F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 030/TFN – SD del 2 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 521/696 pf22- 23/GC/GR/ff del 5 luglio 2023, depositato il 6 luglio 2023, nei confronti del sig. Giovanni Indiveri – Reg. Prot 5/TFN-SD

Decisione/0030/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0005/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente (Relatore)

Valerio Ciervo – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 521/696 pf22-23/GC/GR/ff del 5 luglio 2023, depositato il 6 luglio 2023, nei confronti del sig. Giovanni Indiveri,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del giorno 5 luglio 2023, depositato il giorno successivo, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale il Sig. GIOVANNI INDIVERI, non tesserato nella stagione sportiva 2021-2022 a far tempo dal 4 febbraio 2022, tesserato nella stagione sportiva 2022-2023 con la qualifica di allenatore portieri prima squadra per la società U.S.D. Città di Fasano, per rispondere:

a) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché al Comunicato Ufficiale n. 343 del 2021-2022 n. 12, lett. c), per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo proseguito il “Corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D”, tenutosi a Carovigno (BR) nel periodo tra il 2 maggio 2022 e il 25 giugno 2022, indetto con il C.U. 343 S.S. 21-22 del Settore Tecnico FIGC dell’8 marzo 2022 pur consapevole che lo stesso, a decorrere dal 15 giugno 2022 fino alla data del 15 settembre 2022, fosse stato colpito da una squalifica di tre (3) mesi – pari a 92 giorni complessivi dati dalla somma dei giorni che compongono i mesi di giugno, luglio e agosto - (a seguito di patteggiamento come da Comunicato Ufficiale n. 308/AA del 15 giugno 2022) che comportava l’esclusione dal corso;

b) della violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico nonché al Comunicato Ufficiale n. 164 del 2022-2023 n. 9, lett. a), per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità avendo presentato domanda per partecipare al “Corso per l’abilitazione UEFA GK B” tenutosi a Napoli nel periodo tra il 20 febbraio 2023 e il 15 aprile 2023, tacendo la circostanza di aver riportato una squalifica di tre (3) mesi (a seguito di patteggiamento come da Comunicato Ufficiale n. 308/AA del 15 giugno 2022), nella stagione sportiva 2021-2022, a decorrere dal 15 giugno 2022 fino alla data del 15 settembre 2022 (e quindi pari a 92 giorni complessivi dati dalla somma dei giorni che compongono i mesi di giugno, luglio e agosto) che comportava l’inammissibilità della domanda a partecipare al suddetto corso.

La fase istruttoria

In data 6/03/2023 la Procura Federale, a seguito di una segnalazione pervenutale in data 8.02.2023 dal Presidente dell’Associazione Italiana Preparatori Portieri Calcio (APPORT), poi reiterata e integrata in data 14.02.2023, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 696pf22-23 avente ad oggetto “Accertamenti in ordine all'iscrizione del sig. Giovanni Indiveri al ruolo del Settore Tecnico con la qualifica di allenatore UEFA B”.

Con le suddette note il Presidente di APPORT rappresentava che il Sig. Giovanni INDIVERI aveva preso parte a un “Corso per l'abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D”, che si era tenuto a Brindisi (Carovigno) nel periodo tra il 02/05/22 e il 25/06/22, corso che non avrebbe potuto portare a termine in quanto il bando, pubblicato in data 08/03/22 con CU 343 del Settore Tecnico FIGC, prevedeva, al punto 12, lettera C, che “In caso di squalifica: a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2020-2021 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni; … omissis … c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni”. Il Sig. INDIVERI, a seguito di un procedimento disciplinare instaurato dalla Procura Federale nella stagione sportiva 2021-22, aveva concordato con l’Ufficio requirente, ai sensi dell’art. 126 CGS, una squalifica di tre mesi che, di fatto, era divenuta esecutiva in data 15.06.2022 a seguito della pubblicazione del CU 308 AA di pari data. Sosteneva quindi il denunciante che “In considerazione del fatto che i mesi di Luglio ed Agosto constano di 31 giorni, deriva che la sua squalifica consta di ben 92 giorni, cosa che inevitabilmente contrasta con il punto 12 lettera c) del bando di ammissione al corso stesso …” il Sig. INDIVERI non avrebbe potuto conseguire l’abilitazione che gli era stata comunque conferita nonostante l’APPORT avesse messo al corrente il Settore Tecnico della circostanza.

Con la denuncia integrativa del 14.02.2023 l’APPORT rappresentava ancora che il Sig. INDIVERI, in virtù della abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale - Licenza D illegittimamente conseguita, che in combinazione ad una precedente licenza UEFA C conseguita a Taranto anni prima era stato accreditato dal Settore Tecnico di una licenza UEFA B, anch’essa illegittima, era stato ammesso a frequentare il corso per il rilascio di abilitazione GK B che si sarebbe tenuto a Napoli con inizio il 20.02.2023. L’accesso a tale corso era regolato da quanto indicato nel bando di cui al CU numero 164 del 19/01/23 del Settore Tecnico FIGC che, al punto 9, prevedeva una disposizione del tutto identica a quella prevista al punto 12 del bando pubblicato sempre dal Settore Tecnico, in data 08/03/22 con CU 343, con la conseguenza che il Sig. INDIVERI, di fatto squalificato per 92 giorni non avrebbe potuto partecipare e avrebbe addirittura attestato il falso al momento dell’iscrizione a tale secondo corso.

Il denunciante allegava copia dei bandi menzionati, copia del comunicato relativo alla squalifica concordata dal Sig. INDIVERI, copia delle graduatorie dei vari corsi cui questi aveva partecipato e copia degli esposti inoltrati al Settore Tecnico.

La Procura Federale, acquisita presso il Settore Tecnico la documentazione relativa alla posizione di tesseramento del soggetto inquisito, riteneva il procedimento istruito “per tabulas” e, valutata la responsabilità disciplinare del Sig. INDIVERI, provvedeva, in data 25.05.2023, alla notifica allo stesso della comunicazione di chiusura delle indagini.

L’avvisato, per il tramite del proprio legale di fiducia, acquisiva copia del fascicolo della Procura Federale e chiedeva di essere audito. Le parti, tuttavia, non riuscivano ad accordarsi sulla data di audizione di talché la Procura Federale si determinava, con atto del giorno 5.07.2023, a deferire innanzi a questo Tribunale il Sig. Giovanni INDIVERI ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 27.07.2023.

Depositava memoria il Sig. Giovanni INDIVERI con il patrocinio dell’Avv. Barbara Fortunato la quale dapprima paventava una limitazione del diritto di difesa del proprio assistito che, nonostante ne avesse fatto richiesta dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini, non era stato audito dalla Procura Federale e poi rappresentava, con riferimento al secondo capo di incolpazione, che il deferito, in un primo momento, era stato escluso, dal Settore Tecnico, dalla partecipazione al corso UEFA GK B proprio in virtù della squalifica di tre mesi concordata con la Procura Federale, di fatto tradottasi in 92 giorni di sanzione, e che a seguito di istanza di riesame, con la quale si contestava la legittimità del provvedimento stante l’assoluta casualità della quantificazione della squalifica di tre mesi in 92 giorni effettivi, dovuta all’incidenza, nel periodo, di due mesi di 31 giorni, era stato riammesso conseguendo poi il titolo. Del tutto legittimo quindi, secondo la difesa, il comportamento del Sig. INDIVERI, anche con riferimento al primo capo di incolpazione, assorbito dalla riammissione al corso di Napoli, che chiedeva il proscioglimento del deferito. In subordine invocava l’applicazione delle attenuanti ex art. 13, comma 2, del CGS e in ulteriore subordine l’applicazione dei minimi edittali.

Il dibattimento

All’udienza del 27 luglio 2023, tenuta in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2023, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale il quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità del deferito e per l’irrogazione della sanzione della squalifica per giorni 90 (novanta).

Per il deferito era presente l’Avv. Barbara Fortunato la quale insisteva per il proscioglimento del proprio rappresentato per i motivi tutti di cui alla memoria depositata in atti e, in subordine, chiedeva l’applicazione delle attenuanti ex art. 13, comma 2, del CGS.

La decisione

Ritiene il Tribunale di dover preliminarmente sgombrare il campo dall’infondata eccezione di limitazione del diritto di difesa sollevata dal deferito, sebbene non riproposta nelle conclusioni della memoria né in sede di conclusioni dibattimentali, per non essere stato audito dalla Procura Federale dopo la notifica della comunicazione di chiusura delle indagini. Proprio in tale atto, recante la data del 25.05.2023, in ossequio al disposto dell’art. 123, comma 3, del CGS, fra le facoltà previste a tutela dell’avvisato, erano previste quella “2. di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento entro 5 giorni dall’avvenuta notifica della presente comunicazione; 3. di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica del presente avviso; le memorie o la richiesta alternativa di essere sentiti dovranno essere trasmesse all’indirizzo di posta elettronica di questa Procura …. “. L’avvisato chiedeva copia del fascicolo della Procura in data 31 maggio, senza, quindi, rispettare il primo termine assegnatogli, e solo in data 8.06.2023 chiedeva di essere audito rappresentando di non essere disponibile per il giorno 12 Giugno e per il periodo 23.06. – 08.07.2023. La Procura Federale disponeva quindi l’audizione per il giorno 22 giugno, cioè per una data in cui l’avvisato aveva palesato la sua disponibilità, e, considerato che il richiamato comma 3 dell’art. 123 dispone che “In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione” fissava quale seconda data di audizione quella del 26 giugno sia nel rispetto del termine di cui al disposto appena richiamato, sia in considerazione del fatto che il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, a mente del comma 2 dell’art. 125 del CGS, sarebbe spirato il successivo 9 Luglio, rendendo così impossibile una convocazione ad altra data stante l’indisponibilità dell’avvisato a comparire nel periodo 23.06. – 08.07.2023. La Procura assegnava comunque termine all’incolpato sino al 26.06.2023 per il deposito di memoria in caso di impossibilità a comparire anche nella seconda data indicata. Alla luce dell’indisponibilità, peraltro non documentata, del proprio difensore per la data del 22 giugno, quest’ultimo, avvalendosi della facoltà alternativa prevista al più volte citato comma 3 dell’art. 123 del CGS, ben avrebbe potuto depositare memoria difensiva nel termine assegnatogli (sei giorni decorrenti dal 20.06. al 26.06.2023).

Nessuna violazione o anche limitazione del diritto di difesa può quindi essere riscontrata nel caso in esame.

Ciò precisato, più per amore della verità che per necessità processuale, alla luce della decisione che segue, ritiene il Collegio che il Sig. Giovanni INDIVERI vada prosciolto dagli addebiti ascrittigli.

In disparte la pur suggestiva, ma non certo risolutiva, decisione di riammissione del Sig. INDIVERI al corso UEFA GK B di Napoli assunta dal Settore Tecnico federale a seguito del riesame sollecitata dall’escluso, il Tribunale ritiene che il procedimento vada deciso affermando il principio di equivalenza fra la squalifica/inibizione/sospensione di tre mesi e la squalifica/inibizione/sospensione per novanta giorni non potendosi lasciare al caso, sotto il mero profilo formale, l’effettiva determinazione della durata della sanzione a seconda che la stessa ricomprenda o meno, durante il suo decorso, mesi di 30 giorni, di 31 giorni o di 28 giorni.

Coglie nel segno la difesa del deferito allorquando afferma, nella memoria difensiva depositata il 20 luglio 2023, riferendo in merito all’istanza inoltrata al Settore Tecnico dopo l’esclusione del Sig. INDIVERI dal corso UEFA GK B di Napoli, che l’interpretazione testuale del bando di ammissione, laddove parla semplicemente di 90 giorni di squalifica, lederebbe la “par condicio” dei partecipanti in quanto “… ragionando, infatti, secondo il criterio previsto dal summenzionato articolo, a parità di sanzione (es: Candidato 1 mesi tre di inibizione a far data dal 16 giugno 2022 e sino al 16 settembre 2022; Candidato 2 mesi tre di inibizione a far data dal 16 gennaio 2022 e sino al 16 marzo 2022) il candidato 1 sarebbe escluso dalla graduatoria, mentre il candidato 2, pur avendo ricevuto la medesima sanzione, sarebbe ammesso al Corso”.

Occorre quindi affermare che la squalifica/inibizione/sospensione di tre mesi, anche se di fatto quantificabile in un numero effettivo di giorni differente da 90 (superiore o inferiore), a seconda dei mesi che ricadono nel periodo oggetto di sanzione, fermo il principio di computo dei termini a mesi, va “convenzionalmente” equiparata a una squalifica/inibizione/sospensione di 90 giorni non potendosi lasciare al caso, o all’imponderabile (nel caso di accordo sulla sanzione ex art. 126 nessuno è in grado di prevedere con precisione i tempi occorrenti per l’approvazione del Presidente Federale e per la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale) l’effettiva durata che in talune situazioni potrebbe condurre a trattamenti non conformi tesserati che hanno subito la medesima sanzione.

In considerazione di quanto sopra, dovendo considerare la sanzione concordata dal sig. Giovanni INDIVERI pari a 90 giorni, nessun addebito può esser mosso allo stesso sia in merito alla partecipazione a corso per l’abilitazione ad Allenatore Dilettante Regionale – Licenza D tenutosi a Brindisi (Carovigno) nel periodo tra il 02/05/22 e il 25/06/22, che con riferimento a quanto affermato per poter partecipare al corso UEFA GK B di Napoli tenutosi nel periodo tra il 20 febbraio 2023 e il 15 aprile 2023. Da quanto sopra consegue il proscioglimento del deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Giovanni Indiveri.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 luglio 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                             Carlo Sica

 

 

 

Depositato in data 2 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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