F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0026/CFA pubblicata il 21 Agosto 2023 (motivazioni) – Presidente federale/sig. Valter Fulvi

Decisione/0026/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0012/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Antonino Anastasi - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0012/CFA/2023-2024 proposto dalla Presidente federale in data 14 luglio 2023;

per la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 388 del 25.05.2023, relativa alla sanzione inflitta al tesserato Valter Fulvi, dirigente accompagnatore tesserato per l'ASD Atletico Monterosi;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 9 agosto 2023, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello; nessuno è comparso per le parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS il Presidente federale ha chiesto la riforma della decisione del Giudice sportivo presso il Comitato regionale Lazio, pubblicata sul C.U. n. 388 del 25.05.2023, relativa alla sanzione inflitta al tesserato Valter Fulvi, dirigente accompagnatore tesserato per l'ASD Atletico Monterosi, conseguentemente alla condotta violenta dallo stesso tenuta nei confronti dell’arbitro, in occasione della gara “A.S.D. Atletico Monterosi – Pro Fiano A.S.D.” del 20.05.2023..

Nel reclamo si espone quanto segue:

- in data 20 maggio 2023, si disputava la gara tra A.S.D. Atletico Monterosi – Pro Fiano A.S.D., valida per il Campionato di seconda categoria Calcio a 11, Girone B. Come si rileva dal Comunicato Ufficiale n. 388 del Giudice territoriale presso il Comitato regionale Lazio del 25.05.2023, il Sig. Fulvi Valter, massaggiatore e tesserato per la A.S.D. Atletico Monterosi, “al 45’ + 2’ del secondo tempo (...) rivolgeva all’arbitro grave espressione offensiva ed irriguardosa. Alla notifica del provvedimento disciplinare il signor FULVI brandiva una borraccia in plastica rigida piena d’acqua ed entrando nel terreno di gioco minacciava il direttore di gara e da una distanza di circa 2 metri lanciava detta borraccia con violenza colpendolo all’altezza del costato sinistro e provocandogli un forte ed intenso dolore”.

- in particolare così riferisce il Direttore di gara nel proprio supplemento di referto: “Con il gioco fermo, al secondo dei cinque minuti di recupero, mentre mi portavo a circa 2 metri dalla linea laterale di fronte alla panchina per invitare il signor Narcisi Carlo (allenatore Monterosi) a ricomporsi e a non proseguire nel dissenso, si alzava di scatto dalla panchina il signor Fulvi Walter (massaggiatore Atletico Monterosi) che inveendo mi insulta a gran voce dicendo: “ma che c….o stai a fa ma che c….o dici, sei un c……e, pezzo di m…a”. Alla notifica del provvedimento disciplinare dell’espulsione il signor Fulvi Walter brandiva nella mano una borraccia in plastica rigida, rivelatasi poi piena d’acqua, ed entrando sul terreno di gioco mi minacciava dicendomi e urlando nuovamente: “che c…o stai a fa, mo ti faccio vedere io…”. Indietreggiavo per mantenere una distanza congrua ma non riuscivo ad evitare il lancio repentino della borraccia dalla distanza di circa 2 metri che, con violenza, mi colpiva all’altezza del costato sinistro provocandomi un forte ed intenso dolore. Non essendo più nella condizione psico-fisica per terminare l’incontro ne decretavo immediatamente la fine alle ore 19.50. Rientravo immediatamente negli spogliatoi dove constatavo un arrossamento ed ematoma nel punto d’impatto della borraccia. Compilavo il referto e venivo raggiunto in quel mentre dal signor Mauto Carlo (dirigente addetto all’arbitro della societa Monterosi), che entrava nel mio spogliatoio e con fare minaccioso e tono alto si rivolgeva nei miei confronti protestando ripetutamente, sordo delle mie continue richieste di uscire dallo spogliatoio. Riuscivo ad allontanarlo solo dopo continue mie insistenze nel farlo uscire, e con l’aiuto anche di alcuni calciatori della sua stessa società. Riconsegnavo i documenti alla società e mi recavo al pronto soccorso per accertamenti del caso, ove mi venivano refertati 5 giorni di prognosi salvo complicazioni e di cui allego il referto”.

Il Giudice sportivo territoriale, con la decisione oggetto della presente impugnazione, preso atto del grave comportamento del sig. Valter Fulvi, comminava ex art. 35, comma 3, C.G.S.  la squalifica dello stesso fino al 25.05.2025, nonché in applicazione dell’art. 35, comma 5-bis C.G.S. la perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di 2 punti in classifica per la società A.S.D. Atletico Monterosi.

Nel reclamo si rileva che tale decisione non risulta in linea con i principi di cui alla vigente normativa federale che, all’art. 35, comma 5 del CGS FIGC - così come novellato nella riunione del 19 aprile 2023 del Consiglio Federale (cfr. C.U. 165/A del 20 aprile 2023 –) - prescrive che “i dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione”. Ed infatti, nel caso di specie, non v’è alcun dubbio circa l’aggressività e la violenza delle condotte descritte, tenuto conto, altresì, del verbale di pronto soccorso del Presidio Ospedaliero “Cristo Re” in Roma, in cui viene specificato come il direttore di gara abbia riportato un “trauma contusivo emicostato sx” da percosse con prognosi di 5 giorni.

La condotta violenta del sig. Valter Fulvi ha, quindi, cagionato una oggettiva lesione personale al direttore di gara.

Alla luce di quanto evidenziato emerge palese la erroneità della decisione oggi impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS.

Al riguardo queste Sezioni unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista dall’art. 102 CGS.

In questa sede non può che confermarsi la natura dell’istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante, rinviandone le ragioni ai precedenti menzionati per esigenze di sinteticità.

2. Nel merito il reclamo è fondato.

Come osserva il reclamante, l’art. 35, comma 5, del Codice di giustizia sportiva - così come novellato nella riunione del 19 aprile 2023 del Consiglio federale (cfr. C.U. 165/A del 20 aprile 2023) - prescrive che “I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione”.

Il successivo comma 5-bis dispone, inoltre, che “Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.”.

Orbene, come ha osservato questa Corte federale con la recente decisione n. 11/2023-2024:

- il Codice del 2019 – già nella sua formulazione originaria - aveva inteso affrontare la gravissima piaga della violenza nei confronti degli ufficiali di gara, prevedendo, a tal fine, un articolo specifico (Art. 35: “Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara”) e inasprendo, comunque, le sanzioni rispetto a quanto in precedenza previsto. Il preesistente Codice, del resto, (art. 19, comma 4) si riferiva a categorie parzialmente diverse quali la “condotta ingiuriosa o irriguardosa” nei confronti degli ufficiali di gara (comma 4, lett. a)) oltre alla “condotta violenta” (comma 4, lett. d)) e prevedendo, soprattutto, un apparato sanzionatorio che si era rivelato insufficiente.

- le profonde innovazioni del 2019 sono intervenute a séguito di molteplici episodi di aggressione nei confronti degli arbitri - in gran parte occorsi in occasione di partite dilettantistiche - che, in qualche caso, hanno assunto rilievo addirittura penalistico. Dal raffronto tra la precedente e la nuova normativa emerge, dunque, la volontà repressiva dell’ordinamento verso qualsivoglia forma di violenza rivolta alla classe arbitrale, a tutela non solo dell’integrità fisica ma soprattutto della dignità del ruolo rivestito oltre che del regolare svolgimento delle competizioni calcistiche (v. anche Corte sportiva d’appello nazionale, Sez. III, n. 7/20222023).

- tale orientamento repressivo è stato poi recentemente ribadito con il C.U. FIGC n. 165/A del 20 aprile 2023, diretto – come si legge testualmente – a porre in essere “ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri”. Con il novellato art. 35 si è giunti, dunque, ad un ulteriore inasprimento delle sanzioni a carico di chi commette atti di violenza nei confronti degli arbitri.

- già prima delle recenti modifiche normative questa Corte federale aveva più volte sottolineato che l’ordinamento non può in alcun modo tollerare fenomeni di violenza a danno degli ufficiali di gara e tali comportamenti devono essere valutati con la massima severità. E’ stato anche costantemente sottolineato che la figura del direttore di gara è qualcosa in più di colui che è chiamato a dirigere e valutare tecnicamente una competizione: si tratta infatti più propriamente di una figura istituzionale che in campo rappresenta il regolamento di gioco e che si prende la responsabilità di salvaguardare lo spirito sportivo (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 52/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 54/CFA/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 56/CFA/20212022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 3/2022-2023; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 066/2022-2023).

3. Alla luce di quanto sopra esposto la decisione impugnata – allorchè ha comminato al sig. Valter Fulvi, la squalifica fino al 25.05.2025 - non ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate, così come introdotte dal C.U. 165/A del 20 aprile 2023.

Pertanto essa va riformata nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Fulvi Walter la sanzione dell’inibizione fino al 25/05/2027.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

                                                           IL PRESIDENTE ESTENSORE

                                                                     Mario Luigi Torsello

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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