FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 10/AA del 04/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAGNANI CESENA FC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 763 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo MAGNANI, e della società CESENA FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO MAGNANI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società CESENA FC, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2 lett. d) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai campionati nazionali di serie A e serie B femminili per la stagione sportiva 2022/2023 pubblicato con CU n. 223/A del 27.04.2022, per non aver adempiuto all’obbligo di sostituzione e comunicazione delle figure organizzative entro il termine di sessanta giorni previsto nel Comunicato, essendo state formalizzate le dimissioni del preparatore atletico, sig. Matteo Tozzi, in data 11.9.2022 ed avendo provveduto al tesseramento del nuovo preparatore atletico, sig. Alessandro Caforio, solo in data 24.11.2022;

CESENA FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato sig. Massimo Magnani al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MAGNANI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CESENA FC;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo MAGNANI, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società CESENA FC;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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