FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 9/AA del 04/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCIORTINO SPERANZA LORUSSO AD FS SESTRESE CALCIO 1919
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 480 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Sebastiano SCIORTINO, Ruggero SPERANZA e Andrea LORUSSO, e della società AD FS SESTRESE CALCIO 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:
SEBASTIANO SCIORTINO, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1, delle NOIF per aver consentito o, comunque, non impedito al sig. Andrea Lorusso, persona priva dei necessari requisiti abilitativi previsti dal Regolamento del Settore Tecnico e al sig. Ruggero Speranza, tecnico privo di valido tesseramento, di svolgere, nella stagione sportiva 2021-2022, l’attività di allenatori di fatto per la leva 2006 della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919; RUGGERO SPERANZA, allenatore di base nella stagione 2021/2022 collaboratore del Settore Giovanile e Scolastico con mansione di Responsabile Tecnico per il progetto di sviluppo territoriale “Evolution Programme” riferito alle società e ai tesserati della provincia di La Spezia e nella stagione 2022/2023 privo di tesseramento, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nella stagione sportiva 2022/2023, in concorso con il sig. Andrea Lorusso, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società ASD Little Club James al fine di convincerli a tesserarsi per altre società; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2021/2022, l’attività di allenatore di fatto, benché privo di valido tesseramento, della leva 2006 della società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché in relazione agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF, per aver svolto scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2022/2023, l’attività di allenatore di fatto, benché privo di valido tesseramento, della leva 2006 della società ASD Little Club James;
ANDREA LORUSSO, dirigente tesserato per la società Sestrese nella stagione sportiva 2021/2022 e tesserato per la società ASD Little Club James nella stagione sportiva 2022/2023, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere, nella stagione sportiva 2022/2023, in concorso con il sig. Ruggero Speranza, attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori minorenni tesserati per la società ASD Little Club James al fine di convincerli a tesserarsi per altre società nella stagione sportiva seguente; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1, delle NOIF, per aver svolto scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2021/2022, pur non avendone titolo in quanto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore di fatto della leva 2006 per la società A.D.F.S. Sestrese Calcio 1919; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e 23, comma 1, delle NOIF, per aver svolto scientemente e consapevolmente, nella stagione sportiva 2022/2023, pur non avendone titolo in quanto non abilitato e privo dei necessari requisiti previsti dal Regolamento del Settore Tecnico, l’attività di allenatore di fatto della leva 2006 per la società ASD Little Club James;
AD FS SESTRESE CALCIO 1919, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’operato del proprio presidente sig. SEBASTIANO SCIORTINO, e dei sig.ri Ruggero Speranza e Andrea Lorusso così come sopra contestato; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sebastiano SCIORTINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AD FS SESTRESE CALCIO 1919, e dai Sig.ri Ruggero SPERANZA e Andrea LORUSSO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Sebastiano SCIORTINO, 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Ruggero SPERANZA, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Andrea LORUSSO, e di € 450 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società AD FS SESTRESE CALCIO 1919;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.