F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 034/TFN – SD del 3 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 1637/771 pf 22-23/GC/SA/mg del 18 luglio 2023, depositato il 19 luglio 2023, nei confronti del sig. Mazzocca Nicola e della società ASD Royal Team Lamezia – Reg. Prot. 17/TFN-SD
Decisione/0034/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0017/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Claudio Croce – Componente
Andrea Fedeli – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 3 agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1637/771 pf 2223/GC/SA/mg del 18 luglio 2023, depositato il 19 luglio 2023, nei confronti del sig. Mazzocca Nicola e della società ASD Royal Team Lamezia,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 1637/771 pf 22-23/GC/SA/mg del 18 luglio 2023, depositato il 19 luglio 2023, nei confronti di:
1) sig. Mazzocca Nicola, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società ASD Royal Team Lamezia, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, per aver, in occasione della designazione come A1 dell’A.E. sig. Salvatore Ranieri per la gara valevole per il campionato di A2 femminile di calcio a 5 Royal Lamezia – Monopoli del 26 febbraio 2023, in maniera preventiva e poco opportuna, contattato telefonicamente lo stesso sig. Ranieri; più precisamente per aver inviato, in data 24.02.2023, un messaggio audio con il quale manifestava la propria soddisfazione per la sua designazione quale Arbitro della predetta gara, evidenziando anche episodi poco piacevoli accaduti nella partita precedente quando, a suo dire, la propria squadra sarebbe stata danneggiata, in tal modo inducendo lo stesso sig. Salvatore Ranieri ad assumere un atteggiamento non negativo durante la gara da disputare il 26.02.2023, e ponendo, così, in essere una condotta contraria alle norme federali e comunque ai principi di lealtà, correttezza e probità;
2) società ASD Royal Team Lamezia per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti posti in essere dal sig. Mazzocca Nicola, Presidente e legale rappresentante della società all’epoca dei fatti, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Mazzocca Nicola e la società ASD Royal Team Lamezia, hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale; ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Mazzocca Nicola, giorni 20 (venti) di inibizione;
- per la società ASD Royal Team Lamezia, euro 133,33 (centotrentatre/33) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 agosto 2023.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica
Depositato in data 3 agosto 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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