F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0022/CFA pubblicata il 21 Agosto 2023 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale/Sig.ri Castiglia Gaetano -Vitellino Sebastian-ASD F.C. Gymnica Scordia
Decisione/0022/CFA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0006/CFA/2023-2024
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Antonino Anastasi - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0006/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 10 luglio 2023,
contro
i signori Castiglia Gaetano e Vitellino Sebastian, nonchè contro la società ASD F.C. Gymnica Scordia,
per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 04 TFT 01 del 4 luglio 2023;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del 9 agosto 2023, tenutasi in videoconferenza, il Presidente Antonino Anastasi e udito l’Avv. Paolo Mormando per la Procura Federale interregionale; nessuno è comparso per le controparti;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con l’atto di deferimento che ha dato origine al presente procedimento il Procuratore federale interregionale, per quanto rileva in sede di appello, ha formulato i seguenti capi di incolpazione:
a carico del sig. Castiglia Gaetano, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD F.C. Gymnica Scordia, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 43, commi da 1 a 3, delle N.O.I.F., nonché dal punto 61 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 2.7.2021 del Comitato regionale Sicilia LND per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito nel corso della stagione sportiva 2021-2022, al calciatore Vitellino Sebastian di svolgere attività agonistica per la predetta società nel campionato promozione nonostante fosse privo della certificazione medica attestante l’idoneità all’attività sportiva;
1. a carico del sig. Vitellino Sebastian all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società ASD F.C. Gymnica Scordia, la violazione delle stesse norme sopra citate per avere lo stesso nella stagione sportiva 2021-2022 svolto attività agonistica per la società medesima pur non essendosi sottoposto all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;
2. a carico della società ASD F.C. Gymnica Scordia la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Castiglia Gaetano e Vitellino Sebastian.
Con l’atto di deferimento il Procuratore federale ha chiesto la irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Vitellino Sebastian: squalifica per quattro giornate da scontarsi nel campionato di competenza;
- al sig. Castiglia Gaetano: inibizione per mesi undici;
- alla società ASD F.C. Gymnica Scordia: euro milleduecento di ammenda.
Con la decisione impugnata il Tribunale, accertata la sussistenza delle violazioni denunciate, ha invece ritenuto di infliggere sanzioni più lievi di quelle richieste e precisamente:
- a carico del sig. Vitellino Sebastian la squalifica sino al 31.8.2023;
- a carico del sig. Castiglia Gaetano l’inibizione per due mesi;
- a carico della società ASD F.C. Gymnica Scordia l’ammenda di euro 300,00.
La decisione è stata impugnata con l’atto di reclamo all’esame dal Procuratore federale il quale ne chiede la riforma, deducendo due motivi di impugnazione.
In primo luogo sotto il profilo sostanziale, il Procuratore lamenta la assai modesta entità delle sanzioni irrogate, a fronte di violazioni disciplinari connotate invece da particolare gravità.
Al riguardo, osserva il reclamante che le sanzioni come irrogate dal Tribunale si applicano in un periodo dell’anno in cui le competizioni ufficiali sono sospese e quindi finiscono per avere un mero rilievo formale, non incidendo in alcun modo sulla concreta attività agonistica degli interessati.
In secondo luogo, il Procuratore reclamante deduce la carenza assoluta di motivazione, non avendo il Tribunale esternato alcun motivo a supporto della decisione di irrogare sanzioni ridotte in modo così incisivo rispetto a quanto richiesto in sede di deferimento.
All’udienza del 9 agosto 2023, svoltasi in video conferenza, il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è fondato e va pertanto accolto.
Come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte federale, l’art. 12 del Codice di giustizia sportiva – il quale dispone che gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva – impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti (Cfr. C.F.A, Sez. I, n. 7/CFA/2022-2023).
In questa prospettiva, l’effettività, l’afflittività e la deterrenza delle sanzioni irrogate debbono essere dunque adeguate alla gravità degli illeciti commessi e documentalmente provati, in linea con quanto prescritto dall’art. 44, comma 5, C.G.S., secondo il quale “tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività”.
In effetti, solo se l’entità della sanzione è commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto – si realizza una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione – per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita - deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta. ( cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021).
Applicando queste coordinate ermeneutiche al caso all’esame, questa Corte federale deve rilevare che la norma sostanziale direttamente violata (art. 43 NOIF) è ispirata al criterio fondamentale della tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica.
Tutela, quella sanitaria, che deve necessariamente protrarsi nel tempo e con continuità di controlli, il che spiega la durata limitata e conseguente scadenza dei certificati di idoneità, i quali vanno pertanto rinnovati a cadenze prestabilite.
In tale ottica il conseguimento dell’attestato o il rinnovo dello stesso non costituisce un adempimento burocratico, atteso che la relativa visita medica è in primis finalizzata alla salvaguardia della integrità fisica dell’atleta.
Inoltre, come chiarito in giurisprudenza, la acquisizione da parte della società di appartenenza della documentazione medica relativa a ciascun atleta è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la evoluzione del profilo psico fisico dell’atleta in ossequio anche alla disciplina di rango primario dettata dal D.M. Sanità 15/2/1982 e, in Sicilia, dalla legge regionale n. 36 del 30.12.2000 ( C.F.A. 3^ Sez.- n.005/2016-2017).
Pertanto, a giudizio di questa Corte federale, l’utilizzo in ambito agonistico di un atleta privo del certificato idoneativo (o munito di un certificato scaduto) costituisce violazione di rilevante entità, in quanto mette a rischio un valore fondamentale dell’ordinamento generale e federale, che è appunto quello della continua sorveglianza e tutela medico sportiva di quanti svolgono attività agonistica.
Ne consegue, come dedotto dal reclamante Procuratore, che le sanzioni irrogate dal Tribunale con la decisione sopra citata appaiono del tutto distoniche – per la loro modestissima entità e per la insignificante portata dissuasiva – rispetto alla gravità dell’illecito posto in essere dai soggetti deferiti.
A ciò deve aggiungersi, come altresì dedotto dal Procuratore, da un lato che l’utilizzo di un giocatore privo del certificato e dunque non abilitato a partecipare alle competizioni altera la regolarità delle stesse; dall’altro che il Tribunale – pur riconoscendo la piena fondatezza degli addebiti - non ha esternato alcuna ragione a supporto della decisione di irrogare sanzioni ridotte in modo così incisivo rispetto a quanto richiesto in sede di deferimento, così venendo meno ad ogni pur minimo e sintetico obbligo motivazione.
Tanto chiarito e venendo alla quantificazione delle sanzioni da applicare, è opinione di questa Corte che tutti i soggetti coinvolti in vicende come quella all’esame vadano sanzionati severamente, onde evidenziare la gravità dell’infrazione e al fine di realizzare concreti effetti di deterrenza e prevenzione.
In tale ottica, la sanzione di base che si reputa appropriata per gli atleti che abbiano partecipato a competizioni agonistiche in mancanza del certificato di idoneità fisica è quella di 4 (quattro) giornate di squalifica, da scontarsi –tassativamente – nel campionato di competenza.
Per quanto riguarda i presidenti delle società, i quali abbiano consentito o non impedito ai propri atleti di partecipare a competizioni agonistiche ancorchè privi dell’idoneità medico-sanitaria, la sanzione minima che si reputa appropriata è – in linea di massima quella di mesi 6 (sei) di inibizione.
Correlativamente, per le società oggettivamente responsabili la ammenda minima va quantificata in linea di massima in euro 600 (seicento).
Naturalmente, l’entità delle sanzioni irrogabili ai presidenti e alle società andrà ragionevolmente aumentata se l’illecito è generalizzato e coinvolge più di un giocatore oppure se l’utilizzo dell’atleta privo di certificato si è protratto nel tempo.
In ogni caso l’entità delle sanzioni va incisivamente aumentata in tutti i casi in cui – come nella vicenda all’esame - risulta evidente la prolungata e totale disattenzione dei responsabili al rispetto della normativa federale, nazionale e regionale in materia sanitaria, comprovata dalla mancata tempestiva acquisizione dei certificati relativi ad un buon numero di atleti (sanata solo in sede processuale) e dalla disordinata tenuta degli stessi.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il reclamo va dunque accolto con riforma della decisione impugnata ed irrogazione delle seguenti sanzioni:
- al sig. Vitellino Sebastian: squalifica per 4 (quattro) giornate da scontarsi nel campionato di competenza;
- al sig. Castiglia Gaetano: inibizione per mesi 11 (undici);
- alla società ASD F.C. Gymnica Scordia: euro 1.100 (millecento) di ammenda.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Vitellino Sebastian: squalifica per 4 (quattro) giornate da scontarsi nel campionato di competenza;
- al sig. Castiglia Gaetano: inibizione per mesi 11 (undici);
- alla società ASD F.C. Gymnica Scordia: ammenda di € 1.100,00 (millecento/00).
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Antonino Anastasi Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce
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