Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 1 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Vertenze Economiche, n. 0031/TFNSVE-2022-2023 del 19 maggio 2023 con la quale veniva disposto il rigetto del ricorso della medesima società Parma Calcio 1913 Srl volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della ritenuta condotta illecita della società Genoa and Cricket FC Spa, in relazione al mancato rispetto della cessione di contratto temporaneo biennale con obbligo di riscatto condizionato del calciatore A.J.H.

Impugnazione – istanza:  –  Parma Calcio 1913 S.r.l./ Genoa Cricket and F.C. S.p.A.

Massima: Infondata è l’eccezione di violazione del principio di chiarezza e sinteticità dei ricorsi di cui all’art. 49 comma 4 CGS, nonché la violazione dell’art. 101 comma 3 CGS. L’eccezione, per vero sollevata senza un esame specifico delle ragioni, motivo per motivo, che avrebbero dovuto indure ad assenza di chiarezza o inammissibilità per carenza di specificità del reclamo – si scontra con l’effettiva articolazione e il contenuto delle argomentazioni spese dal Parma Calcio 1913 Srl. I motivi proposti dalla reclamante, in realtà, sia pure in taluni casi con evidente connessione (ma mai sovrapposizione o confusione) tra loro, affrontano con percorso logico sufficientemente chiaro e ben delineato, tra l’altro sostenuto da richiami giurisprudenziali in larga parte condivisibili, le diverse rationes decidendi del Tribunale che sopra si sono enunciate. I motivi di reclamo del Parma Calcio 1913 Srl, in particolare, criticano l’interpretazione offerta dal Tribunale, vuoi con riguardo alla natura della condizione apposta al contratto di trasferimento temporaneo del calciatore …, vuoi ancora con riguardo all’applicabilità dell’art. 1358 c.c. e al comportamento impeditivo del Genoa and Cricket FC Spa rispetto alla verificazione della condizione. Il tutto, indicando le diverse soluzioni (applicative delle norme ordinarie o delle NOIF) che il Tribunale avrebbe dovuto adottare e le conseguenze giuridiche alle quali si sarebbe dovuti giungere. Non vi è dunque alcun rischio di scarsa chiarezza o genericità del reclamo qui oggetto di delibazione, tale da rendere difficoltosa l’articolazione delle difese della controparte. Né può riconoscersi – e lo si è già accennato – una qualche promiscuità delle argomentazioni, tale da rendere impossibile o, comunque, non agevole l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure (punto di svolta della decisione della Corte federale d’appello n. 88/2020-2021 citata dal Genoa and Cricket FC Spa). Il reclamo, dunque, appare perfettamente idoneo a rispettare i canoni dettati dagli artt. 49 e 101 CGS.

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