FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 35/AA del 25/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da F.C CLIVENSE S.M

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 713 pfi 22-23 adottato nei confronti della società SSDARL F.C. CLIVENSE S.M., avente ad oggetto la seguente condotta:

SSDARL F.C. CLIVENSE S.M., a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere un proprio sostenitore non identificato, in data 6.11.2022 al termine della gara AC Garda – F.C. Clivense S.M. valevole per il girone A del campionato di Eccellenza del Comitato Regionale Veneto, nell’area riservata all’ingresso degli spogliatoi dell’impianto sportivo di Garda Risare (VR), colpito con un calcio alla schiena il sig. Mirco Pomari, dirigente tesserato per la società AC Garda, procurandogli un trauma contusivo alla regione lombare destra, nonché, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il soggetto avvisato nel procedimento in oggetto. − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio PELLISSIER, per conto della società SSDARL F.C. CLIVENSE S.M.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società SSDARL F.C. CLIVENSE S.M.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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