F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 029/TFN – SD del 2 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 31324/641pf22-23/GC/GR/gb del 26 giugno 2023, nei confronti del sig. M.P. e delle società ASD Usav Pisaurum e ASD Accademy Vis Pesaro – Reg. Prot. 207/TFN-SD

Decisione/0029/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0207/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Giorgia Marina Caccamo – Componente

Paolo Clarizia – Componente

Claudio Croce – Componente

Valentina Ramella – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 31 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 31324/641pf2223/GC/GR/gb del 26 giugno 2023, nei confronti del sig. Matteo Pascucci, e delle società ASD Usav Pisaurum e ASD Accademy Vis Pesaro, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 31324/641pf22-23/GC/GR/gb del 26.6.2023, il Procuratore Federale e il Procuratore Federale Aggiunto hanno deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: - il signor Matteo Pascucci, iscritto nell’albo dei tecnici, per rispondere della:

a) violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver compiuto - in un periodo temporale tra la primavera del 2020 e l’estate del 2021 (stagione sportiva 20/21 - all’epoca dei fatti tesserato per ASD Usav Pisaurum) - atti e molestie sessuali, inviando messaggi whatsapp (in seguito anche con l’utilizzo del programma Telegram), e video di contenuto pornografico, costringendo ad abbassare i pantaloni nello spogliatoio e compiendo molestie sessuali, il tutto a danno del calciatore minorenne sig. G.D.V.;

b) violazione degli artt. 4, comma 1, del CGS e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico anche in relazione alle disposizioni contenute nel “Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff - FIGC Settore Giovanile Scolastico tutela dei minori” e con le aggravanti di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) del CGS, per aver ricevuto - unitamente ad un calciatore minorenne, sig. A.G. - prestazioni sessuali da alcune escort, alle quali corrispondeva il corrispettivo anche delle prestazioni rese al calciatore minorenne: fatti avvenuti nell’inverno del 2021 (stagione sportiva 21/22 - all’epoca dei fatti tesserato per ASD Accademy Vis Pesaro).

Con l’aggravante di aver commesso entrambe le condotte descritte sub a) e b) abusando del proprio ruolo e in violazione dei doveri derivanti o conseguenti all’esercizio delle proprie funzioni di allenatore della squadra ASD Usav Pisaurum (s.s. 20/21) e ASD Accademy Vis Pesaro (s.s. 21/22) e, quindi in spregio a quel rapporto di fiducia instaurato con i giovani calciatori componenti la rosa delle rispettive squadre dei quali - peraltro - era affidatario per ragioni di educazione, vigilanza e custodia (art. 14, comma 1, lett. a, del CGS);

- la società ASD Usav Pisaurum, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni poste in essere dal sig. Pascucci (tesserato nella s.s. 20/21) e descritte nel precedente capo di incolpazione sub. 1a); - la ASD Accademy Vis Pesaro, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni poste in essere dal sig. Pascucci (tesserato nella s.s. 21/22) e descritte nel precedente capo di incolpazione sub. 1b).

La fase istruttoria

L’indagine, avente ad oggetto “Segnalazione della Procura Generale dello Sport in ordine ad una notizia stampa pubblicata dalla testata giornalistica "il resto del carlino" avente ad oggetto una condotta gravemente antiregolamentare posta in essere da un tesserato FIGC in danno di un minore”, trae origine dalla segnalazione, pervenuta dalla Procura Generale dello Sport, a seguito dell’acquisizione di notizie di stampa relativamente ad una vicenda giudiziaria coinvolgente l’odierno deferito.

Nel corso delle indagini preliminari venivano acquisiti i fogli di censimento delle squadre di appartenenza del deferito, la documentazione relativa alla sua posizione federale, nonché copia degli atti relativi al procedimento penale pendente a suo carico dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, comprensiva - per quel che rileva in questa sede – della denuncia proposta dai genitori del minore G.D.V., delle dichiarazioni rese all’Autorità Giudiziaria da quest’ultimo, anche in sede di incidente probatorio, delle dichiarazioni rese dal minore A.D., delle risultanze delle analisi dei supporti informatici in possesso del deferito, delle dichiarazioni rese da altri soggetti che avevano avuto un rapporto di conoscenza con il Pascucci.

Notificata ritualmente la comunicazione di conclusione indagini al deferito e alla sola società Academy Vis Pesaro, nessuno degli indagati ha depositato memorie o chiesto di essere sentito.

Veniva quindi emesso il deferimento nei confronti degli odierni incolpati.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento, il signor Pascucci, per il tramite del difensore, ha depositato memoria contestando gli addebiti.

Quanto al capo a), in particolare, ad avviso della difesa difetterebbe nel caso di specie la condotta rilevante sotto il profilo disciplinare sportivo atteso che, alla luce degli atti del procedimento penale, le condotte poste in essere dal deferito si collocherebbero in un momento nel quale la persona offesa non era più parte della squadra da lui allenata e costituirebbero fatti eccentrici rispetto alla responsabilità di competenza della Giustizia Sportiva.

Quanto al capo b), la difesa contesta l’ascrivibilità della condotta al deferito che non avrebbe mai allenato il minore in questione, peraltro quasi maggiorenne all’epoca del fatto.

Il dibattimento

All’udienza del 25.7.2023, tenutasi in modalità videoconferenza, sono comparsi il Procuratore Federale Aggiunto, Avv. Giorgio Ricciardi, e l’Avv. Gian Paolo Colosimo per il deferito Pascucci.

L’Avv. Ricciardi ha illustrato il deferimento, richiamando gli atti e le testimonianze acquisite, chiedendo un breve rinvio al fine di verificare la completezza della documentazione prodotta in giudizio, anche in relazione ai censimenti e ai documenti di identità personale dei soggetti coinvolti.

La difesa del deferito ha ulteriormente illustrato le ragioni a fondamento della richiesta di proscioglimento, rilevando – quanto al capo b) – anche la sussistenza di un errore materiale nell’indicazione della data di nascita del minore che, rispetto alla data del commesso illecito riportata nella contestazione, sarebbe divenuto maggiorenne poco tempo dopo. La difesa ha, comunque, aderito alla richiesta di differimento della Procura.

Il Tribunale ha pronunciato separata ordinanza, rinviando la trattazione del procedimento all’udienza del 31.7.2023, ore 15.00, in modalità videoconferenza.

Successivamente in data 28.7.2023, la Procura Federale provvedeva al deposito, mediante pec, del fascicolo integrale pervenuto dalla Procura della Repubblica di Pesaro, unitamente a prova della trasmissione della medesima documentazione alla difesa del deferito.

All’udienza del 31.7.2023 è comparso, per la Procura Federale, l’Avv. Ricciardi che ha replicato alle considerazioni svolte dalla difesa all’udienza precedente, anche alla luce della documentazione depositata. L’Avv. Colosimo, inizialmente collegato in sala d’attesa, non è successivamente comparso nonostante i plurimi tentativi di contatto all’utenza indicata in atti e nel relativo Albo professionale, nonché l’invito via pec inoltrato dalla Segreteria del TFN a procedere al collegamento.

Il Procuratore Federale Aggiunto ha concluso, quindi, per l’accoglimento delle sanzioni di cui al verbale d’udienza, formulando istanza di remissione in termini per la posizione della società Usav Pisaurum per la notifica della CCI effettivamente omessa. Chiusa la discussione e trattenuto il procedimento per la decisione, è pervenuta comunicazione via pec dell’Avv. Colosimo il quale, dando atto di essersi collegato e successivamente scollegato dal link dedicato all’udienza, ha rinunciato a qualsivoglia eccezione in merito alla sua partecipazione riportandosi alle considerazioni già svolte nella memoria in atti e all’udienza precedente.

La decisione

Il Tribunale, letti gli atti e sentite le parti comparse, preliminarmente, esamina la richiesta di remissione in termini avanzata in udienza dal Procuratore Federale Aggiunto con riferimento alla posizione della Società Usav Pisaurum, finalizzata alla rinotifica dell’avviso della conclusione delle indagini ex art. 123 CGS.

La richiesta deve essere respinta.

Risulta in atti che l’avviso della conclusione delle indagini non sia stato positivamente notificato alla società deferita poiché, in entrambe le pec inviate dalla Procura, a distanza di un minuto l’una dall’altra con esito “mancata consegna”, è stato inserito un indirizzo errato, non corrispondente a quello ritualmente comunicato dalla medesima società.

L’errore, ripetuto due volte, non risulta scusabile atteso che, come chiarito anche dalla giurisprudenza statale, addirittura in caso di omonimia del soggetto notificato, è “onere degli uffici preposti verificare la correttezza degli indirizzi certificati onde garantire il buon esito delle notificazioni e delle comunicazioni” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, n. 12780/2021).

La corretta notificazione del successivo deferimento, peraltro, prova la perfetta conoscibilità dell’esatto indirizzo della Usav Pisaurum che dunque non è stata posta in condizione di partecipare dall’inizio al procedimento e di esercitare le facoltà previste dal Codice di Giustizia Sportiva nella fase delle indagini.

Da quanto sopra deriva l’inammissibilità del deferimento della società Usav Pisaurum poiché non preceduto da idonea notifica dell’avviso di conclusione indagini ai sensi dell’art. 123 CGS.

Venendo al merito del deferimento, è principio unanimemente riconosciuto nell’ambito del procedimento sportivo che per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione disciplinare non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può reputarsi sufficiente un grado di prova superiore alla valutazione della semplice probabilità ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tale da acquisire una “ragionevole certezza” in ordine alla commissione dell’illecito (decisione/0096/TFNSD-2021-2022, Sez. I, decisione n. 14/CFA/2020/2021; SS.UU., decisione n. 19/CFA/2020/2021; Sez. I, decisione n. 83/CFA/2020/2021; SS.UU., decisione n. 105/CFA/2020/2021; SS.UU., decisione n. 24/C.F.A./2018/2019).

Applicati tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale provata la responsabilità del signor Pascucci in relazione ai fatti allo stesso ascritti nelle odierne incolpazioni.

Quanto al capo a), risulta dalle dichiarazioni del G.D.V., assunto in sede di sommarie informazioni e successivamente in incidente probatorio nell’ambito del procedimento penale, come l’odierno deferito abbia certamente inviato messaggi e video a contenuto sessuale attraverso l’applicazione Telegram al minore, inducendolo altresì in più di una occasione a compiere atti sessuali nel corso di videochiamate notturne durante le quali anche il deferito compiva a sua volta atti sessuali osservati dal minore. Dai richiamati atti processuali emerge altresì che l’odierno deferito abbia organizzato un incontro, finalizzato al compimento di atti sessuali reciproci, con lo stesso minore, non riuscendo tuttavia a portare a termine quanto programmato per un caso fortuito.

Va sul punto rilevato come le dichiarazioni del minore, assolutamente coerenti e mai contraddittorie in merito a tali fatti, e dunque dotate di intrinseca credibilità, costituiscano di per sé elemento di prova, senza necessità di riscontri estrinseci al portato dichiarativo (cfr. Cass. Pen., Sez. III, 24.10.2023, n. 47811, per cui “Le dichiarazioni testimoniali della parte offesa non necessitano di riscontri esterni: se la parte offesa è un minore e tali dichiarazioni sono state rese in incidente probatorio, esse sono utilizzabili in dibattimento come tutte le altre prove a carico o a discarico dell’imputato”).

Peraltro, nel caso di specie, il racconto del minore risulta corroborato da plurimi riscontri esterni, rinvenibili non solo nella denuncia dei genitori, che riferiscono i fatti appresi non senza difficoltà dal figlio nei medesimi termini, ma anche dagli educatori scout con i quali per primi il G.D.V. aveva parlato di quanto accaduto.

Lo stesso Pascucci, in sede di interrogatorio dinanzi al PM di Pesaro, ha ammesso i fatti così come esposti dal minore, limitandosi a collocare diversamente nel tempo l’episodio dell’incontro non andato secondo quanto programmato, datandolo intorno al periodo di Pasqua del 2020.

La credibilità del G.D.V. va ribadita anche con riguardo all’ulteriore episodio oggetto di dichiarazione e di incolpazione al capo a), non espressamente ammesso dal Pascucci, vale a dire alla condotta posta in essere dal deferito negli spogliatoi, allorché invitò il G.D.V. ad abbassarsi i pantaloni per mostrare le proprie parti intime. Non v’è infatti alcun elemento in atti, né la difesa ha addotto alcunché in merito, per poter ritenere che – avendo detto la verità rispetto a fatti ben più gravi ed espliciti che lo coinvolgevano – il ragazzo abbia deciso di mentire proprio su un episodio apparentemente di rilevanza marginale quale quello in discorso.

Ed anzi, proprio il racconto complessivo offerto dal minore, che ha riferito di aver più di una volta deciso di abbandonare la squadra, consente di ritenere attendibile la descrizione dell’episodio collocato dal G.D.V. in un periodo temporale antecedente i messaggi, le chiamate e l’incontro (“io ero piccolo”, cfr. verbale incidente probatorio, pag. 47), poiché indicativo di un ambiente nel quale evidentemente egli si trovava a disagio.

Quanto sopra rende evidente come le condotte contestate abbiano tratto origine e si siano sviluppate attraverso lo sfruttamento, o meglio l’abuso, del legame di fiducia instaurato tra l’odierno deferito, allenatore del ragazzo, e il minore che non è riuscito a sottrarsi alle anomale richieste provenienti dal proprio mister.

Destituite di fondamento risultano le deduzioni difensive sul punto che lamentano l’assenza, nel caso di specie, di un rapporto rilevante per l’ordinamento sportivo al momento dei fatti tra il deferito e il minore.

Da un lato, infatti, l’episodio degli spogliatoi non può che collocarsi in un momento in cui il minore faceva ancora parte della squadra dell’usav Pisaurum, sicché non si comprende come non potesse rilevare il ruolo di allenatore rivestito dal Pascucci. Dall’altro, anche l’episodio dell’incontro, che segue almeno una delle video telefonate a sfondo sessuale poste in essere e ammesse dal Pascucci, viene dallo stesso incolpato riferito al periodo di Pasqua dell’anno 2020, vale a dire in un momento perfettamente coincidente con il tesseramento del giovane.

Va poi considerato come, a prescindere dal dato effettivamente emergente in atti per cui il giovane avesse di fatto abbandonato la squadra nella primavera del 2020, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori “i dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Federazione nazionale dell’ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 (trenta) mesi”. Con la conseguenza che tutte le condotte oggetto di incolpazione al capo a) devono ritenersi poste in essere nei confronti di un tesserato.

Ritiene il Tribunale che le condotte sopra descritte costituiscono palese violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza che, ai sensi dell’art. 4, CGS, devono informare l’agire di ogni soggetto dell’ordinamento sportivo, nonché dell’art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per cui l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva”, nonché dei principi fissati nel Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico – tutela dei minori che, come rilevato in altre decisioni di questo Tribunale (cfr. decisione 0111/TFNSD-2021-2022), mirano ad assicurare ad ogni ragazzo il diritto di beneficiare di un ambiente sano e il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza vietando espressamente, peraltro, ai destinatari del codice non solo di intrattenere rapporti sessuali o compiere atti sessuali con calciatori di età inferiore agli anni 18, ma ogni relazione che possa essere considerata come un abuso.

Sussistono altresì le aggravanti contestate di cui all’art. 14, comma 1, lett. a) e g) CGS.

Infatti, nel caso di specie, il deferito, in qualità di allenatore della squadra, ha posto in essere le sopra descritte condotte reprensibili violando i doveri derivanti dall’esercizio delle proprie funzioni.

Quanto, poi, all’abuso del potere e della funzione di allenatore, va ribadito come le condotte accertate abbiano trovato la loro estrinsecazione proprio in virtù ed in costanza del rapporto di autorità e fiducia che legava l’allenatore alla persona offesa, ragazzo al tal punto giovane all’epoca dei fatti da non poter utilmente opporsi o valutare consapevolmente le richieste ricevute.

La relazione di confidenza, venutasi a creare anche attraverso attività di “cura” e “assistenza” del minore, che per un periodo veniva accompagnato proprio dal Pascucci alle sedute di allenamento, consentiva a quest’ultimo di approfittare altresì di particolari situazioni extra sportive culminate nelle telefonate notturne e nell’appuntamento organizzato successivamente.

Anche su questo specifico punto risultano destituite di fondamento le considerazioni difensive che, richiamando la richiesta di rinvio a giudizio depositata nei confronti del deferito, peraltro non rinvenibile agli atti di questo procedimento, invocano l’assenza di una contestazione ai sensi dell’art. 61, n. 11 c.p. a carico del predetto da parte del pubblico ministero.

Anche a voler prescindere dall’autonomia della norma federale rispetto a quella penale, va rilevato come la stessa contestazione elevata in sede penale nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p.  in atti [i.e. l’art. 609 quater n. 1) c.p.] presupponga la sussistenza di una prevaricazione e dunque di un abuso per il sol fatto che l’atto sessuale sia compiuto nei confronti di un minore degli anni 14 (di cui si presume l’assoluta incapacità di disporre della propria libertà sessuale), quale era il G.D.V. all’epoca dei fatti, rilevando – al contrario – l’abuso e la qualità rivestita quale criterio selettivo della punibilità ai sensi della norma richiamata unicamente per il minore degli anni 16 che abbia compiuto i 14 anni.

Quanto al capo b), risulta dalle dichiarazioni del A.D., assunto in sede di sommarie informazioni nell’ambito del procedimento penale, che l’odierno deferito abbia instaurato con il giovane, all’epoca dei fatti minorenne, una relazione inappropriata con richieste insistenti di uscite e conversazioni a sfondo sessuale, anche attraverso l’applicazione Telegram, alle quali il calciatore ha finito per cedere. Risulta inoltre che quando il ragazzo aveva solo 16 anni, vi sia stata un’uscita nella quale il deferito e il D.A. hanno ricevuto prestazioni sessuali da una escort il cui corrispettivo è stato versato dal Pascucci. Detta situazione si è poi ripetuta altre volte, secondo il racconto puntuale del minore, pur se non contestualizzate nel tempo.

Alla luce dei principi sopra richiamati, anche le dichiarazioni del D.A., coerenti e mai contraddittorie in merito ai fatti, devono essere considerate intrinsecamente attendibili e idonee ad assurgere ad elemento di prova a carico del deferito.

Peraltro, dall’esame della documentazione relativa al procedimento penale, emergono riscontri estrinseci circa la natura del rapporto intercorso tra i due e al modus operandi del Pascucci che risultano perfettamente coerenti con quanto riferito dall’A.D. nel corso delle sommarie informazioni acquisite (cfr. relazione di PG del 5.8.2022).

Anche i fatti appena descritti sono sussumibili nelle violazioni contestate degli artt. 4, CGS e 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico sopra richiamati, nonché dei principi del Codice di condotta per allenatori, dirigenti e membri dello staff – FIGC Settore Giovanile Scolastico – tutela dei minori che, come ricordato, vietano comunque ogni atto a connotato sessuale nei riguardi dei calciatori minori degli anni 18.

Anche in questo caso, le condotte poste in essere dal Pascucci traggono origine e si sviluppano nell’ambito del rapporto tra allenatore e giovane calciatore (cfr. s.i.t. A.D. in atti), con la conseguenza che anche i fatti in esame devono ritenersi aggravati ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. a) e g) CGS.

Destituite di fondamento, alla luce della concomitante appartenenza alla Usav Pisaurum di Pascucci e del A.D. nella stagione sportiva nella quale il ragazzo aveva 16 anni, come peraltro dallo stesso dichiarato, le considerazioni della difesa che adduce la circostanza che il deferito non avesse mai allenato il ragazzo.

In conclusione, va affermata la responsabilità del Pascucci in relazione ad entrambe le contestazioni elevate.

Sotto il profilo sanzionatorio, ritiene il Tribunale che le condotte poste in essere dal deferito siano di straordinaria gravità sia in relazione all’età dei minori coinvolti, sia in relazione alla loro natura predatoria e altamente lesiva della libertà psicofisica e della stessa dignità dei ragazzi. Ciò rende il Pascucci incompatibile con i valori e i principi dell’ordinamento sportivo.

La sanzione non può dunque che essere determinata nella misura massima di cinque anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango e categoria della FIGC, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, ultimo periodo, CGS.

Resta da esaminare la posizione della Academy Vis Pesaro, deferita, secondo la formulazione dell’incolpazione, unicamente in relazione alle condotte sub b) ascritte al Pascucci.

Ebbene, dalla documentazione acquisita anche a seguito del rinvio disposto su richiesta della Procura Federale e dalle stesse precisazioni del Procuratore Aggiunto in udienza, è emerso come i fatti contestati debbano essere collocati nella stagione sportiva 2020/2021 allorché sia il Pascucci che il G.A. erano tesserati per la Usav Pisaurum.

Ne deriva l’assenza del presupposto per l’affermazione della responsabilità oggettiva in capo alla Academy Vis Pesaro in relazione all’incolpazione per come formulata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando:

- irroga nei confronti del sig. Matteo Pascucci la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;

- proscioglie la società ASD Academy Vis Pesaro;

- dichiara improcedibile il deferimento nei confronti della società ASD Usav Pisaurum.

Così deciso nella Camera di consiglio del 31 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Valentina Ramella                                          Roberto Proietti

 

Depositato in data 2 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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