FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 6/AA del 04/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CRETELLA NARDONE ASD AMATORI VALLEMAIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 678 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe CRETELLA e Diego NARDONE, e della società A.S.D. AMATORI VALLEMAIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE CRETELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Amatori Vallemaio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo tra il 6.12.2022 ed il 19.04.2023, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Lazio, ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; In violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso, nel periodo tra il 6.12.2022 ed il 19.4.2023, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Lazio, al Sig. Diego Nardone nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

DIEGO NARDONE, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Amatori Vallemaio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel periodo tra il 6.12.2022 ed il 19.4.2023, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Amatori Vallemaio militante nel campionato di Seconda Categoria del Lazio, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. AMATORI VALLEMAIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Giuseppe Cretella, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza, e Diego Nardone, quale dirigente; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe CRETELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AMATORI VALLEMAIO, e dal Sig. Diego NARDONE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe CRETELLA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Diego NARDONE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. AMATORI VALLEMAIO;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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