F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 05/TFN-SVE del 28 Luglio 2023 (motivazioni) – ASD Fabrizio Miccoli / US Triestina 1918 Srl – Reg. Prot. 35/TFN-SVE
Decisione/0005/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0035/TFNSVE/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Cristina Fanetti – Componente (Relatore)
Angelo Fanizza – Componente
Antonino Piro – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 24 luglio 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Fabrizio Miccoli (matr. 932790) nei confronti della società US Triestina 1918 Srl (matr. 945182) al fine di richiedere il saldo del corrispettivo previsto dal contratto di collaborazione tecnica,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 29.06.2023, la società ASD Fabrizio Miccoli ha adito questo Tribunale chiedendo la condanna della US Triestina Calcio 1918 Srl al pagamento della somma di € 20.000,00 in virtù dell’Accordo di collaborazione tecnica stipulato tra le parti, in data 02.08.2021.
Assumeva la società ricorrente di aver sottoscritto con la US Triestina Calcio 1918 Srl un accordo di collaborazione tecnica per la stagione sportiva 2021/2022, avente ad oggetto l’applicazione, in suo favore, della metodologia di lavoro e l’esperienza formativa della Triestina nel Settore Giovanile, nonché il trasferimento di n. 8 calciatori dalla ASD Fabrizio Miccoli alla US Triestina Calcio 1918 a titolo definitivo e gratuito.
A fronte dell’avvenuto tesseramento, la Triestina avrebbe riconosciuto alla ASD Fabrizio Miccoli la somma di € 20.000,00 netti a titolo di “premio di preparazione forfettario”.
In data 29.06.2023, il ricorso veniva ritualmente notificato alla US Triestina Calcio 1918 Srl, la quale si costituiva in data 15 luglio 2023 chiedendo, in via preliminare, la rimessione in termini visto l’avvicendamento societario di cui era stata oggetto con conseguente mutamento della proprietà, avvenuto in data 5 luglio 2023 che non avrebbe permesso alla compagine di proporre tempestive controdeduzioni. Nel merito eccepiva l’infondatezza della domanda.
La vertenza veniva discussa dalle parti all’udienza del 24.07.2023; all’esito della discussione questo Tribunale, ritenendo necessaria l’acquisizione dello storico AS400 relativo ai calciatori Quarta Alessandro e Ciraci Mattia, riservava all’esito la decisione.
In via preliminare si deve rilevare la tardività della costituzione della US Triestina Calcio 1918 Srl.
Ai sensi dell’art. 91, comma 5 CGS la controparte può inviare controdeduzioni entro sette giorni dal ricevimento del ricorso.
Nel caso che ci occupa tale termine è stato ampiamente superato.
A nulla rileva la circostanza per la quale nelle more, la US Triestina Calcio 1918 Srl sia stata oggetto di un cambio societario, l’indirizzo pec infatti è rimasto lo stesso e la notifica si è correttamente perfezionata.
È quindi da rigettare l’istanza di rimessione in termini avanzata dalla resistente con conseguente stralcio delle controdeduzioni e dei documenti depositati.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato.
L’accordo sottoscritto dalle parti prevedeva l’impegno della ASD Fabrizio Miccoli di trasferire, a titolo gratuito e definitivo alla US Triestina Calcio 1918 Srl, n. 8 calciatori indicati nell’Allegato A all’accordo stesso e precisamente: De Donno Salvatore; Fontanella Riccardo; Liquori Lorenzo; Nestola Giuseppe; Montagnolo Simone; Ciraci Mattia, Quarta Alessandro, Assalve Luca. La ricorrente si obbligava, altresì, ad inviare alla Triestina le liberatorie al “Premio di preparazione” di cui all’art. 96 NOIF ed ogni altra liberatoria per indennità di formazione ed addestramento tecnico anche per le società pregresse che avessero contribuito alla formazione di ogni singolo calciatore. In seguito all’avvenuto tesseramento, la Triestina avrebbe corrisposto alla ASD Fabrizio Miccoli la somma di € 20.000,00 netti a titolo di premio di preparazione forfettario per il tesseramento di tutti i calciatori di cui all’Allegato A dell’Accordo, sopra elencati.
La US Triestina Calcio 1918 Srl ha effettivamente tesserato tutti ed 8 i calciatori per la stagione sportiva 2012/2022. Tuttavia, si rileva dall’esame dell’AS 400 che i calciatori Ciraci Mattia e Quarta Alessandro, al momento del trasferimento presso la US Triestina Calcio 1918 Srl, non erano tesserati per la ASD Fabrizio Miccoli e quindi la stessa non avrebbe avuto titolo per trasferirli ad altra compagine.
Al momento del trasferimento infatti, i suddetti calciatori erano tesserati per il Lecce Spa e solo nella stagione 2022/2023 sono stati tesserati dall’ASD Fabrizio Miccoli, a seguito di cessione proprio dalla US Triestina Calcio 1918 Srl.
A riprova di ciò, pare opportuno evidenziare che la società ASD Fabrizio Miccoli deposita in atti (cfr. doc. 3) tutti i trasferimenti dei calciatori di cui all’Allegato A dell’accordo di collaborazione tecnica, tranne che dei calciatori Ciraci e Quarta.
La circostanza per la quale questi calciatori, al momento della sottoscrizione dell’accordo, non fossero tesserati per la ASD Fabrizio Miccoli, comporta l’impossibilità per la suddetta società di trasferirli e di rilasciare le liberatorie previste dall’accordo stesso.
La condizione di cui al punto 3.3 dell’Accordo di collaborazione tecnica, pertanto, non si è verificata, né, invero, si sarebbe potuta verificare.
Vista la natura della controversia e la costituzione tardiva della resistente, si ritiene opportuno compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, a scioglimento della riserva rigetta il ricorso proposto dalla ASD Fabrizio Miccoli.
Spese compensate.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Cristina Fanetti Stanislao Chimenti
Depositato in data 28 luglio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai