FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 29/AA del 13/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GRIFONI BENUCCI BALLI CELLI CAFFEO U.S.D. PELAGO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 764 pfi 22 - 23 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo GRIFONI, Mirco BENUCCI, Franco BALLI, Simone CELLI, Daniele CAFFEO e della società U.S.D. Pelago avente ad oggetto la seguente condotta:
Massimo GRIFONI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Pelago, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., anche in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2022 - 2023, per avere omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato “Allievi” ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico per il periodo tra il 17.9.2022 ed il 25.2.2023; per aver affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato “Allievi” ai sigg.ri Mirco Benucci e Daniele Caffeo, quantomeno in occasione delle gare di seguito indicate al fianco del nominativo di ciascuno di loro, tutte valevoli per il tutte valevoli per il girone E del campionato provinciale Allievi Under 16: sig. Mirco Benucci per le gare C.S. Alleanza Giovanile ASD – U.S.D. Pelago del 17.9.2022, U.S.D. Pelago – G.S.D. Floriagafir del 25.9.2022, Firenze Sud Sporting Club – U.S.D. Pelago dell’1.10.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sancat dell'8.10.2022, U.S.D. Rignanese – U.S.D. Pelago del 15.10.2022, U.S.D. Pelago – A.C.D. Bagno a Ripoli del 22.10.2022, U.S.D. Pelago – S.S.D. Resco Reggello del 30.10.2022, A.S.D. Grevigiana - U.S.D. Pelago del 05.11.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Giovani Grassina Belmonte del 13.11.2022, Unione Sportiva Molinense A.S.D. - U.S.D. Pelago del 19.11.2022, U.S.D. Pelago – S.S. Signa 1914 a.s. del 14.1.2023, A.C.D. Bagno a Ripoli – U.S.D. Pelago del 21.1.2023, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sporting Arno del 23.1.2023, U.S.D. Pelago – Sancasciaese Calcio A.S.D. del 12.02.2023, S.P.D. Audax Rufina - U.S.D. Pelago del 19.02.2023 ed U.S.D. Pelago – A.S.D. Atletico Castello del 25.02.2023); sig. Daniele Caffeo per la gara U.S.D. Pelago – G.S.D. Albereta San Salvi del 27.11.2022; sia il sig. Mirco Benucci sia il sig. Daniele Caffeo, infatti, sono sprovvisti dell’abilitazione quale Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Mirco BENUCCI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società U.S.D. Pelago, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2022 - 2023, per avere svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato “Allievi” della società U.S.D. Pelago in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone E del campionato provinciale Allievi Under 16, nonostante fosse sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico: C.S. Alleanza Giovanile ASD – U.S.D. Pelago del 17.9.2022, U.S.D. Pelago – G.S.D. Floriagafir del 25.9.2022, Firenze Sud Sporting Club – U.S.D. Pelago dell’1.10.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sancat dell'8.10.2022, U.S.D. Rignanese – U.S.D. Pelago del 15.10.2022, U.S.D. Pelago – A.C.D. Bagno a Ripoli del 22.10.2022, U.S.D. Pelago – S.S.D. Resco Reggello del 30.10.2022, A.S.D. Grevigiana - U.S.D. Pelago del 5.11.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Giovani Grassina Belmonte del 13.11.2022, Unione Sportiva Molinense A.S.D. - U.S.D. Pelago del 19.11.2022, U.S.D. Pelago – S.S. Signa 1914 a.s. Del14.1.2023, A.C.D. Bagno a Ripoli – U.S.D. Pelago del 21.1.2023, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sporting Arno del 23.1.2023, U.S.D. Pelago – Sancascianese Calcio A.S.D. del 12.2.2023, S.P.D. Audax Rufina - U.S.D. Pelago del 19.2.2023 ed U.S.D. Pelago – A.S.D. Atletico Castello del 25.2.2023;
Franco BALLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Pelago, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dagli artt.38, comma 1, 61 e 66, comma 4, delle NOIF per aver lo stesso, in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone E del campionato provinciale Allievi Under 16, sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società U.S.D. Pelago nelle quali sono indicati quali allenatori i sigg.ri Daniele Caffeo, per la gara U.S.D. Pelago – G.S.D. Albereta San Salvi, e del Sig. Mirco Benucci, per tutte le altre gare di seguito specificate, attestando in tal modo in maniera non veridica la titolarità da parte degli stessi della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico: C.S. Alleanza Giovanile ASD – U.S.D. Pelago del 17.9.2022, U.S.D. Pelago – G.S.D. Floriagafir del 25.9.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sancat dell'8.10.2022, U.S.D. Rignanese – U.S.D. Pelago del 15.10.2022, U.S.D. Pelago – A.C.D. Bagno a Ripoli del 22.10.2022, U.S.D. Pelago – S.S.D. Resco Reggello del 30.10.2022, A.S.D. Grevigiana - U.S.D. Pelago del 5.11.2022, U.S.D. Pelago – A.S.D. Giovani Grassina Belmonte del 13.11.2022, Unione Sportiva Molinense A.S.D. - U.S.D. Pelago del 19.11.2022, U.S.D. Pelago – G.S.D. Albereta San Salvi del 27.11.2022, U.S.D. Pelago – S.S. Signa 1914 a.s. del 14.1.2023, A.C.D. Bagno a Ripoli – U.S.D. Pelago del 21.1.2023, U.S.D. Pelago – A.S.D. Sporting Arno del 23.1.2023, U.S.D. Pelago – Sancascianese Calcio A.S.D. del 12.2.2023, S.P.D. Audax Rufina - U.S.D. Pelago del 19.2.2023, U.S.D. Pelago – A.S.D. Atletico Castello del 25.02.2023;
Simone CELLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Pelago, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dagli artt.38, comma 1, 61 e 66, comma 4, delle NOIF per avere lo stesso, in occasione della gara Firenze Sud Sporting Club – U.S.D. Pelago dell’1.10.2023, valevole per il girone E del campionato provinciale Allievi Under 16, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S.D. Pelago nella quale è indicato il nominativo quale allenatore del sig. Mirco Benucci, attestando in tal modo in maniera non veridica la titolarità da parte dello stesso della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
Daniele CAFFEO, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S.D. Pelago, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., anche dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 per la Stagione Sportiva 2022 - 2023, per aver svolto la funzione ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato “Allievi” della società U.S.D. Pelago, in occasione della gara U.S.D. Pelago – G.S.D. Albereta San Salvi del 27.11.2022, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento Settore Tecnico;
U.S.D. Pelago, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la quale erano tesserati i sigg.ri Massimo GRIFONI, Franco Balli, Daniele Caffeo, Simone Celli e Mirco Benucci all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo GRIFONI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. Pelgao e dal Sig. Mirco BENUCCI, dal Sig. Franco BALLI, dal Sig. Simone CELLI e dal Sig. Daniele CAFFEO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo GRIFONI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Mirco BENUCCI, di 3 (tre) mesi giorni di inibizione per il Sig. Franco BALLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Simone CELLI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Daniele CAFFEO e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società U.S.D. Pelago;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.