FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 15/AA del 05/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PUGLISI ASD CALCIO SANTA VENERINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 746 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco PUGLISI e della società ASD CALCIO SANTA VENERINA, avente ad oggetto la seguente condotta: Francesco PUGLISI, all’epoca dei fatti, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Santa Venerina, in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato Regionale Sicilia LND, per avere lo stesso omesso di trasmettere a quest’ultimo, entro il termine del 24 gennaio 2022, copia dei certificati attestanti l’idoneità all’attività agonistica per la stagione sportiva 2021 - 2022 relativi ai calciatori sigg.ri Cavallaro Alfredo, Caggegi Marco, Vaccaro Danilo, Indelicato Carmelo, Latina Davide, Leonardi Paolo, Musumeci Antonino e Spina Alfio;

ASD CALCIO SANTA VENERINA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Puglisi Francesco;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PUGLISI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD CALCIO SANTA VENERINA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Francesco PUGLISI e di € 150,00 (centocinquanta) di ammenda per la società ASD CALCIO SANTA VENERINA;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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