F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0018/CFA pubblicata il 4 Agosto 2023 (motivazioni) – Sig. Sanvito Salvatore/Procura Federale

Decisione/0018/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0003/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Mariangela Caminiti – Componente

Roberto Caponigro - Componente

Ida Raiola - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0003/CFA/2023-2024 proposto dal Sig. Sanvito Salvatore, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Casteltermini in data 4 luglio 2023, per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale – Comitato regionale Sicilia n. 481 del 27 giugno 2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 25 luglio 2023, il Pres. Ida Raiola e uditi, per il reclamante, l’avv. Marco Sabato, e, per la Procura federale, l’avv. Lorenzo Giua;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto prot. 27646/368pfi22-23/PM/fda del 17 maggio 2023 venivano deferiti dinnanzi al Tribunale federale territoriale per la Sicilia:

- il sig. Salvatore Sanvito, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Casteltermini, per rispondere, tra l’altro, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, commi 2, 7 e 8, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 40 quater, commi 1 e 1.1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, nella detta qualità, in occasione del tesseramento per la stagione sportiva 2022 - 2023 del calciatore sig. Gomez Diego Miguel Jesus, di nazionalità argentina, consentito e, comunque, non impedito l’utilizzo del permesso di soggiorno n. I15919602 rilasciato dalla Questura di Agrigento, risultato poi non veridico ed alterato perché appartenente ad altro soggetto di diversa nazionalità, mentre al sig. Gomez Diego Miguel Jesus non risultava essere stato rilasciato alcun permesso di soggiorno, omettendo altresì di verificare il possesso del permesso di soggiorno n.I15919602 in capo al Gomez, mediante richiesta di esibizione dell’originale della copia poi trasmessa all’Ufficio Tesseramento F.I.G.C., consentendo in tal modo che lo stesso sig. Gomez fosse inserito, senza averne titolo, nelle distinte della squadra A.S.D. Casteltermini nelle gare disputate dalla squadra della società dallo stesso rappresentata contro la A.S.D. Castelvetrano del 27 novembre 2022, contro la Pol. Iccarense del 4 dicembre 2022 e contro la F.C. Marsala del 11 dicembre 2022;

- la A.S.D. Casteltermini, chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Sanvito Salvatore e dal sig. Gomez Diego Miguel Jesus, nella qualità di soggetti svolgenti attività rilevante per l‘ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse di tale società.

1.1. Con decisione n. 481 del 27 giugno 2023, il Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia, ritenuto fondato il deferimento della Procura federale, irrogava al sig. Salvatore Sanvito la sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione e alla società A.S.D. Casteltermini, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, l’ammenda di Euro 700,00 (euro settecento/00) e punti 2 (due) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2023 - 2024.

1.2. Con atto notificato via pec in data 04 luglio 2023, il sig. Salvatore Sanvito, in proprio e nella qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore della A.S.D. Casteltermini, proponeva reclamo avverso la detta pronuncia del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale della Sicilia, deducendo: 1) la violazione e/o falsa applicazione dell’art.42 N.O.I.F, avuto riguardo alla circostanza che l’autorizzazione al tesseramento dell’anzidetto calciatore non era mai stata revocata dall’organo federale; 2) l’illegittimità della proroga delle indagini e la conseguente inutilizzabilità dei successivi accertamenti compiuti dalla Procura federale.

1.3. All’udienza del giorno 25 luglio 2023, tenutasi con la modalità della videoconferenza, l’avv. Marco Sabato, per il reclamante, chiedeva che, in riforma della decisione impugnata, il Sig. Salvatore Sanvito fosse prosciolto dall’incolpazione di cui al deferimento della Procura federale, mentre l’avv. Lorenzo Giua, per la Procura federale, concludeva per la conferma della decisione impugnata.

1.4. All’esito della discussione, il reclamo veniva trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo è infondato e va respinto.

2.1. La difesa del reclamante assume che la mancata revoca, da parte dell’Ufficio tesseramenti della FIGC, dell’autorizzazione al tesseramento del calciatore di nazionalità argentina Gomez Diego Miguel Jesus - nei confronti del quale non risulta essere stato emesso alcun permesso di soggiorno e che aveva trasmesso alla A.S.D. Casteltermini e, segnatamente, al Presidente di questa, Salvatore Sanvito, solo una copia del presunto permesso di soggiorno rilasciato in suo favore (in realtà, come successivamente accertato, si trattava di un documento non autentico, cfr. nota della Questura di Agrigento del 28 novembre 2022, tra i documenti allegati all’atto di deferimento), avvalendosi di un diffuso programma di messaggistica (whatsapp) - avrebbe ingenerato nel Presidente Sanvito il legittimo affidamento circa la validità e la genuinità del documento, cosicché il predetto avrebbe dovuto essere prosciolto dagli addebiti disciplinari formulati  in suo danno dall’organo inquirente federale.

2.2. La prospettazione difensiva attorea non può essere condivisa: la produzione dell’evento in violazione delle regole federali (tesseramento di un calciatore straniero privo di un titolo legittimante la sua presenza nel nostro Paese) va imputata, dal punto di vista dell’efficienza causale delle condotte, al comportamento negligente dell’A.S.D. Casteltermini, nella persona del Presidente Sanvito, il quale, a fronte della trasmissione solo mediante un programma di messaggistica delle due facciate del documento (“fronte” e “retro” della tessera/permesso di soggiorno), non solo non chiedeva, di sua iniziativa, al calciatore di produrre l’originale del documento medesimo, ma nemmeno si premurava di leggerne e controllarne il contenuto, secondo quanto dallo stesso Sanvito dichiarato in sede di istruttoria nel corso dell’audizione svolta in data 9 febbraio 2023: “ribadisco che l’unico documento che abbiamo ricevuto da Gomez è la copia del permesso di soggiorno. La documentazione ci è stata consegnata via whatsapp dallo stesso calciatore. Noi ci siamo limitati a inviare quanto ricevuto all’ufficio tesseramenti della F.I.G.C. Dopo qualche giorno dall’invio della documentazione l’ufficio tesseramenti ci ha chiesto di inviare la copia del permesso di soggiorno a colori e noi abbiamo immediatamente provveduto. Abbiamo chiesto a Gomez di inviarci la copia a colori e, subito dopo, l’abbiamo trasmessa ai competenti organi per procedere al suo tesseramento. Qualche giorno dopo ci è stato comunicato che la richiesta era andata a buon fine” (cfr. verbale di audizione del 9 febbraio 2023, allegato al deferimento nella produzione documentale della Procura federale in primo grado), aggiungendo di aver provveduto personalmente alla trasmissione del documento alla F.I.G.C. e, su specifica domanda, di non aver controllato i dati risultanti dal permesso di soggiorno inviatogli dal Gomez (“No. Non abbiamo verificato i dati e non ci siamo resi conto che il documento poteva essere alterato. Il permesso di soggiorno ci è stato trasmesso in fotocopia e i dati non erano facilmente leggibili”, cfr. verbale di audizione del 9 febbraio 2023, allegato al deferimento nella produzione documentale della Procura federale in primo grado).

2.2. Ciò posto, seppure è presumibile che anche la condotta dell’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. abbia concorso, in qualche modo, sul piano dell’efficienza causale, alla produzione dell’evento da cui ha avuto scaturigine il procedimento disciplinare per cui è causa (illegittimo tesseramento di un calciatore di nazionalità straniera privo di un valido ed efficace permesso di soggiorno), tale condotta dell’Ufficio si pone in modo del tutto autonomo e quindi non elide la responsabilità del Presidente Sanvito né ne attenua la gravità.

2.2.1. Il Presidente ha, infatti, posto in essere il primo, necessario e imprescindibile atto che ha dato luogo all’intera sequenza causale: la trasmissione in copia di un documento (poi risultato non autentico), omettendo, in violazione di basilari regole di prudenza e diligenza, di leggerlo in modo da appurarne il contenuto; il che avrebbe impedito la produzione dell’evento generatore di responsabilità, data la grossolanità della poi riscontrata falsificazione (indicazione di un’erronea data di nascita del calciatore, non corrispondenza del “fronte” e del “retro” della tessera-documento).

2.2.2. La condotta del Presidente, in definitiva, si è posta in contrasto sia con gli ordinari doveri di diligenza e prudenza da osservare nelle relazioni interpersonali sia con i canoni comportamentali sanciti espressamente dall’art. 32, commi 2, 7 e 8, del Codice di giustizia sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 40 quater, commi 1 e 1.1, delle N.O.I.F., canoni comportamentali che sono, naturalmente, commisurati alla qualifica rivestita e alla rilevanza esterna delle attività poste in essere nello svolgimento di detta qualifica, nonché con i doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva e ai quali ogni soggetto chiamato a svolgere attività rilevante nell’ambito dell’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 2 di detto Codice, deve improntare la propria condotta in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

2.3. Peraltro non è di poco rilievo, ai fini del corretto inquadramento delle responsabilità e della loro commisurazione - e non può essere taciuto - il dato che, mentre la A.S.D. Casteltermini avrà richiesto verosimilmente un numero contenuto di tesseramenti per la stagione sportiva 2022-2023, l’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. sarà stato, all’opposto, investito da un numero assai elevato di richieste di tesseramento, cosicché il grado di diligenza in concreto esigibile nell’uno e nell’altro caso non può che graduarsi diversamente e attestarsi al massimo grado nei confronti del soggetto che ha dovuto attivarsi per richiedere un numero assai basso di tesseramenti e che agevolmente avrebbe potuto richiedere l’originale del documento, sollecitandone l’esibizione al diretto interessato.

2.4. Né vale ad attenuare la responsabilità del Presidente Sanvito la circostanza che il calciatore Gomes abbia partecipato a pochi incontri di gara, trattandosi di vicenda del tutto estranea ai profili di responsabilità qui indagati, inidonea, perciò, a scriminare o ad attenuare detti profili.

2.5. Va disattesa, inoltre, anche nel presente grado di giudizio, l’eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la asserita scadenza del termine ordinario (art.119 Codice della giustizia sportiva), dal momento che la Procura federale ha richiesto la proroga delle indagini in data 03/02/2023 e non risultando in atti che la innanzi menzionata nota della Questura di Agrigento del 28/11/2023, diretta all’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C., nella quale si riferiva della non autenticità del permesso di soggiorno trasmesso in copia dal calciatore Gomes mediante un programma di messaggistica, sia stata tempestivamente comunicata dall’Ufficio tesseramenti della F.I.G.C. alla Procura federale o da questa sia stata conosciuta prima della ricezione della p.e.c. inviatale dall’Ufficio tesseramenti in data 27/02/2023.

2.6. Il reclamo va, pertanto, respinto, con conseguente integrale conferma delle sanzioni irrogate nel precedente grado.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Ida Raiola                                                                         Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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