FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 27/AA del 13/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DALLA VIA ROMANONI MASTELLA GSD TELEMAR SAN PAOLO ARISTON
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 554 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giampaolo DALLA VIA, Oberdan ROMANONI, Matteo MASTELLA, e della società G.S.D. TELEMAR SAN PAOLO ARISTON, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIAMPAOLO DALLA VIA, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23, comma 1 delle N.O.I.F., dall’art. 39 comma 1 lett. Fd) e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2022 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Giovanile e Scolastico Sezione 2), per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022-2023 in qualità di legale rappresentante della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, omesso di tesserare un tecnico abilitato alla conduzione della squadra della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali e per avere consentito, e comunque non impedito, al sig. Alberto Parisotto - privo di tesseramento con la società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston - di svolgere dal mese di giugno e fino al novembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra militante nel Campionato Under 15 Provinciali della medesima società; nonché per avere consentito e non impedito che dal mese di giugno e durante la stagione sportiva 2022-2023 la funzione di allenatore unitamente al sig. Alberto Parisotto venisse svolta dal sig. Oberdan Romanoni, soggetto tesserato come dirigente – allenatore per la società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, ma privo di ogni qualifica e abilitazione per svolgere le funzioni di allenatore; nonché ancora per aver consentito e non impedito che il sig. Alberto Parisotto – benché tesserato come allenatore per la società U.S.D. Summania dal 19 settembre 2022 – svolgesse durante la stagione 2022-2023 e sino al mese di novembre attività in favore della squadra della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;
OBERDAN ROMANONI, tesserato all’epoca dei fatti, come dirigente - allenatore per la società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto durante la stagione sportiva 2022-2023 - unitamente al sig. Alberto Parisotto - la funzione di allenatore della squadra della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, militante nel Campionato Under 15 Provinciali, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore;
MATTEO MASTELLA, all’epoca dei fatti direttore generale della società della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., dall’art. 39 comma 1 lett. Fd) e 40, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1 luglio 2022 stagione sportiva 2022-2023 del Settore Giovanile e Scolastico Sezione 2), per avere lo stesso nella stagione sportiva 2022-2023 in qualità di direttore generale della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston omesso di tesserare un tecnico abilitato alla conduzione della squadra della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali e per avere consentito al sig. Alberto Parisotto - privo di tesseramento con la società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston - di svolgere dal mese di giugno e fino al novembre 2022 la funzione di allenatore responsabile della squadra militante nel Campionato Under 15 Provinciali della medesima società; nonché per avere consentito che dal mese di giugno e durante la stagione sportiva 2022-2023 la funzione di allenatore unitamente al sig. Alberto Parisotto venisse svolta dal sig. Oberdan Romanoni, soggetto tesserato come dirigente – allenatore per la società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston, ma privo di ogni qualifica e abilitazione per svolgere le funzioni di allenatore; nonché ancora per aver consentito che il sig. Alberto Parisotto – benché tesserato come allenatore per la società U.S.D. Summania dal 19 settembre 2022 – svolgesse durante la stagione 2022-2023 e sino al mese di novembre attività in favore della squadra della società G.S.D. Telemar San Paolo Ariston militante nel Campionato Under 15 Provinciali, svolgendo di fatto attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;
G.S.D. TELEMAR SAN PAOLO ARISTON, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione del fatto e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giampaolo DALLA VIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società G.S.D. TELEMAR SAN PAOLO ARISTON, e dai Sig.ri Oberdan ROMANONI e Matteo MASTELLA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Giampaolo DALLA VIA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Oberdan ROMANONI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Matteo MASTELLA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società G.S.D. TELEMAR SAN PAOLO ARISTON;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.