FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 34/AA del 21/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CHIANESE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 724 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Elia CHIANESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ELIA CHIANESE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. FC Meridien Larciano, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 30 dello Statuto della F.I.G.C. per avere lo stesso eluso il vincolo di giustizia di cui al citato art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, mediante la sottoscrizione in data 8 dicembre 2022 di un atto di cessione in favore di persona di sua fiducia del credito dell’importo di euro 4.200,00 dallo stesso asseritamente vantato nei confronti della SSDARL Zenith Prato a titolo di rimborso spese per le prestazioni rese in qualità di calciatore tesserato per tale società nell’ambito della squadra militante nella stagione sportiva 2021 – 2022 nel girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Toscana; in forza del citato atto di cessione, poi, la persona di fiducia del sig. Elia Chianese ha citato in giudizio dinnanzi al Giudice di Pace di Lucca la società SSDARL Zenith Prato al fine di ottenerne la condanna al pagamento della somma sopra indicata;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Elia CHIANESE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per il Sig. Elia CHIANESE;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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