F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 06/TFN-SVE del 31 Luglio 2023 (motivazioni) – ASD Condor Treviso / Treviso FBC 1993 SSDRL / Treviso Women SSDARL – Reg. Prot. 36/TFN-SVE
Decisione/0006/TFNSVE-2023-2024
Registro procedimenti n. 0036/TFNSVE/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente
Cristina Fanetti – Componente
Angelo Fanizza – Componente (Relatore)
Antonino Piro – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 24 luglio 2023, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla società ASD Condor Treviso (matr. 934020) nei confronti delle società Treviso FBC 1993 SSDRL (951410) e Treviso Women SSDARL (matr. 953775) al fine di richiedere somme a titolo di risarcimento danni,
la seguente
DECISIONE
La società ASD Condor Treviso ha adito questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, per ottenere la condanna della società Treviso FBC 1993 SSDRL “al pagamento nei confronti della società ASD Condor Treviso della somma di € 70.000,00 o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del procedimento, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”, nonché la condanna della società Treviso Women SSDRL “al pagamento nei confronti della società ASD Condor Treviso della somma di € 52.400,00 o in quella maggiore o minore che risulterà nel corso del procedimento, anche in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, con gli interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”. In sintesi, la ricorrente ha esposto: che con atti del 30.05.2022 e del 07.06.2022 la Procura Federale ha deferito il sig. Luigi Sandri, all'epoca dei fatti Presidente della società Treviso FBC 1993 SSDRL, della violazione degli artt. 4 comma 1 del CGS in relazione all'art. 32, commi 1 e 2 del CGS per aver consentito e comunque non impedito ai tecnici sig.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell'Armi, Alessandro Zanato e Salvatore Ferla ed ai dirigenti Alessandro Marcon e Lara Cini di porre in essere, durante la stagione 2020-2021, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati per la società ASD Condor Treviso, al fine di convincere i calciatori appartenenti al settore maschile a tesserarsi per la Treviso FBC 1993 SSDRL nella stagione sportiva seguente, e le calciatrici appartenenti al settore femminile a tesserarsi per la Treviso Women SSDARL nella stagione sportiva seguente, e riuscendo nel loro intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2021-2022 per la Treviso FBC 1993 SSDRL di 55 giovani calciatori del comparto maschile del settore giovanile appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor Treviso e di 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor Treviso femminile, tesseratesi poi nella stagione sportiva 2021 – 2022 con la Treviso Women SSDARL; nonché per aver trattato direttamente e preso contatti nella stagione 2020 – 2021 con i sig.ri Enrico Maria Simeoni, Dario Dell'Armi, Alessandro Zanato, Salvatore Ferla e con i Dirogenti Alessandro Marcon e Lara Cini, tutti tesserati con la società ASD Condor Treviso, per stipulare accordi anche di natura economica con la Treviso FBC 1993 SSDRL, al fine di tesserarli nella stagione sportiva successiva 2021 - 2022 con quest'ultima società; che il procedimento ha riguardato, altresì, il sig. Salvatore Ferla, all'epoca dei fatti tesserato come allenatore per la ASD Condor Treviso, per la violazione dell'art. 4 comma 1 CGS, in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico e 32 commi 1 e 2 del CGS per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza, e probità, avendo posto in essere attività di proselitismo nei confronti della giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor Treviso, al fine di convincere a tesserarsi per costituenda società Treviso Women SSDARL relativamente a 36 calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nel precedente stagione sportiva alla ASD Condor Treviso; che, ancora, è stata deferita la sig.ra Lara Cini, all'epoca dei fatti tesserata come dirigente per la ASD Condor Treviso, per la violazione dell'art. 4 comma 1 del CGS, in relazione all'art. 32 commi 1 e 2 del CGS, per essere venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatrici tesserate per la società ASD Condor Treviso, al fine di convincerle a tesserarsi per costituenda società Treviso Women SSDARL, e ciò relativamente a 36 giovani calciatrici del settore giovanile e della prima squadra appartenenti nella precedente stagione sportiva alla ASD Condor Treviso; che, infine, è stata deferita anche la società Treviso FBC 1993 SSDRL, a titolo di responsabilità diretta e ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai soggetti sopra specificati.
Il ricorrente ha soggiunto, per quanto più interessa il presente giudizio, che “con decisione n. 0013/TFNSD-2022-2023 in data 01.08.2022, ilTFN— Sezione Disciplinare, riteneva provate le incolpazioni ascritte ai soggetti deferiti e irrogava: a) alla società Treviso FBC 1993 SSDRL l'ammenda di € 4.000,00; b) al suo presidente, sig. Luigi Sandri, la sanzione dell'inibizione per mesi 8 (otto); c) alla sig.ra Laura Cini, odierna presidente della società Treviso Women SSDARL, la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei); al sig. Salvatore Ferla la sanzione della squalifica di mesi 4 (quattro) (…); che avverso la suddetta decisione proponevano reclamo alla Corte Federale d'Appello, la sig.ra Laura Cini, il sig. Luigi Sandri e la società Treviso FBC 1993 SSDRL; che con decisione n, 0034/CFA – 2022-2023 del 07.10.2022 la Corte Federale d'Appello Sezioni Unite respingeva i reclami e confermava in toto la decisione di primo grado” (cfr. pag. 4).
La ricorrente ha, pertanto, dedotto di aver diritto al risarcimento del “ danno patrimoniale emergente, pacificamente incontestabile ed espressamente accertato nella decisione passata in giudicato del giudice disciplinare”, sostanziato dal “mancato introito delle quote di iscrizione annuali dei 55 ragazzi confluiti nella stagione sportiva 2022/2023 nella società Treviso FBC 1993 SSDRL e delle 36 giovani calciatrici confluite nella società Treviso Women SSDARL”; commisurato, tale pregiudizio, in relazione alla
“quota di iscrizione (…) pari ad € 400,00” e dunque alla “diminuzione patrimoniale patita dalla ricorrente nella stagione sportiva 2022/2023 dovuta all'illecito della società Treviso FBC 1993SSDRL è pari ad € 22.000,00, mentre quella imputabile alla condotta della sig.ra Laura Cini, presidente della società Treviso Women SSDRL, è pari ad € 14.400,00”; ha, quindi, lamentato di aver diritto “al risarcimento del lucro cessante costituito dal decremento dei ricavi che avrebbe ottenuto negli anni a venire dagli incassi delle quote dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici alla società stessa sottratti per l'illecita e conclamata attività di proselitismo; giovani calciatori e giovani calciatrici che avrebbero potuto continuare il loro percorso formativo, di maturazione sportiva e personale ancora per anni” (cfr. pag. 6); ha, inoltre, contestato la “perdita di chance per non poter conseguire i premi previsti dagli artt. 96 e ss delle NOIF, risarcibile anche in via equitativa”, nel senso che “per l'illecita attività di captazione delle giovani atlete, la società ricorrente si è vista azzerare il settore femminile in cui aveva raggiunto livelli di prestigio con il titolo nel 2019 di vice campione d'Italia under 15, ragion per cui spetta alla società ASD Condor Treviso il risarcimento per la perdita di guadagni in termini di merchandising e sponsorizzazioni, risarcibile anche in via equitativa” (cfr. pag. 7).
Si è costituita in giudizio la società Treviso FBC 1993 SSDRL (7.7.2023), la quale ha, preliminarmente, eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche, e ciò sull’assunto che “la vertenza relativa alla controversia insorta tra le società Treviso e Condor, peraltro già passata in giudicato, non è una controversia di natura patrimoniale e non è quella adita l’Autorità competente” (cfr. pag. 2); ha, in particolare, contestato che “ nel caso di specie l’accertamento richiesto dalla società ricorrente è un accertamento di responsabilità da cui potrebbero scaturire eventuali effetti patrimoniali conseguenza indiretta però dell’accertamento principale di colpa della società già sanzionata in ultimo grado”; ha sottolineato che “se ha commesso una violazione disciplinare per la quale già è stata giudicata in via definitiva e condannata al pagamento di un’ammenda prevista dall’ordinamento” si dovrebbe, comunque, tenere conto del fatto che “il sistema endofederale ha già esaurito tutti i meccanismi previsti dalla normativa sportiva di talché nel caso di specie si potrebbe ravvisare un ne bis in idem” (cfr. pag. 3); ha, inoltre, opposto nel merito che “il danno patrimoniale patito è però fondato su un principio errato e cioè sulla supposizione, meramente teorica, che al termine della stagione 2020/21 i 55 ragazzi di cui si tratta si sarebbero nuovamente tutti tesserati con la società ASD Condor Treviso: tale assunto è indimostrato oltre che indimostrabile. Come noto i calciatori c.d. giovani sono sottoposti ad un vincolo annuale e al 30 giugno di ogni anno possono decidere di trasferirsi presso altra società. Il fatto che nella stagione 2021-22 gli stessi abbiano sottoscritto in autonomia (n.d.r. tramite i genitori) un vincolo di tesseramento con la società Treviso è stato frutto di una scelta tanto volontaria quanto legittima, atteso che nessuno li ha costretti a cambiare squadra” (cfr. pag. 4); ha, comunque, eccepito la prescrizione, ai sensi dell’art. 40, comma 3 CGS, dei diritti di natura economica a suo dire azionati dalla ricorrente; ha, inoltre, opposto che “dalla visione degli atti di causa questo Tribunale potrà evincere che nei giudizi sportivi di cui alle decisioni n. 13/TFSNSD del 1.8.22 e 34/CFA del 7.10.22, la Condor non ha mai ritenuto di intervenire, facoltà ad essa concessa dalla normativa federale” (cfr. pag. 6); ha, infine, eccepito la decadenza della società ricorrente “dal proporre la domanda di cui al ricorso ex art. 91 CGS non avendo la stessa proposto alcun atto di intervento ex art. 81 CGS nei giudizi da cui poi sono scaturite le decisioni n. 13/TFSNSD del 1.8.22 e 34/CFA del 7.10.22”; ha, infine, evidenziato che “la società ASD Condor Treviso ha già avanzato richiesta dei premi di preparazione ex art. 96 NOIF” (cfr. pag. 7).
Si è costituita in giudizio anche la società Treviso Women SSDRL (7.7.2023), eccependo il difetto di giurisdizione, la prescrizione dei diritti fatti valere in giudizio, opponendosi al ricorso e chiedendone il rigetto.
Nella riunione del 24 luglio 2023, tenutasi in modalità videoconferenza, sono stati sentiti i difensori delle parti, i quali si sono riportati alle conclusioni rassegnate nei rispetti scritti; la vertenza è stata quindi trattenuta in decisione.
Preliminarmente, va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione.
In prima battuta, va osservato che all’art. 90, comma 1, CGS si prevede che “ la Sezione Vertenze Economiche è giudice di primo grado in ordine: a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26”: dunque, le controversie risarcitorie sono da ritenere pienamente ascritte all’ambito di cognizione di questa Sezione, dovendosi intendere l’inciso “comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all’art. 26” non già alla stregua di una limitazione della tutela risarcitoria ai fatti violenti dei sostenitori, quanto, piuttosto, come la conferma dell’estensione della predetta tutela anche a tali fatti, ma – sempre e comunque – nel più ampio contesto delle controversie tra società che possano riguardare le domande finalizzate ad ottenere il ristoro di un pregiudizio di natura economica.
In secondo luogo, occorre considerare che un utile profilo di ricostruzione è ricavabile dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, nella sentenza 11 febbr io 2022, n. 49, si è occupata dell’autonomia dell’ordinamento sp rtivo, analizzando la questione riguardante la riserva al solo giudice sportivo della competenza a decidere “le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo”; e, nell’occasione, ha avallato l’orientamento secondo cui “il giudice amministrativo può, quindi, conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione”. La norma attributiva del potere risarcitorio alla Sezione Vertenze Economiche radica, allora, il potere di cognizione in ordine all’ammissibilità della domanda proposta nel presente giudizio, segnatamente il risarcimento del danno-conseguenza derivante dall’accertamento definitivo, da parte della Corte Federale di Appello, degli illeciti disciplinari sopra indicati.
Non si può, dunque, prospettare che la cognizione sulla proposta domanda di risarcimento esuli dal perimetro della giustizia sportiva e che, addirittura, comporti una violazione del vincolo di giustizia posto a fondamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, come nella sostanza eccepito dalla difesa della società Treviso FBC 1993 SSDRL.
Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione di prescrizione opposta dalla società Treviso.
Neppure tale eccezione può trovare accoglimento.
L’art. 40, comma 3 CGS prevede che “i diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati”; ma tale locuzione non può ritenersi né coincidente né confondibile con le “ controversie di natura economica tra società” regolate dal successivo art. 90; nella specie, di converso, il petitum è costituito dal risarcimento derivante da illeciti disciplinari suscettibili di aver determinato un danno ingiusto e, pertanto, risarcibile.
Da ultimo, e sempre in via preliminare, non può trovare accoglimento neanche l’eccezione di decadenza della ricorrente dall’azione risarcitoria per non aver partecipato, in qualità di interveniente, al procedimento svoltosi innanzi alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale.
L’interesse ad intervenire, ai sensi dell’art. 81 CGS, al fine di tutelare “ una posizione soggettiva rilevante per l'ordinamento federale potenzialmente lesa o pregiudicata” è, infatti, da rapportare alla successiva disposizione di cui all’art. 84, comma 1, lett. a), relativa alla delimitazione della competenza della Sezione disciplinare “ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali nei procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all’AIA che svolgono attività in ambito nazionale nonché nelle altre materie contemplate dalle norme federali”. Nel concreto, l’interesse della società ricorrente ad agire per il risarcimento derivante, sostanzialmente, dalla violazione dei principi della lealtà, della correttezza e della probità riferibile all'attività sportiva e, in particolare, dalla violazione dei doveri e divieti in materia di trasferimenti si è sostanziato soltanto in esito al giudicato formatosi per effetto della decisione/0034/CFA-2022-2023 della Corte Federale d’Appello. Nel merito, il ricorso è fondato, sebbene nei limiti e nei sensi di seguito precisati.
Nella decisione/0013/TFNSD-2022-2023 la Sezione Disciplinare di questo Tribunale Federale Nazionale ha evidenziato “un dato che è pacificamente acquisito agli atti del processo e che non è mai stato in discussione tra le parti. Tale dato consiste nel fatto che al termine della stagione sportiva 2020-21 ben 55 giovani calciatori del settore giovanile maschile della ASD Condor SA Treviso sono confluiti nell’analogo settore della Società Treviso FBC 1993 SSDRL (già FCD Treviso Academy SSDARL) e ben 36 calciatrici del settore giovanile e della prima squadra della ASD Condor SA Treviso, in pratica l’intero settore femminile, sono confluite nella neo costituita Treviso Women SSDARL”; ed ha valutato “molto significativo questo riscontro di fatto, risultando questa “trasmigrazione” così significativa e anomala da non potersi comprendere se non quale effetto di un’operazione di convincimento e di induzione a trasferirsi in una nuova società pur rimanendo la precedente società ASD Condor affiliata e attiva”. Nella decisione/0034/CFA-2022-2023 la Corte Federale di Appello ha ricostruito in modo puntuale le condotte rilevanti ai fini disciplinari, concludendo che “per effetto di tali comportamenti (nel complesso esaminati), ben 55 calciatori del comparto giovanile e 36 calciatrici giovanili e prima squadra del Condor sono stati tesserati nel 2021/2022 con la Treviso FBC 1993 e la neo costituita Treviso Woman, di fatto gestita dalla Treviso FBC 1993”.
È, nondimeno, opinione del Collegio che la circostanza fattuale ed incontestabile relativa all’avvenuto trasferimento dei numerosi atleti, nei termini sopra indicati, non deponga per la prova certa che, in assenza dell’attività di proselitismo (beninteso: incontrovertibilmente illecita sul piano disciplinare), nessuno dei predetti atleti si sarebbe effettivamente trasferito alla società Treviso FBC 1993.
Piuttosto, risulta certamente provata l’illecita pressione dell’attività di proselitismo sulla formazione della volontà di ciascun atleta circa le decisioni relative al proprio futuro sportivo.
Il che determina la risarcibilità del danno lamentato in giudizio entro il limite della lesione della libertà negoziale per effetto di comportamenti che hanno inciso sul consenso dei predetti atleti, orientandolo verso il trasferimento ad altra società calcistica, ma violando in modo conclamato il principio di buona fede contrattuale che, viceversa, avrebbe imposto di attendere la conclusione della stagione 2020 – 2021 e, solo successivamente, instaurare le trattative per i predetti trasferimenti.
Entro tale limite, l’accertamento definitivo della Sezione Disciplinare compendia la sussistenza di una condotta non iure e contra jus, connotata da un inequivoco elemento psicologico (dolo).
Con riferimento alla quantificazione del risarcimento, perciò, non può ritenersi giuridicamente fondata la domanda di risarcimento del “mancato introito delle quote di iscrizione annuali dei 55 ragazzi confluiti nella stagione sportiva 2022/2023 nella società Treviso FBC1993SSDRL e delle 36 giovani calcitrici confluite nella società Treviso Women SSDARL”; né, tantomen , “del
lucro cessante costituito dal decremento dei ricavi che avrebbe ottenuto negli anni a venire dagli incassi delle quote dei giovani calciatori e delle giovani calciatrici alla società stessa sottratti per l'illecita e conclamata attività di proselitismo” (cfr. pag. 6 del ricorso); né, ancora, è ristorabile “il danno da perdita di chance per non poter conseguire i premi previsti dagli artt. 96 e ss delle NOIF”, nonché quello “per la perdita di guadagni in termini di merchandising e sponsorizzazioni” (cfr. pag. 7 del ricorso).
Ai fini della quantificazione del danno deve, invece, trovare applicazione l’art. 1226 del codice civile, secondo cui “ se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”: un criterio che, nella specie, è da ritenere appropriato in relazione alla complessità della valutazione circa l’incidenza delle condotte illecite sulla libertà negoziale e che, in ogni caso, ha natura sussidiaria, perché presuppone l’esistenza di un danno oggettivamente accertato e che attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via equitativa della prova semipiena circa l’ammontare del danno (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza 17 novembre 2020, n. 26051).
Tanto premesso, si dispone equo determinare il danno da risarcire alla società ricorrente in €. 8.000,00, oltre interessi legali sino alla data del soddisfo, a carico della società Treviso FBC 1993 SSDRL, la cui responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS risulta definitivamente accertata in sede disciplinare. Per le medesime ragioni va, pertanto, respinta la domanda risarcitoria proposta nei confronti della società Treviso Women SSDRL.
Le spese del presente procedimento vengono poste a carico della società Treviso FBC 1993 SSDRL e vengono liquidate in € 700,00, oltre accessori, in favore della società ASD Condor Treviso; restano compensate le spese tra le altre parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso, nei sensi e nei limiti espressi in motivazione, e, per l’effetto, condanna la società Treviso FBC 1993 SSDRL al risarcimento, determinato in via equitativa, di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo, in favore della società ricorrente. Condanna la società Treviso FBC 1993 SSDRL al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in euro 700,00 (settecento/00), oltre oneri accessori se dovuti, in favore della società ricorrente; compensa integralmente le spese tra le altre parti del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 luglio 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Fanizza Stanislao Chimenti
Depositato in data 31 luglio 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai