effettuate dall’Ufficio federale preposto al supporto delle attività degli organi di controllo, era emerso il mancato versamento, da parte della società UC Sampdoria Spa, entro il termine del 30 maggio 2023, di una quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. VII) delle NOIF.

L’indagine della Procura Federale, espletata sulla base degli accertamenti istruttori trasmessi dalla Co.Vi.So.C. e previa acquisizione dei Fogli censimento acquisiti dalla Lega Serie A, via e-mail, in data 9 giugno 2023, si concludeva in data 15 giugno 2023 con l’emersione di un’ipotesi di responsabilità a carico dei sig.ri Panconi Gianni e Bosco Alberto, Consiglieri Delegati e Rappresentanti Legali pro tempore della società UC Sampdoria Spa, all’epoca dei fatti (violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 33, comma 2, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A, par. VII, delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 maggio 2023, al versamento di quota parte delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023) e a carico della società UC Sampdoria Spa (responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del CGS e responsabilità propria per la violazione dell’art. 33, comma 2, del CGS, in relazione all’art. 85, lett. A, par. VII, delle NOIF).

Le contestazioni di responsabilità venivano formalizzate nei confronti dei sig.ri Panconi e Bosco e nei confronti della società UC Sampdoria Spa, con la comunicazione di conclusione indagini del 15 giugno 2023.

Nella fase del contraddittorio preprocessuale, i sig.ri Panconi e Bosco concordavano con la Procura Federale la definizione della propria posizione ex art.126 CGS.

La società UC Sampdoria Spa, in data 23 giugno 2023, faceva pervenire una memoria difensiva con la quale riconosceva sostanzialmente gli addebiti, ma rappresentava che la violazione del termine federale per i pagamenti delle ritenute Irpef e del contributi Inps a valere sugli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023, sarebbe maturata in un contesto particolarmente delicato della vita societaria e si sarebbe verificata, in concreto, per l’impossibilità di accedere tempestivamente al finanziamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A che la società UC Sampdoria Spa aveva maturato in conseguenza della retrocessione in Serie B a conclusione del Campionato 2022/2023.

1) Con riguardo alla situazione societaria, veniva rappresentato che le contestate violazioni si sarebbero verificate nel pieno corso di un complesso processo di ristrutturazione e risanamento della società, invero positivamente concluso con il deposito dell’intera documentazione necessaria all’iscrizione al Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024, entro il termine del 20 giugno 2023.

La Sampdoria evidenziava in particolare che, a fronte di una crisi societaria maturata nel corso degli ultimi anni, già a far data dal gennaio 2023 era stata avviata la procedura di “composizione negoziata per la soluzione della crisi” di cui agli artt. 12 e ss. del Codice della Crisi dell’Impresa (approvato con il D.Lgs. n.14/2019) e che il Tribunale di Genova, con provvedimento del 14 febbraio 2023, aveva disposto l’applicazione delle “misure protettive” previste dall’art.18 del Codice nei confronti di tutti i creditori sociali per un periodo di 120 giorni, successivamente prorogato di ulteriori 120 giorni con provvedimento del 3 giugno 2023.

La società sportiva riferiva inoltre che la tensione finanziaria generatasi nel corso degli ultimi anni avrebbe formato oggetto di un robusto progetto di risanamento, di cui venivano forniti i principali passaggi formali. Segnatamente la sottoscrizione, in data 27 maggio 2023, di un documento vincolante con due istituti di credito bancari avente ad oggetto i termini e le condizioni di una articolata operazione funzionale al risanamento aziendale, alla quale seguiva, in data 30 maggio 2023, la deliberazione dell’assemblea straordinaria della società con la quale il Consiglio di Amministrazione veniva autorizzato all’emissione di un prestito obbligazionario convertibile sino all’importo massimo di euro 40.000.000,00 e a disporre il conseguente aumento del capitale sociale per un importo massimo complessivo di pari importo. In esecuzione di tale deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione, in data 12 giugno 2023, avrebbe quindi deliberato l’emissione del prestito obbligazionario fino all’importo di euro 40.000.000,00, le cui prime due tranches (per un importo di euro 5.997.600,00 + euro 14.000.000,00) sarebbero state sottoscritte dalla “Blucerchiati Srl”, società costituita per il perfezionamento dell’operazione. In data 16 giugno 2023 sarebbe infine intervenuta l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, con il voto favorevole del nuovo azionista Blucerchiati Srl e degli altri azionisti presenti in assemblea. In tal modo la Sampdoria avrebbe potuto ultimare gli adempimenti necessari per l’iscrizione al Campionato di Serie B entro il termine del 20 giugno 2023.

2) Con riguardo alla mancata fruizione del finanziamento della Lega Nazionale Professionisti Seria A (LNPA) previsto a seguito della retrocessione in Serie B (il c.d. “paracadute retrocesse”), la società rappresentava che sulla base della previsione dell’art. 18, comma 3, punto 2 dello Statuto della LNPA una prima tranche delle somme dovute avrebbe dovuto essere liquidata “…il giorno successivo alla disputa dell’ultima gara di campionato” e che l’Assemblea della medesima LNPA, con deliberazione assunta in data 24 maggio 2023, aveva statuito che in deroga alla scadenza prevista dall’art. 18, comma 3, punto 2 dello Statuto (che nel Campionato 2022/2023 risultava fissata alla data del 5 giugno 2023) e proprio allo scopo di consentire il pagamento degli stipendi dei calciatori, la prima quota dell’erogazione del paracadute retrocesse venisse anticipata a partire dal 26 maggio 2023.

La società avrebbe quindi reiteratamente domandato l’accreditamento delle somme necessarie al pagamento delle pendenze con i calciatori, che risultavano invero già sostanzialmente stanziate, mediante versamento su conto corrente separato ovvero mediante versamento sul conto corrente dedicato ai pagamenti federali. Tuttavia, alla data del 30 maggio 2023 (termine ultimo per dare corso ai pagamenti stipendiali, sostitutivi d’imposta e contributivi del primo trimestre 2023 ex art. 85 NOIF), la LNPA non avrebbe disposto l’invocato accreditamento, limitandosi ad erogare, entro tale data, soltanto una prima quota pari ad euro 2.663.350,00 (iva inclusa), insufficiente per l’integrale assolvimento delle pendenze. A seguito dell’accreditamento della successiva quota di euro 4.736.650,00 (iva inclusa), intervenuto in data 5 giugno 2023, la società avrebbe immediatamente provveduto a sanare la situazione e a corrispondere le somme stipendiali, sostitutive d’imposta e contributive.

In considerazione del quadro fattuale nel quale era maturata la violazione contestata dalla Procura Federale, la società UC Sampdoria Spa proponeva un accordo ex art. 126, CGS con l’applicazione di una sanzione di un punto di penalizzazione per i fatti oggetto del presente procedimento.

La Procura Federale non accettava tuttavia la proposta formulata dalla società e ne disponeva il deferimento con atto depositato in data 5 luglio 2023.

La fase predibattimentale

Il contraddittorio processuale risulta regolarmente incardinato. L’intervenuta fissazione dell’udienza di discussione per il giorno 27 luglio 2023 risulta regolarmente portata a conoscenza della società deferita con avviso recapitato via “pec” in data 6 luglio 2023, come da documentazione agli atti del fascicolo processuale.

Con memoria difensiva depositata il 24 luglio 2023, la società UC Sampdoria Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Romei e Carlo Vitalini Sacconi del Foro di Roma, si costituiva nel presente procedimento.

Dopo aver riepilogato gli svolgimenti preprocessuali e la contestazione di responsabilità formulata dalla Procura Federale, la difesa della società confermava le argomentazioni già sviluppate in sede istruttoria, concentrandole invero sul particolare contesto in cui il sodalizio sportivo si è trovato ad operare proprio in concomitanza con la scadenza dei termini federali previsti per l’adempimento delle obbligazioni nei confronti di tesserati e, quale conseguenza diretta, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e nei confronti dell’INPS ex art. 85, lett. A, par. VII, delle NOIF.

La difesa evidenziava in particolare che a fronte della crisi finanziaria della società, sarebbero state poste in essere sollecite attività di reperimento dell’energia finanziaria necessaria per la sopravvivenza della compagine societaria e per la prosecuzione dell’attività sportiva. Tali attività, analiticamente descritte e comprovate dalla documentazione allegata nel fascicolo di parte, avrebbero invero determinato, entro il 20 giugno 2023, il risanamento di tutte le pendenze dalle quali insorgevano le contestazioni oggetto del presente giudizio ed avrebbero quindi consentito l’iscrizione della Sampdoria al Campionato di Serie B per l’anno 2023/2024.

In considerazione di quanto esposto e rappresentato, la società deferita domandava la riduzione della sanzione richiesta dalla Procura Federale ad un solo punto di penalizzazione (rispetto ai due punti di penalizzazione previsti dall’art. 33, comma 2. lett. e, CGS).

Il dibattimento

All’udienza del 27 luglio 2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione della sanzione minima di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della stagione sportiva 2023-2024, nei confronti della società UC Sampdoria Spa.

I difensori della società deferita hanno dichiarato di non contestare la responsabilità ascritta, ma hanno tuttavia chiesto di tenere in debito conto le significative difficoltà insorte a seguito dell’intervenuto avvicendamento societario. Per il resto, si sono riportati a quanto dedotto e richiesto nelle memorie difensive depositate.

La decisione

Sulla base della documentazione agli atti del fascicolo processuale, in particolare le risultanze dell’attività di controllo Co.Vi.So.C. compendiate nella segnalazione del 9 giugno 2023, è obiettivamente emerso che la società UC Sampdoria Spa non ha provveduto, nel primo trimestre 2023, al pagamento integrale degli emolumenti dovuti in favore dei propri tesserati e, conseguentemente, al pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali a valere sulle somme dovute.

Sulla base del prospetto elaborato dalla Co.Vi.So.C., può essere ritenuto comprovato che il pagamento degli emolumenti dovuti per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023 (euro 6.017.546,00) è stato definito soltanto nel giugno 2023.

Per ciò che concerne il pagamento delle ritenute Irpef, il complessivo ammontare dovuto (euro 3.630.002,00) risulta corrisposto, alla data della scadenza federale del 30 maggio 2023, soltanto in misura pari ad euro 2.634.275,00, con un saldo negativo pari ad euro 995.727,00.

Per ciò che concerne il pagamento dei contributi previdenziali Inps, il complessivo ammontare dovuto (euro 1.820.633,00) risulta corrisposto, alla data della scadenza federale del 30 maggio 2023, soltanto in misura pari ad euro 151.218,00, con un saldo negativo pari ad euro 1.669.415,00.

I fatti, nella loro materialità, non hanno formato oggetto di contestazione da parte della società deferita.

Premesso che la Procura Federale ha agito in questa sede facendo valere esclusivamente la contestazione per il mancato pagamento delle ritenute Irpef e delle contribuzioni Inps, deve accertarsi l’intervenuta violazione dell’art. 85, lett. A, par. VII, delle NOIF, a mente del quale “Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite: … - entro il 30 maggio l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati…”.

Quale conseguenza della violazione della richiamata disposizione NOIF, l’art. 33, comma 2, CGS prevede che “ Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all’esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare: … e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre”.

Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. TFN, n. 159/2022 – 23; id., n. 163/2022 – 23; CFA, SSUU, n.103/2022 – 23), la ragione giustificativa del rigoroso assetto normativo apprestato dall’ordinamento sportivo FIGC a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni delle società nei confronti dei tesserati - e del conseguente obbligo di riversamento delle ritenute fiscali e contributive – trova fondamento nell’esigenza, da un lato, di assicurare la costante stabilità economico – finanziaria dei soggetti che partecipano attivamente ai campionati, dall’altro, di salvaguardare la par condicio tra tutte le squadre, che potrebbe essere invero compromessa qualora non venissero immediatamente intercettati e sanzionati eventuali sviamenti finanziari incidenti sulle obbligazioni assunte dalle società, come tali possibile fonte di ingiustificate posizioni di vantaggio.

In questo quadro, pertanto, le scadenze dettate dalla normativa federale sono tassative e non derogabili.

La società deferita, nell’ambito di una meritoria condotta processuale, non ha invero contestato le violazioni contestate dalla Procura Federale, ma si è limitata a domandare che la sanzione di due punti di penalizzazione in classifica possa essere ridotta ad un solo punto di penalizzazione in considerazione del problematico contesto in cui si è trovata ad operare e della chiara ed evidente buona fede gestionale, che ha invero consentito, in tempi rapidi, di fronteggiare la crisi societaria e di liquidità e di assolvere, seppure in ritardo, agli obblighi imposti dalla normativa federale, riuscendo infine ad ottenere l’iscrizione al prossimo Campionato di Serie B.

Il Collegio osserva che le allegazioni della Sampdoria Spa dimostrano inequivocabilmente che la nuova amministrazione societaria ha dispiegato un significativo sforzo gestionale per la salvaguardia della realtà sportiva.

La violazione dei rigidi precetti federali è tuttavia evidente, così come è evidente la loro addebitabilità sia in termini di responsabilità diretta ex art.6, comma 1, CGS in relazione all’operato degli amministratori, sia in termini di responsabilità propria ex art. 33, comma 2, CGS.

Non sussistono, ad avviso del Collegio, margini sufficienti per l’applicazione di una riduzione della sanzione prevista dall’art. 33, comma 2, CGS, che deve essere pertanto definitivamente accertata nella misura del minimo edittale di due punti di penalizzazione, che verranno scontati nella stagione sportiva in corso.

Si osserva sul punto che, ferma restando la natura rigida del trattamento sanzionatorio - che taglia in orizzontale le contingenze che possono aver determinato la violazione dei precetti e valorizza il dato obiettivo del mancato rispetto delle regole del gioco tra tutti i soggetti partecipanti ai campionati – la possibilità di procedere all’applicazione di una diminuzione della sanzione in applicazione dell’art. 13, comma 2, CGS (a mente del quale gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione del trattamento sanzionatorio) risulta praticabile, secondo l’orientamento giurisprudenziale della Giustizia Sportiva (cfr. CFA, SSUU, n. 103/2022 – 2023) soltanto in presenza di fatti inquadrabili obiettivamente in termini assimilabili alla forza maggiore (nel caso di specie il divieto di dare corso ai pagamenti imposto da un provvedimento giurisdizionale ordinario avversato dalla società sportiva), che non risultano invero riscontrabili nel caso di specie portato all’attenzione del Collegio, atteso che il mancato adempimento degli obblighi fiscali e contributivi entro il termine federale è sostanzialmente dipeso da fattori gestionali interni alla società deferita.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società UC Sampdoria Spa la sanzione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 luglio 2023.

 

I RELATORI                                                            IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                                               Carlo Sica

Luca Voglino        

 

Depositato in data 1° agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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