FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 14/AA del 05/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da POOLE NATHANIEL ASD REAL TRINACRIA CT
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 691 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Simone Elijah POOLE NATHANIEL e della società ASD REAL TRINACRIA CT, avente ad oggetto la seguente condotta:
Elijah POOLE NATHANIEL, all'epoca dei fatti, calciatore richiedente il tesseramento per la A.S.D. Real Trinacria CT, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 1.12.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. Real Trinacria CT, sottoscritto unitamente ai propri genitori la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
ASD REAL TRINACRIA CT, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 comma 2, in quanto società, nel cui interesse il Sig. Poole Nathaniel Elijah ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone Salvatore CALOGERO in qualità di presidente e legale rappresentante per conto della società ASD REAL TRINACRIA CT e dal Sig. Elijah POOLE NATHANIEL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Elijah POOLE NATHANIEL e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL TRINACRIA CT;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.