F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 031/TFN – SD del 2 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 28013/655pf 22-23/GC/CAMS/mg del 22 maggio 2023, depositato il 23 maggio 2023, nei confronti della società ASD Team Nuova Florida 2005 – Reg. Prot 188/TFN-SD
Decisione/0031/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0188/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona – Componente (Relatore)
Gaetano Berretta – Componente
Serena Callipari – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Ermando Bozza – Componente aggiunto
Luca Voglino – Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 27 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 28013/655pf 2223/GC/CAMS/mg del 22 maggio 2023, depositato il 23 maggio 2023, nei confronti della società ASD NF Ardea, già ASD Team Nuova Florida 2005, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 23 maggio 2023, la Procura Federale ha deferito:
- la società ASD NF Ardea (già ASD Team Nuova Florida 2005,) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal sig. Paolella Pietro, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della suddetta società, incolpato per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS sia in via autonoma che in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del CGS, per non aver pagato al calciatore sig. Rodrigo Leonel Depretis le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della LND, con decisione pubblicata con C.U. n. 165 del 05.12.2022 e comunicata alla società a mezzo pec in data 05.12.2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della predetta pronuncia.
La fase istruttoria
La Procura Federale, in data 23 febbraio 2023 ha iscritto al n. 655 pf 22-23, il procedimento disciplinare avente ad oggetto:
“Presunto mancato pagamento da parte della società ASD Team Nuova Florida 2005 delle somme dovute al calciatore Rodrigo Leonel Depretis nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione emessa dalla Commissione Accordi Economici con C.U. n. 165 del 5 Dicembre 2022”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui:
- nota-segnalazione dell’Avv. Anna Piras, difensore del calciatore sig. Rodrigo Leonel Depretis, del 06.02.2023 con allegata;
- decisione della Commissione Accordi Economici della LND con oggetto “Ricorso del calciatore Rodrigo Leonel Depretis / ASD Team Nuova Florida 2005” pubblicata con C.U. n. 165 del 05.12.2022;
- notifica PEC di avvenuta consegna alla ASD Team Nuova Florida 2005 della decisione della Commissione Accordi Economici presso la LND;
- fogli censimento della società ASD Team Nuova Florida 2005 s.s 21/22 e 22/23.
All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato, tempestivamente, il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini agli incolpati.
A seguito della conclusione indagini, il sig. Paolella ha definito la propria posizione tramite un accordo ai sensi dell’art. 126 CGS giusto comunicato ufficiale n. 412/AA.
In data 22.5.2023, la Procura Federale ha provveduto a notificare alla società il deferimento n. 28013/655pf 22-23/GC/CAMS/mg del 22 maggio 2023, depositato il 23 maggio 2023, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato ed il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 22 giugno 2023.
La fase predibattimentale
La società deferita ha depositato, tramite il proprio legale, memoria difensiva nella quale ha sostenuto l’inconfigurabilità della responsabilità diretta nelle ipotesi di accordo del Presidente, poiché in tali casi non si potrebbe dire accertata la responsabilità dello stesso.
In subordine, la società ha chiesto di applicare la sanzione nel minimo edittale con il riconoscimento dell’attenuante ex art. 13 CGS.
Prima dell’udienza, la società, unitamente alla Procura Federale, ha presentato proposta di accordo ex art. 127 CGS, indicando una sanzione pari ad € 1.000,00 di ammenda e un punto di penalizzazione.
Il dibattimento
All’udienza del 22 giugno 2023, il Tribunale ritenendo non sussistenti i presupposti per la dichiarazione di efficacia dell’accordo, ha rinviato all’udienza del 18 luglio 2023 con salvezza dei diritti di prima udienza.
Prima di predetta udienza, la società ha depositato ulteriore memoria difensiva nella quale ha censurato il rifiuto della Procura Federale di addivenire a un nuovo accordo ex art. 127 CGS, ritenendo contestabile alla società la recidiva. Quest’ultima deriverebbe dalla circostanza che la società incolpata, in precedenza, ha definito altro procedimento attraverso un accordo ex art. 126 CGS.
In subordine, la società ha chiesto nuovamente l’applicazione del minimo edittale e dell’attenuante ex art. 13 CGS rappresentando di aver raggiunto un accordo con il calciatore ed eliminato così le conseguenze dannose della propria condotta.
Il Tribunale all’udienza del 18 luglio 2023, condividendo le argomentazioni della società con riferimento all’inapplicabilità della recidiva al caso di specie, ha concesso ulteriore rinvio alle parti all’udienza del 27 luglio 2023.
A tale udienza è comparso l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno è comparso per la società ASD NF Ardea (già ASD Team Nuova Florida 2005).
L’Avv. Alessandro Avagliano si è riportato integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e ha chiesto irrogarsi, nei confronti della società incolpata, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva.
La decisione
Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione presentata dall’Avv. Anna Piras, per conto del sig. Depetris Rodrigo Leonel, in data 06.02.2023 avente ad oggetto il mancato pagamento da parte della società ASD Team Nuova Florida 2005 (ora ASD NF Ardea) in favore del calciatore, nei termini previsti di 30 giorni, della somma di euro 7.000,00, così come statuito nella decisione CAE pubblicata in data 05.12.2022 con il C.U. n. 165 della CAE - LND. Nel corso dell’attività d’indagine è stato accertato che la suddetta decisione è stata regolarmente notificata alla ASD Team Nuova Florida 2005, a mezzo pec, in data 05.12.2022.
L’attività investigativa svolta, quindi, consente di ritenere provata la violazione commessa dal sig. Paolella e, peraltro, mai contestata né dal Presidente né dall’odierna società deferita.
Da tale violazione discende la responsabilità della società, da qualificarsi come propria ai sensi dell’art. 31 CGS, non potendo, quindi, accedersi alla tesi sostenuta dalla ASD NF Ardea, secondo la quale l’accordo ex art. 126 CGS del Presidente impedirebbe di configurare la responsabilità in capo alla società.
Nel caso di specie, peraltro, tale responsabilità è incontestata ed anzi confermata dalla società che, nel richiedere l’applicazione dell’attenuante ex art. 13 CGS, ha riferito di aver trovato un accordo con il calciatore, confermando così che lo stesso non aveva ricevuto in precedenza quanto dovuto.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale di un punto di penalizzazione, atteso che corrisponde a quella minima prevista dall’art. 31, co. 6 CGS per tali ipotesi, che non può essere suscettibile di ulteriore riduzione o modifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società ASD NF Ardea, già ASD Team Nuova Florida 2005, la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 27 luglio 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Depositato in data 2 agosto 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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