FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 24/AA del 13/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DITARANTO LOCANTORE LIBERTAS MONTESCAGLIOSO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianluca DITARANTO, Nunzio LOCANTORE, e della società POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANLUCA DITARANTO, all’epoca dei fatti, calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Pol. Libertas Montescaglioso, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Libertas Montescaglioso alla gara Lagonegro 1929 – Pol. Libertas Montescaglioso dell’11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

NUNZIO LOCANTORE, all’epoca dei fatti, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Libertas Montescaglioso, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Libertas Montescaglioso, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Gianluca Ditaranto nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società Pol. Libertas Montescaglioso alla gara Lagonegro 1929 – Pol. Libertas Montescaglioso dell’11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO, consegue la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Nunzio Locantore ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Gianluca Ditaranto ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca DITARANTO e dal Sig. Nunzio LOCANTORE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gianluca DITARANTO, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Nunzio LOCANTORE, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella s.s. 2023/24 per la società POL. LIBERTAS MONTESCAGLIOSO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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