F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0019/CFA pubblicata il 10 Agosto 2023 (motivazioni) – sig. Riccardo Stucchi/Procura federale interregionale

Decisione/0019/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0010/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesca Morelli - Componente

Massimo Galli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0010/CFA/2023-2024 proposto dal sig. Riccardo Stucchi in data 13.07.2023;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Relatore all’udienza del 07.08.2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Massimo Galli e uditi gli Avv.ti Luca D'Ambrogio e Simone Domenico Panetta per il reclamante e l’Avv. Enrico Liberati per la Procura federale interregionale; è presente altresì il sig. Riccardo Stucchi;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con decisione del 29 giugno 2023 il TFT del C.R. Lombardia irrogava a Stucchi Riccardo - all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S.D. Academy Brianzaolginatese - la sanzione di tre giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza relativo alla stagione 2023/2024, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 38 del Codice di giustizia sportiva, per avere lo stesso, "in data 3.12.2022, al termine della gara C.S.C. Costamasnaga – U.S.D. Academy Brianza Olginatese valevole per il girone C del campionato Juniores Regionale B del Comitato Regionale Lombardia, partecipato, unitamente ad altro soggetto non tesserato, ad un’azione violenta nei confronti del Sig. Matteo Gabriele Pelliciari, allenatore tesserato per la società C.S.C. Costamasnaga; nello specifico il Sig. Matteo Gabriele Pelliciari, una volta giunto nell’area destinata a parcheggio autoveicoli dell’impianto sportivo di Costa Masnaga (LC) è stato colpito con un pugno alla parte alta della schiena sferrato dal soggetto non tesserato e successivamente è stato aggredito dal Sig. Riccardo Stucchi, il quale cercava di colpirlo nuovamente senza però riuscirci e minacciava l’aggredito profferendo la frase: “ Vieni qui che ti gonfio di botte”.

Il Tribunale condannava altresì la ASD Academy Brianza Olginatese all'ammenda di 400,00 in relazione alla violazione di cui all'art. 6, comma 2, del C.G.S., alla stessa contestato a titolo di responsabilità oggettiva.

Avverso tale decisione proponeva tempestivo reclamo il solo Stucchi a mezzo del suo difensore, deducendo che:

1 - la valutazione operata dal Tribunale è errata relativamente alla interpretazione del quadro probatorio e, in special modo, relativamente all'attendibilità delle persone che alla Procura federale hanno rilasciato le dichiarazioni fondanti il provvedimento di condanna: invero alcuni dei soggetti esaminati (Giuseppe Rapisardi e Filippo Adamo) sono inattendibili perché hanno affermato che lo Stucchi avrebbe colpito l'allenatore Pellicciari quando quest’ultimo afferma di non essere stato colpito da Stucchi, un altro (il predetto Pellicciari) perché persona offesa e, come tale, portatore di un interesse che non poteva essere superato se non da uno scrupoloso vaglio della sua attendibilità, che non è stato effettuato del Tribunale; infine il teste Saimir Gryka, che pur riferisce di un tentativo di aggressione e di minacce da parte di Stucchi Riccardo, è stato smentito dalla dichiarazione, di Bonaiti Cristian;

2 - la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste in primo grado con memoria difensiva (richiesta reiterata con il reclamo) ha comportato la violazione del diritto di difesa di Stucchi, il quale è stato condannato con riferimento a prove che si sono formate al di fuori del contraddittorio con lo stesso, con violazione dei principi costituzionali della parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo.

L'atto di impugnazione si concludeva pertanto per il proscioglimento dello Stucchi ovvero per l'ammissione della prova specifica già richiesta, con indicazione dei testimoni (di cui si allegavano i verbali delle dichiarazioni da ciascuno rese al Procuratore federale territoriale) e dei capitoli di prova.

All'udienza del 7 agosto 2023, presente in videocollegamento anche il deferito, all'esito della discussione finale, sulle conclusioni delle parti, questa Corte pronunciava la sua decisione come da dispositivo depositato in pari data.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato.

I termini delle questioni sollevate dalla Difesa dello Stucchi vanno esaminati in ragione delle considerazioni espresse dal Giudice di prime cure e, in particolare, rilevandosi che la decisione impugnata non ha posto a suo fondamento il fatto che il deferito sia stato l'autore materiale di un colpo violento sferrato al Pelliciari Matteo Gabriele, allenatore della C.S.C. Costamasnaga -circostanza questa che il Tribunale ha pacificamente escluso - bensì si è basata sull'acquisita ragionevole certezza che lo Stucchi abbia violato sia l’art. 4, comma 1, del C.G.S., non rispettando "il principio di correttezza e probità, e sia l’art. 38 del C.G.S. tenendo una condotta minacciosa e tentando di colpire, senza riuscirvi, l’allenatore Pelliciari".

Tanto il Tribunale ha ricavato dalle dichiarazioni dei testi Saimir Gryka, Filippo Adamo e Giuseppe Rapisandi, rilevando come le stesse comprovino il coinvolgimento del deferito Stucchi nell'aggressione subita dal Pellicciari, seppur con una condotta limitata alla mera minaccia e al tentativo di percosse, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 38 C.G.S.. E conseguentemente ha ritenuto come le dichiarazioni prodotte all’epoca dalla Difesa risultassero inidonee a "smentire la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Procura federale".

Tale conclusione (piuttosto che la sua eccessivamente concisa motivazione) appare del tutto condivisibile, perché aderente alle risultanze di indagini e logica nella sua valutazione, in particolare, delle emergenze di natura specifica complessivamente considerate.

Necessariamente esplicitando in modo più ampio le ragioni sulle quali fondare la ritenuta responsabilità dello Stucchi, questa Corte osserva che i testimoni esaminati in sede di indagini, invero, hanno reso dichiarazioni all'evidenza condizionate dal tumulto verificatosi nel parcheggio attiguo allo stadio e dalla brevità dello stesso, che vide di certo coinvolti l'allenatore della C.S.C. Costamasnaga ed alcuni tesserati e parenti della squadra ospite, così finendo ciascuno per ricostruire i pochi momenti messi a fuoco in modo parziale e con un'angolazione neppure del tutto immune da 'interessi di parte': gli uni anche escludendo un'aggressione fisica ai danni del Pellicciari, gli altri invece denunciandola, in particolare segnalando un uomo di circa cinquant'anni come autore di un violento pugno sferrato alla schiena del predetto.

In tale congerie di dichiarazioni, esattamente il giudice di primo grado ha:

1 - escluso che lo Stucchi potesse essere ritenuto l'autore materiale del colpo subito dal predetto Pellicciari, come dallo stesso denunciante precisato sia ai Carabinieri che, successivamente, al Procuratore federale;

2 - evidenziato e ritenuto attendibili e chiarificatrici dell'accaduto, quelle testimonianze (in particolare dei citati Saimir Gryka, Filippo Adamo e Giuseppe Rapisandi) che sono confluite non solo nell'indicazione dell'autore materiale dell'aggressione, ma anche nella ricostruzione del fatto, verificatosi nel parcheggio, dove lo Stucchi era in compagnia dei genitori e si era palesemente prodigato nel tentativo di aggressione unitamente al padre ed altri non identificati.

Tali dichiarazioni in particolare, infatti, oltre ad essere precise e convergenti  tra loro, sono riscontrate, sul piano oggettivo, dal tenore del referto medico rilasciato al Pelliciari dal Pronto soccorso di Carate Brianza (distorsione del rachide cervicale, contusione dorsale ed infrazione alla IV costa sinistra con prognosi di giorni 10), e trovano conferma - sia pur parziale - in quelle dello stesso deferito che, dopo avere ricordato delle offese e provocazioni rivoltegli durante la gara dal Pelliciari, così invero precisava, ricordando la fase post-gara: “......L’ho quindi aspettato fuori nel parcheggio, quando è uscito sono andato da lui per chiedere perché avesse tenuto quel comportamento nei miei confronti. Lui non ha voluto rispondere e sono stato accerchiato dai tesserati della sua squadra mentre io ero con mio padre e mia madre. Ho continuato a chiedere spiegazioni e ce ne siamo andati senza averne ... io ho semplicemente cercato di dare una lezione di vita a quest’uomo...”. Siffatto racconto, se certo non costituisce ammissione di responsabilità, significativamente riscontra quella parte delle accuse - riportate dal giudice di primo grado - concernente il momento ed il luogo dell'aggressione, l'identificazione dell'autore materiale del colpo sferrato al Pelliciari, in un uomo sulla cinquantina che era spalleggiato dal figlio, attuale deferito, e, dunque, anche la presenza di costui al momento del fatto. Circostanze queste che legittimano anche l'operata positiva valutazione della credibilità della persona offesa, del tutto coerente, tra l'altro, nelle sue diverse dichiarazioni e nella stessa denuncia.

Le prove testimoniali invocate dalla Difesa si rivelano dunque superflue, perché inidonee a modificare un quadro probatorio che in modo sufficiente ha dunque evidenziato come:

a - la lite fu originata dal comportamento del Pelliciari, ritenuto offensivo da alcuni dei giocatori e tifosi della squadra ospite e in particolare dallo Stucchi;

b - alla fine della partita, nello spazio adibito a parcheggio, lo Stucchi e chi lo accompagnava, rimasero in attesa del Pelliciari, al cui arrivo si scatenò una violenta lite nel corso della quale l'allenatore fu colpito violentemente non dal medesimo calciatore, ma da un uomo che con questi era in compagnia e che verosimilmente era suo padre;

c - lo Stucchi si rese partecipe della stessa, assumendo una condotta di compartecipazione a tale aggressione - immediatamente verificatasi al sopraggiungere del Pelliciari - con minacce e tentativi di percuotere il medesimo allenatore avversario.

Le discrasie evidenziate nelle memorie difensive e nel reclamo non scalfiscono queste conclusioni, peraltro neppure considerando come "In tema di valutazione di una pluralità di prove testimoniali destinate a ricomporre il medesimo fatto, la valenza probatoria di ciascuna dichiarazione non è compromessa dal fatto che una o più circostanze siano riferite da alcuni testimoni e non da altri, quando - come prima si sottolineava - vi sia la prova che le fonti orali, presenti sul luogo del delitto, non abbiano avuto tutte la completa o la medesima percezione di tutti i segmenti della concorsuale azione delittuosa, per i tempi e i modi di sviluppo della vicenda. (cfr. Cass.. Pen. Sez. 5 - Sentenza n. 15669 del 24/02/2020 Rv. 279162 - 01).

D'altro canto le testimonianze, come le confessioni - se non veritiere in una parte - non possono per ciò solo essere disattese nella loro interezza, essendo compito del giudice di merito procedere alla verifica ed alla individuazione delle parti che trovino riscontro ....ed espungere quelle altre parti che risultino non veritiere o prive di conforto, dando motivata spiegazione delle proprie scelte (cfr. Cass.. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 8123 del 09/04/1991 Rv. 188046 - 01 e  Sez. 3 -  Sentenza n. 5602 del 21/01/2021 Rv. 281647 05).

La decisione del TFT risulta pertanto conforme a tali principi, qui dovendosi evidenziare, a corredo ed integrazione della sua scarna motivazione, le convergenze e la specificità di talune testimonianze ed i significativi riscontri che le stesse hanno trovato (ivi compresa - come detto - la dichiarazione della persona offesa), quali prima enucleati.

Va ancora considerato, quanto alla specifica richiesta di prova più volte avanzata dal reclamante ed alla denunciata violazione del diritto di difesa, che questa Corte ha inoltre precisato "che i procedimenti in ordine alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce, nel procedimento disciplinare come in genere in quello sportivo, eccezione (Corte federale d’appello, n. 20/20172018). E’ stato anche ritenuto che il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, eccezione. Il che, del resto, si evince dall’espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l’art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonasmo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 64/2021-2022) (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 76/2021-2022).

In definitiva la prova testimoniale si può porre in contrasto con le esigenze di celerità del processo sportivo - che si svolge, ordinariamente, sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali l’audizione rimane, comunque, eccezione - e con il criterio di informalità cui esso è improntato (CFA, sez. I, n. 1/CFA/2022-2023  e nn. 64 e 76/2021-2022).

Nel caso in esame, per quanto prima precisato, le audizioni richieste non appaiono affatto necessarie: esse invero non sarebbero suscettibili di incidere sulla valutazione del corredo istruttorio già acquisito e correttamente esaminato, risolvendosi in un inutile ampliamento della platea dei testimoni, e in un'attività che, comunque, finirebbe anche con il contrastare le ricordate esigenze di celerità.

Nè infine sorgono dubbi sulla configurazione dell'illecito così come contestato che, del resto, non è stato oggetto - neppure in via subordinata - dello stesso reclamo, tale è l'evidenza che un comportamento aggressivo, minaccioso e violento nei confronti di un tesserato della squadra avversaria al termine di una partita, configuri pienamente la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, cui opera richiamo l'art. 4, comma 1, CGS, oltre che quella specifica di cui all'art. 38 stesso codice.

La sanzione applicata (nel minimo ma senza attenuanti), infine, si rivela congrua ed adeguata al fatto, consistito in un'azione violenta compiuta insieme ad altri, ed attivatasi dopo l'attesa dell'arrivo dell'allenatore Pelliciari nel parcheggio attiguo al campo, a mò di vero e proprio agguato.

Il reclamo come sopra precisato va pertanto respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Massimo Galli                                                          Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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