F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 039/TFN – SD del 9 Agosto 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 1834/606 pf22-23/GC/GR/ff del 19 luglio 2023, depositato il 20 luglio 2023, nei confronti del sig. Angelo Bianchi + altri – Reg. Prot. 18/TFN-SD

Decisione/0039/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0018/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Claudio Croce – Componente

Andrea Fedeli – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 3 agosto 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 1834/606 pf2223/GC/GR/ff del 19 luglio 2023, depositato il 20 luglio 2023, nei confronti dei sig.ri Angelo Bianchi, Luca Zaino, Gianluca Casanova e della società ASD Popoli Calcio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

A seguito della nota dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio afferente alla posizione di tesseramento del sig. Gianluca Casanova, allenatore UEFA B, il Settore Tecnico della FIGC ha trasmesso gli atti alla Procura Federale per gli approfondimenti di competenza.

All’esito dell’istruttoria, nell’ambito della quale sono stati acquisiti documenti e rese audizioni, la Procura Federale ha notificato, in data 6 giugno 2023, al sig. Angelo Bianchi, al sig. Luca Zaino, al sig. Gianluca Casanova e alla società ASD Popoli Calcio la comunicazione di Conclusione delle Indagini.

Considerato che nessuno dei soggetti incolpati ha chiesto di essere ascoltato o ha presentato memorie difensive, con atto notificato il 20 luglio 2023, la Procura Federale ha deferito:

“- il sig. Angelo Bianchi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Popoli Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 44 del Regolamento della LND vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, omesso di tesserare il sig. Gianluca Casanova, allenatore UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito che lo stesso svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società da lui rappresentata, militante nel campionato di Prima Categoria, in occasione delle seguenti gare: Popoli Calcio – Villa San Sebastiano del 30 ottobre 2022; Rosciano Calcio – Popoli Calcio del 5 novembre 2022, sebbene all’epoca delle predette gare e sino alla data dell’8 novembre 2022, il sig. Gianluca Casanova non fosse tesserato per la società ASD Popoli Calcio;

- il sig. Luca Zaino, all’epoca dei fatti vice presidente della società ASD Popoli Calcio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 44 del Regolamento della LND vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38, comma 1 delle NOIF, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, omesso di inoltrare al Settore Tecnico della FIGC la richiesta di tesseramento tecnico N. 00006612903/22 del 24 ottobre 2022 relativa al sig. Gianluca Casanova, nonché per aver consentito e/o comunque non impedito che lo stesso svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società ASD Popoli Calcio, militante nel campionato di Prima Categoria, in occasione delle seguenti gare: Popoli Calcio – Villa San Sebastiano del 30 ottobre 2022; Rosciano Calcio – Popoli Calcio del 5 novembre 2022, sebbene all’epoca delle predette gare e sino alla data dell’8 novembre 2022, il sig. Gianluca Casanova non fosse tesserato per la società ASD Popoli Calcio;

- il sig. Gianluca Casanova, allenatore UEFA B iscritto all’Albo del Settore Tecnico della FIGC, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società ASD Popoli Calcio e comunque rilevante per l’ordinamento sportivo ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF nonché dagli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della 1° squadra della società ASD Popoli Calcio militante nel campionato di Prima Categoria in occasione delle seguenti gare: Popoli Calcio – Villa San Sebastiano del 30 ottobre 2022; Rosciano Calcio – Popoli Calcio del 5 novembre 2022, sebbene all’epoca delle predette gare e sino alla data dell’8 novembre 2022, non fosse tesserato per la società ASD Popoli Calcio per la quale ha prestato la propria attività;

- la società ASD Popoli Calcio, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Angelo Bianchi, Luca Zaino ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Gianluca Casanova ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione”.

Il dibattimento

Fissato il dibattimento, i deferiti non si sono costituiti.

All’udienza del 3 agosto 2023, tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, il quale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Angelo Bianchi, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Luca Zaino, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Gianluca Casanova, mesi 1 (uno) di squalifica;

- per la società ASD Popoli Calcio, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità dei deferiti, giacché le violazioni loro contestate risultano provate per tabulas.

Dalla documentazione depositata in atti, ed in particolare dalla scheda anagrafica di tesseramento del sig. Gianluca Casanova e dalle distinte di gara, nonché dai verbali di audizione del sig. Angelo Bianchi e del sig. Luca Zaino è emerso, infatti, che nella stagione sportiva 2022 – 2023 la società ASD Popoli Calcio, per la quale all’epoca dei fatti era tesserato in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza il sig. Angelo Bianchi, ha omesso di provvedere al regolare tesseramento (perfezionatosi solo l’8 novembre 2022) del sig. Gianluca Casanova, allenatore UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico FIGC, consentendo comunque allo stesso di svolgere la funzione ed i compiti di allenatore della prima squadra della predetta società in occasione delle seguenti gare: Popoli Calcio – Villa San Sebastiano del 30 ottobre 2022; Rosciano Calcio – Popoli Calcio del 5 novembre 2022, come risulta dalle relative distinte allegate agli atti di indagine.

Tale circostanza trova precisa conferma nelle dichiarazioni rese dal sig. Luca Zaino, vice presidente della società ASD Popoli Calcio, il quale in sede di propria audizione da parte della Procura Federale del 22 aprile 2023 ha riferito che “al tecnico Gianluca Casanova è stato regolarmente fatto firmare il tesseramento tecnico, in formato cartaceo con la modalità di tesseramento retribuito al primo giorno di conduzione degli allenamenti, avvenuto il 24 ottobre alle ore 19:00 presso la nostra sede sociale sita in Via dello Sport 1 a Popoli presso lo Stadio Comunale, dal presidente stesso Bianchi Angelo…. Nel frattempo io che mi occupo della parte burocratica dei tesseramenti, per problemi personali, non mi sono recato a ritirare il cartaceo debitamente timbrato e firmato (…) non mi sono preoccupato di ottemperare immediatamente alle adempienze presso la Federazione come da regolamento”.

Le omissioni di cui sopra configurano, in capo al sig. Luca Zaino ed al sig. Angelo Bianchi, la violazione dell’art. 44 del Regolamento della LND vigente all’epoca dei fatti, nonché dell’art. 38, comma 1, delle NOIF in quanto gli stessi, nello loro rispettive funzioni, hanno omesso di inoltrare al Settore Tecnico della FIGC la richiesta di tesseramento tecnico n. 00006612903/22 del 24 ottobre 2022 relativa al sig. Gianluca Casanova ed hanno, inoltre, consentito e, in ogni caso, non impedito, che lo stesso svolgesse il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società ASD Popoli Calcio per il periodo 24 ottobre/8 novembre 2022.

Va, altresì affermata la responsabilità del sig. Gianluca Casanova per violazione degli artt. 23, comma 2, e 38, comma 1, delle NOIF nonché degli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2022 – 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della prima squadra della società ASD Popoli Calcio, sebbene sino alla data dell’8 novembre 2022 non fosse tesserato per la società stessa.

In relazione al quantum della sanzione da irrogare, la circostanza che il tesseramento al tecnico Gianluca Casanova sia stato, comunque, fatto firmare in formato cartaceo il 24 ottobre dal sig. Angelo Bianchi, Presidente della società ASD Popoli Calcio, e che alcuni problemi personali abbiano impedito al sig. Luca Zaino, Vice Presidente delegato (seppur solo di fatto) ad occuparsi della parte burocratica dei tesseramenti, di ottemperare agli adempimenti presso la Federazione come da regolamento, giustifica una riduzione delle sanzioni richieste dalla Procura. Risulta, di conseguenza, maggiormente aderente al quadro istruttorio la sanzione del sig. Angelo Bianchi a 15 (quindici) giorni di inibizione e del sig. Luca Zaino a 1 (uno) mese di inibizione, mentre il Gianluca Casanova, su cui incombe, in ogni caso, l’onere di verificare il regolare tesseramento, andrà condannato a giorni 15 (quindici) di squalifica.

La società ASD Popoli Calcio, per la quale erano tesserati i sig.ri Angelo Bianchi e Luca Zaino, e al cui interno e nel cui interesse il sig. Gianluca Casanova ha posto in essere gli atti ed i comportamenti contestati, risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità diretta, con euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Angelo Bianchi, giorni 15 (quindici) di inibizione;

- per il sig. Luca Zaino, giorni 30 (trenta) di inibizione;

- per il sig. Gianluca Casanova, giorni 15 (quindici) di squalifica; - per la società ASD Popoli Calcio, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 agosto 2023.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                                Carlo Sica

 

Depositato in data 9 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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