Decisione C.F.A. – Sezione IV : Decisione pubblicata sul CU n. 0001/CFA del 1 Luglio  2023 (motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione Vertenze Economiche, n. 0031/TFNSVE-2022-2023 del 19 maggio 2023 con la quale veniva disposto il rigetto del ricorso della medesima società Parma Calcio 1913 Srl volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della ritenuta condotta illecita della società Genoa and Cricket FC Spa, in relazione al mancato rispetto della cessione di contratto temporaneo biennale con obbligo di riscatto condizionato del calciatore A.J.H.

Impugnazione – istanza:  –  Parma Calcio 1913 S.r.l./ Genoa Cricket and F.C. S.p.A.

Massima: Innanzitutto, ancorché il Genoa and Cricket FC Spa non abbia sollevato una eccezione in argomento, va notato come la reclamante Parma Calcio 1913 Srl abbia notificato il proprio reclamo solo al Genoa and Cricket FC Spa e non anche alla Reggina 1914 Srl e al calciatore …. benché, come detto, evocati in giudizio in primo grado. Ora, pare alla Corte che in argomento debba farsi applicazione dell’art. 332 c.p.c. in materia di cause scindibili, tanto più che, in realtà, nei confronti della Reggina 1914 Srl e del calciatore …, il Parma Calcio 1913 Srl non risulta aver svolto alcuna domanda. Del resto, tenuto conto dell’ormai avvenuta consumazione del termine di reclamo (termine chiaramente trascorso) e dell’assenza di un qualunque interesse delle dette parti anche solo ad una litis denuntiatio (la Reggina 1914 Srl e il calciatore …. non sono contemplati dalla decisione impugnata, se non per la liquidazione in loro favore delle spese di giudizio), si deve ritenere qui prevalente il principio della informalità del processo sportivo (art. 2, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva del Coni), cui è collegato anche quello della relativa economicità e speditezza. Non sussiste, dunque, una concreta ragione processuale che possa indurre ad una eventuale integrazione del contraddittorio nei confronti di parti (come la Reggina 1914 Srl e il calciatore …), che non verrebbero comunque coinvolte dalla decisione finale e dunque non potrebbero essere qualificate come parti necessarie del processo. L’integrazione del contraddittorio, peraltro, neppure risulta espressamente chiesta dalla resistente Genoa and Cricket FC Spa, anch’essa priva di un concreto interesse ad una tale soluzione. Conclusivamente, sul punto, deve essere ribadito il principio già affermato dalla Corte per cui l’onere di tempestiva notifica o di comunicazione del reclamo “alla controparte”, come previsto dall’art. 101 del Codice di giustizia sportiva, va circoscritto alle sole parti necessarie del giudizio di primo grado (Corte federale d’appello. SS.UU., n. 19/2020-2021). Nel caso che occupa, la sola parte necessaria risulta essere la resistente Genoa and Cricket FC Spa, cui il reclamo è stato ritualmente notificato e che, invero, si è costituita in giudizio avendo avuto ampio spazio di difesa.

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