F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 033/TFN – SD del 3 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 60/490pf22-23/GC/GR/ff del 3 luglio 2023, depositato il 4 luglio 2023, nei confronti del sig. Davide Ciaccia e della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi) – Reg. Prot 2/TFN-SD
Decisione/0033/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0002/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Giorgia Marina Caccamo – Componente
Paolo Clarizia – Componente
Claudio Croce – Componente (Relatore)
Valentina Ramella – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto
Claudio Sottoriva – Componente aggiunto
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 25 luglio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 60/490pf2223/GC/GR/ff del 3 luglio 2023, depositato il 4 luglio 2023, nei confronti dei sig.ri Ciaccia Davide, nonché nei confronti della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi),
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
È posto in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 60/490pf22-23/GC/GR/ff del 3 luglio 2023, depositato il 4 luglio 2023, nei confronti di:
“1) sig. Manfra Maurizio, tesserato come direttore sportivo, all’epoca dei fatti, per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, per rispondere:
- della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1 e 2, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del sig. Lucas Luiz Scalon per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, con il sig. Angelo Arquilla, senza verificare che lo stesso fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
2) sig. Ciaccia Davide, tesserato come presidente, all’epoca dei fatti, per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, per rispondere: - della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1, 2 e 8, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. Lucas Luiz Scalon per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, con il Sig. Angelo Arquilla, mediante anche la corresponsione di alcuni importi di denaro per l’attività dallo stesso svolta, senza verificare che lo stesso Arquilla fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI;
3) ASD Atletico Terme Fiuggi, ora ASD Roma City FC per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal sig. Manfra Maurizio e Ciaccia Davide, tesserati, all’epoca dei fatti, rispettivamente come direttore sportivo e presidente della ASD Atletico Terme Fiuggi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.”
L’accordo ex art. 127 CGS
Si fa presente che, prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Maurizio Manfra, hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale e che, pertanto, il Collegio, letta la proposta di accordo, ha deciso la posizione del deferito Manfra Maurizio come da Decisione n. 0018/TFNSD-2023-2024 già depositata.
La fase predibattimentale
Il presente procedimento trae origine dalla nota della Procura Generale dello Sport attraverso la quale veniva inviata la segnalazione dell’Avv. Mario De Luca avente ad oggetto la presunta condotta antiregolamentare dei calciatori Nicolas Francisco Canavessio e Lucas Luiz Scalon i quali si sarebbero avvalsi delle prestazioni professionali dell’Avv. De Luca, quale agente di calciatori iscritto nel Registro, per poi avvalersi di altri soggetti non iscritti per il perfezionamento di tesseramenti con alcune società italiane.
Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali i seguenti appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
- segnalazione del 21 dicembre 2022 trasmessa dal sig. Mario De Luca;
- fogli di censimento F.C. Chiesanuova ASD stagione sportiva 22-23;
- fogli di censimento USD Lavello stagione sportiva 22-23;
- AS400 Sig. Lucas Scalon;
- verbale audizione Canavessio Nicolas Francisco del 6 febbraio 2023;
- verbale audizione Bonvecchi Luciano del 6 febbraio 2023;
- verbale audizione Scalon Lucas del 6 febbraio 2023;
- verbale audizione Avv. De Luca 28 febbraio 2023 con allegato Chat WhatsApp con Stefano Guercini e pec indirizzata a USD Lavello.
Dopo la concessione di una 1^ proroga del 17 marzo 2023, sono stati acquisiti i seguenti atti:
- altra documentazione consegnata dalla società Fiuggi;
- fogli censimento della società FC Rieti stagione sportiva 21-22;
- risposta della LND interregionale circa la non presenza nell’organico della F.C. Rieti nella presente stagione ovvero nella stagione sportiva 22-23;
- AS400 con posizione attuale e storico dei calciatori Nicolas Francisco Canavessio e Lucas Luiz Scalon
- verbale audizione Sig. Guercini Stefano, agente di calciatore, in data 7 aprile 2023;
- verbale audizione Sig. Manfra Maurizio, direttore sportivo della ASD Roma City, in data 11 aprile 2023; - verbale audizione Sig. Caputo Vincenzo, presidente dell'USD Lavello, in data 19 aprile 2023.
A seguito della concessione una 2^ proroga il 26 aprile 2023, sono stati espletati altri atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
- convocazione Davide Ciaccia e verbale di mancata comparizione;
- verbale audizione Davide Ciaccia;
- verbale audizione Francesco Zavagna;
- richieste e comunicazioni commissione agenti
All’esito delle indagini, il Procuratore Federale ha configurato le seguenti violazioni:
- per il sig. Ciaccia Davide, tesserato come presidente, all’epoca dei fatti, per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, “violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 1 e art. 18, commi 1, 2 e 8, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC per aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. Lucas Luiz Scalon per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, con il Sig. Angelo Arquilla, mediante anche la corresponsione di alcuni importi di denaro per l’attività dallo stesso svolta, senza verificare che lo stesso Arquilla fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI”;
- per l’ASD Atletico Terme Fiuggi, ora ASD Roma City FC “per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal sig. Manfra Maurizio e Ciaccia Davide, tesserati, all’epoca dei fatti, rispettivamente come direttore sportivo e presidente della ASD Atletico Terme Fiuggi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.”
Il dibattimento
In sede di discussione, l’Avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale, ha ripercorso i termini del deferimento e ne ha chiesto l’accoglimento con applicazione delle seguenti sanzioni:
- Nei confronti del sig. Davide Ciaccia, mesi 3 (tre) di inibizione;
- Nei confronti della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi), €. 1.000,00 (mille/00) di ammenda. Le parti deferite non si sono costituite e non hanno fatto pervenire scritti difensivi.
La decisione
Nel corso dell’attività d’indagine è emerso incontrovertibilmente:
- che il calciatore Lucas Luiz Scalon si è avvalso dell’attività di assistenza e intermediazione del sig. Angelo Arquilla finalizzata al tesseramento con l’Atletico Terme Fiuggi (ora ASD Roma City) nella stagione sportiva 2019-2020, circostanza provata anche dal compenso versato a favore dello stesso Arquilla dalla società Atletico Terme Fiuggi, per l’attività di intermediazione svolta per il tesseramento del Sig. Scalon, come espressamente confermato in data 11 maggio 2023, in sede di audizione, anche dal presidente dell’Atletico Terme Fiuggi, sig. Davide Ciaccia;
- che il sig. Angelo Arquilla non risultava iscritto nel Registro degli Agenti sportivi nel periodo del tesseramento del sig. Scalon con la società l’Atletico Terme Fiuggi ovvero nella stagione sportiva 2019-2020, come emerso dalla documentazione acquisita presso il Registro degli Agenti sportivi;
- che la società. ASD Roma City FC ha acquisito il titolo dell’Atletico Fiuggi, come documentalmente provato;
- che il sig. Davide Ciaccia, all’epoca dei fatti, era Presidente e legale rappresentante dell’ASD Atletico Terme Fiuggi (ora ASD Roma City);
- che i deferiti nulla hanno dedotto e prodotto per giustificare il proprio operato cosicché i fatti contestati risultano confermati integralmente.
In particolare, con il proprio comportamento (“aver intrattenuto rapporti, nelle trattative finalizzate al tesseramento del Sig. Lucas Luiz Scalon per la società ASD Atletico Terme Fiuggi, con il Sig. Angelo Arquilla, mediante anche la corresponsione di alcuni importi di denaro per l’attività dallo stesso svolta, senza verificare che lo stesso Arquilla fosse regolarmente iscritto nel Registro degli Agenti FIGC o CONI”), l’allora Presidente Davide Ciaccia ha violato i principi comportamentali di cui all’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che prevede l’obbligo per tutti i soggetti parte dell’ordinamento giuridico federale sia di conformare le proprie condotte non soltanto ai puntuali precetti derivanti dalle disposizioni di settore ma anche ai generali principi etici dell’ordinamento federale, sia di comportarsi secondo lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva, che deve rappresentare il principale parametro di condotta in ogni occasione rilevante per l’ordinamento federale. Con il comportamento posto in essere dal Presidente Davide Ciaccia risultano violati anche gli artt. 1 e 18, commi 1, 2 e 8 del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC che, da un lato, impongono alla società sportiva che intende avvalersi dei servizi di un agente sportivo, per le finalità di cui all’art. 1, comma 2 di dettto Regolamento, di rivolgersi esclusivamente ad un soggetto iscritto al Registro (art. 18 c. 1 Reg. degli Ag. Sportivi) e di verificare, nell’area pubblica del Registro, che l’agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico ai sensi dell’art. 21 del presente Regolamento (art. 18 com. 2 Reg. degli Ag. Sportivi) e che, dall’altro, vietano alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato (art. 18 com. 8 Reg. degli Ag. Sportivi). Da tale condotta posta in essere in violazione dei citati articoli del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, consegue anche la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, della società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi) per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Ciaccia Davide, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società ASD Roma City FC (già ASD Atletico Terme Fiuggi), euro 1.000,00 (mille/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 25 luglio 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Claudio Croce Roberto Proietti
Depositato in data 3 agosto 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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