FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 33/AA del 19/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BANDECCHI TERNANA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Stefano BANDECCHI e della società TERNANA CALCIO S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:
STEFANO BANDECCHI, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza della società TERNANA CALCIO S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione di una intervista concessa - in data 30.05.23 - alla testata giornalistica “tvPLAY” e successivamente ripresa anche da altri media e nel commentare quanto dichiarato dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina relativamente all’avvenuta conclusione della vicenda giudiziaria sportiva nota come “caso Juventus manovre stipendi”, grandemente leso il prestigio, la reputazione, l’onorabilità e la credibilità propri, sia, del Presidente della FIGC Gravina, sia, per l’effetto e più in generale, della stessa FIGC nel suo complesso intesa e quale da quest’ultimo presieduta e rappresentata.
TERNANA CALCIO S.P.A., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il menzionato comportamento ascritto al predetto Sig. Stefano BANDECCHI;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano BANDECCHI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società TERNANA CALCIO S.P.A.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5.000 (cinquemila/00) per il Sig. Stefano BANDECCHI, € 5.000 (cinquemila/00) per la società TERNANA CALCIO S.P.A.;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.