FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 31/AA del 19/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CASTALDI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1076 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. IVAN CASTALDI, avente ad oggetto la seguente condotta:

IVAN CASTALDI, all’epoca dei fatti, soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA B” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società ASD TERRA DI CICERONE, in violazione degli artt. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver egli, in seguito all’avvenuta pubblicazione del C.U. n. 379 LND del 18 maggio 2023 contenente la decisione assunta dalla Corte Sportiva D’Appello LND Lazio di respingere il reclamo presentato dalla società ASD TERRA DI CICERONE avverso il provvedimento di perdita della gara adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. N.371 LND del 12 maggio 2023 (Gara: SPORTING SAN CESAREO – TERRA DI CICERONE del 10 maggio 2023 – Coppa Lazio Prima Categoria), espresso giudizi lesivi dell’onorabilità, del prestigio, del decoro e della credibilità personale propri dei componenti degli Organi della giustizia sportiva della FIGC LND Lazio (Giudice Sportivo e Corte Sportiva di Appello) con frasi ed espressioni quali contenute in una email inviata in data 20 maggio 2023 dall’indirizzo pec - ivan.castaldi@gmail.com - ad esso riconducibile all’indirizzo pec del Presidente del CR LAZIO - m.zarelli@figc.it. Ritenuto che il comportamento appaia certamente idoneo a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al sopra menzionato soggetto atteso che le sopraindicate parole ed espressioni dallo stesso utilizzate e rivolte verso i componenti degli Organi della giustizia sportiva della FIGC LND Lazio (Giudice Sportivo e Corte Sportiva di Appello in particolare) se pure, non possono considerarsi “strictu sensu” tali da rientrare nell’alveo delle cosiddette “dichiarazioni lesive” ex art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva difettando, al riguardo, l’elemento della pubblicità delle stesse posto il carattere “privato” del ridetto messaggio di posta elettronica ordinaria inviato dal CASTALDI in data 20 maggio 2023 allo stesso tempo, però, si appalesano, comunque, per la loro obiettiva carica dispregiativa e sconvenienza all’evidenza ingiuriose e per ciò stesso offensive. Appare, inoltre evidente, come si sia voluto gettare discredito sull’operato degli Organi della giustizia sportiva della FIGC LND LAZIO revocando dolosamente in dubbio il fatto che costoro nel giudicare dei fatti seguiti alla disputa della gara SPORTING SAN CESAREO – TERRA DI CICERONE del 10 maggio 2023 – Coppa Lazio Prima Categoria abbiano esercitato il proprio potere giurisdizionale in modo volutamente frettoloso, non leale, corretto ed imparziale con conseguente nocumento per l’immagine e la credibilità propria, non solo, di quegli Organi di giustizia ma anche, per l’effetto e più in generale, della stessa F.I.G.C. che dell’intero movimento calcistico nazionale e dei suoi valori di lealtà, probità e correttezza è custode e garante. Con la conseguenza, allora, di aver il descritto comportamento determinato una evidente compromissione di quegli specifici doveri che fanno capo agli associati, ovverosia, di quelle regole comportamentali richiamate dal citato art. 4 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per come quest’ultimo risulta, peraltro, essere stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza endofederale che ha sancito il principio, secondo il quale, lo stesso rappresenta un canone generale di comportamento in sé specifico, tale da costituire in caso di sua violazione fattispecie disciplinarmente rilevante anche in via autonoma e configurabile in tutti quei casi nei quali soggetti appartenenti all’ordinamento federale pongano in essere comportamenti che violino i principi di lealtà, probità e correttezza posti a fondamento dell’ordinamento sportivo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ivan CASTALDI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica da scontare nel campionato di competenza della prossima stagione sportiva per il Sig. Ivan CASTALDI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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