F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0020/CFA pubblicata il 10 Agosto 2023 (motivazioni) – sig. Luigi Donnarumma

 

Decisione/0020/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0009/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Francesca Morelli – Componente

Manfredo Atzeni - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0009/CFA/2023-2024 proposto dal sig. Luigi Donnarumma,

per la revocazione della decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale della Campania pubblicata con il Com Uff. n. 48/CSAT del 20.03.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 7 agosto 2023, il Pres. Manfredo Atzeni e udito, per il reclamante, l’avv. Francesco Iorio;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

RITENUTO IN FATTO

Con atto pubblicato in data 23 febbraio 2023 con comunicato 115 del Comitato regionale della Campania, in relazione alla gara Real Casamale contro Virtus San Paolo Belsito del campionato di seconda categoria, svoltasi il giorno 18 febbraio 2023, veniva comminata, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice di giustizia sportiva al signor Luigi Donnarumma la squalifica fino al 23 febbraio 2024 per “atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale, concretizzandosi in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività nei confronti del DDG”.

Il signor Donnarumma impugnava la sanzione con reclamo alla Corte sportiva di appello territoriale che, con decisione in data 20 marzo 2023, pubblicata con comunicato ufficiale n. 48/CSAT del 23 marzo 2023, lo respingeva.

Avverso tale decisione il signor Donnarumma propone ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 63 del Codice di giustizia sportiva contestando le argomentazioni sulla cui base è stata assunta la decisione gravata e chiedendo l’annullamento o, in subordine, la riduzione della sanzione, previa derubricazione di quanto contestatogli.

La parte intimata non si è costituita.

La controversia è stata discussa all’udienza del 7 agosto 2023, presente il solo difensore del reclamante, che ha ribadito quanto argomentato nelle difese scritte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo in revocazione presentato di fronte a questa Corte è inammissibile, nei termini che seguono.

Ai sensi dell’art. 63 del Codice di giustizia sportiva tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello:

a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;

b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;

c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;

d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;

e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa (primo comma).

Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:

a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;

b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;

c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio (quarto comma).

Orbene, deve essere preliminarmente rilevato che il ricorrente in revocazione nella gran parte del proprio atto si limita a riproporre le doglianze già svolte nel giudizio di prime cure.

In merito, è appena il caso di rilevare che la revocazione, al pari della revisione, costituisce un rimedio a carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio che l’ordinamento non contempla (Corte federale d’appello, Sez. I, n. 85/2021-2022)

L’unico elemento di novità è costituito dal fatto che in questa sede si deduce la presenza di un testimone, il quale sarebbe in grado di attestare l’estraneità del signor Donnarumma alla rissa nel corso della quale egli avrebbe posto in essere la condotta imputatagli.

Al riguardo, osserva il Collegio che nel reclamo il testimone in questione è citato senza indicarne il nome, che è stato rivelato solo nel corso dell’udienza di trattazione, nel corso della quale è stata anche richiesta la sua audizione.

Tale testimonianza non può essere ammessa.

Occorre in merito ribadire – anche nel caso di giudizio in revocazione, oltre che nel giudizio per revisione - che le dichiarazioni dei tesserati non possono essere considerate alla stregua di fatti nuovi e sopravvenuti, trattandosi semplicemente di un racconto di fatti in una maniera diversa da quanto riferito dal direttore di gara nel rapporto ufficiale, il quale fa “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione delle gare ed è munito di fede privilegiata e, quindi, controdeducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi, diversi dalla soggettiva dichiarazione di terzi (Corte federale d’appello, SS.UU, n. 61/2022-2023).

Il reclamante sostiene che, nel caso di specie, la prova testimoniale è deducibile in ragione della poca chiarezza del referto del direttore di gara, ma tale prospettazione è palesemente infondata.

Invero, il direttore di gara ha univocamente attestato che il reclamante e un compagno di squadra, anch’egli sanzionato, “mi spingevano ripetutamente mettendomi anche le mani al collo facendomi indietreggiare”.

Davvero non si comprende dove si troverebbe la poca chiarezza affermata dal reclamante, al quale il direttore di gara invece imputa una condotta ben circostanziata e – deve aggiungersi – tale da giustificare la sanzione irrogata.

Anche la domanda del ricorrente di applicazione delle sanzioni meno gravi previste dall’art. 36 del Codice di giustizia sportiva (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) rispetto a quelle di cui all’art. 35 ( Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) non può essere accolta in questa sede.

Com’è noto, difatti, non è ammissibile la revocazione quando sono stati dedotti errori di interpretazione ed applicazione di norme giuridiche, nei cui confronti possono essere fatti valere soltanto i mezzi di impugnazione ordinaria.

E ciò al di là della circostanza che con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023 – non applicabile ratione temporis al caso di specie - è stato novellato l’art. 35 giungendo ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri in quanto l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a loro danno, dovendo tali comportamenti essere valutati con la massima severità (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 11/2023-2024).

Il reclamo per revocazione, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in revocazione in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni                                                     Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it