F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 9/TFNT del 21 Agosto 2023 (motivazioni) – SSD Petrarca Calcio a 5 Srl / Luan Felipe Fiuza – Reg. Prot. 7/TFN-ST

Decisione/0009/TFNST-2023-2024

Registro procedimenti n. 0007/TFNST/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Maria Bucchi – Vice Presidente

Domenico Apicella – Componente (Relatore)

Roberto Benedetti – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 10 agosto 2023, sul ricorso proposta dalla società SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl (matr. 780408) nei confronti del calciatore Luan Felipe Fiuza (2.8.1998 - matr. 1008412), avverso il provvedimento di svincolo ex art. 32 bis delle NOIF, emesso dalla Divisione Calcio a Cinque e pubblicato sul C.U. n. 9 del 25 luglio 2023,

la seguente

DECISIONE

Svolgimento del giudizio

Con ricorso presentato al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – la SSD Petrarca Calcio A Cinque Srl impugnava il provvedimento di svincolo ex art. 32 bis delle NOIF, concesso dall’Ufficio Divisione Calcio a Cinque al calciatore Luan Felipe Fiuza, tesserato con la succitata Società e pubblicato sul Comunicato Ufficiale della Divisione n. 9 del 25 luglio 2023.

A fondamento del ricorso la Società ricorrente adduceva i seguenti motivi:

1. A far data dal 27 settembre 2021, il sig. Luan Felipe Fiuza è calciatore tesserato con la SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl, società con la quale lo stesso calciatore aveva stipulato un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter delle NOIF;

2. la Società ricorrente nell’esaminare il Comunicato Ufficiale della Divisione n. 9 del 25 luglio 2023 – contenente l’elenco dei calciatori svincolati dalla Divisione Calcio a Cinque per decadenza di tesseramento ex art. 32 bis delle NOIF-, aveva constatato l’inserimento del sig. Fiuza fra gli atleti svincolati;

3. la società ricorrente non aveva mai ricevuto (neanche nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio 2023) alcuna istanza di svincolo da parte del giocatore Fiuza.

La Società ricorrente, pertanto, chiedeva all’Ecc.mo Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – di:

a) dichiarare la illegittimità e/o nullità del provvedimento di svincolo ex art. 32 bis delle NOIF concesso dall’Ufficio Divisione Calcio a Cinque al calciatore Luan Felipe Fiuza;

b) annullare e/o riformare tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi;

c) ordinare, per l’effetto, all’Ufficio Divisione Calcio a Cinque l’immediato reinserimento del nominativo dell’atleta sul tabulato dei tesserati della SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl. Chiedeva, altresì, di essere ascoltata in sede di discussione.

Con atto del 3 agosto 2023 si costituiva in giudizio a mezzo di legale di fiducia il calciatore Luan Felipe Fiuza, il quale impugnava le contestazioni mosse dalla difesa della SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl e rappresentava che:

1. l’invio del reclamo ed ogni comunicazione successiva era avvenuta a mezzo e-mail ordinaria, non visionata tempestivamente dal calciatore ed in merito alla e-mail di avvenuta fissazione di udienza con abbreviazione dei termini la stessa veniva spostata nel cassetto “spam” della posta elettronica. Per tale circostanza chiedeva venisse dichiarata la rimessione in termini con ammissione piena della comparsa di costituzione e della documentazione che si allegava;

2. il sig. Fiuza alla data di invio della richiesta di svincolo avvenuta in data 23 giugno 2023 si trovava nel suo paese di origine (Brasile) e che al fine di avere certezza della tempestiva ricezione della formulata istanza di svincolo ex art. 32 bis, eseguiva le notifiche a mezzo corriere DHL Express. Lo stesso corriere effettuava il servizio di notifica alla Divisione Calcio a Cinque, ma eseguiti n.2 accessi presso la sede della Società (indicando come indirizzo Via Evangelista Torricelli, n. 20 – Treviso), riscontrava per ben due volte la chiusura della sede, provvedeva a trasmettere comunicazione al seguente indirizzo e-mail: info@petrarcacalciocinque.it specificando che la spedizione sarebbe rimasta in giacenza presso la filiale DHL Express più vicina;

3. poteva ritenersi satisfattiva l’avvenuta notifica eseguita a mezzo servizio DHL Express e dichiarava, inoltre, che essendo il calciatore – al momento dell’invio della richiesta di svincolo in altro paese – non era possibile usufruire del Servizio di Poste Italiane SpA.;

4. dichiarava inoltre che a seguito di 2 tentativi di consegna rimasti inevasi in conseguenza della “chiusura” della sede legale della Società e del successivo invio di e-mail con indicazione di giacenza, veniva in tal modo soddisfatto il requisito della notifica;

5. Asseriva, infine, che la “portata dell’onere di notifica” indicato dall’art. 32 bis delle NOIF andasse ricondotta ad una “mera comunicazione di cortesia” la cui eventuale mancata presa visione o formale consegna non poteva produrre gli effetti caducatori previsti e stabiliti nelle altre forme di svincolo. Concludeva chiedendo che il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti – rigettasse il ricorso di parte attorea e confermasse lo svincolo del calciatore Fiuza così come disposto nel comunicato ufficiale n. 9 del 25 luglio 2023 per la Stagione sportiva 2023/2024.

All’udienza del 10 agosto 2023 fissata per la discussione erano presenti l’Avv. Michele Cozzone e il Presidente sig. Paolo Morlino, in rappresentanza della società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, e l’Avv. Federico Schiavoni, in rappresentanza del calciatore Luan Felipe Fiuza, presente anche personalmente. Prendeva, in primis, la parola l’Avv. Michele Cozzone, in rappresentanza della società SSD Petrarca Calcio a 5Srl, il quale si riportava all’atto introduttivo depositato e replicava a quanto dedotto dal calciatore Luan Felipe Fiuza nel proprio atto di costituzione, di cui non eccepiva la tardività, qualora la stessa fosse rilevata dal Tribunale. Lo stesso Avv. Cozzone evidenziava come il calciatore avesse compiuto numerosi errori nel notificare la propria domanda di svincolo, impedendo conseguentemente alla società da Lui rappresentata di avere conoscenza della richiesta. In particolare, ribadiva che il tentativo di notifica alla società, alla data odierna, non era andato a buon fine e che, dall’esame della documentazione, si poteva evincere che l’accesso del corriere DHL avesse riguardato un indirizzo della città di Treviso e non di Padova e le successive e-mail informative fossero state trasmesse ad un indirizzo non corretto della società. Concludeva chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Prendeva, poi, la parola l’Avv. Federico Schiavoni, in rappresentanza del calciatore Luan Felipe Fiuza, il quale si riportava all’atto introduttivo depositato, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Interveniva brevemente, in replica all’Avv. Federico Schiavoni, il sig. Paolo Morlino per esporre brevi considerazioni, ribadendo quanto già rappresentato dall’Avv. Michele Cozzone.

Il Presidente, esaurita la discussione, dichiarava chiusa l’udienza. Il Collegio, pertanto, si riservava.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Invero, occorre richiamare il contenuto dell’art. 32 bis, comma 2, delle NOIF il quale recita “Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate potranno proporre reclamo innanzi al Tribunale Federale – Sez. Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva”. La norma di riferimento per la stagione sportiva 2023/2024 prevede la necessità – per le richieste di svincolo da parte dei Calciatori – di essere inviate mediante raccomandata o telegramma alla società sia per il periodo sino al 28 giugno 2023 sia per il periodo successivo (dal 29 giugno in poi).

E’ di tutta evidenza – dagli atti depositati – che la SSD Petrarca Calcio a 5 Srl non ha mai ricevuto, né poteva ricevere, l’istanza di svincolo in questione, considerati gli evidenti errori di notifica intervenuti; nella specie, la notifica operata a mezzo servizio DHL Express recava un indirizzo da parte del mittente (il calciatore Fiuza) errato, in primis, per la città di appartenenza della Società (l’invio è stato effettuato presso la città di Treviso, mentre la sede legale della Società è Padova) e poi, per l’indirizzo e-mail altrettanto errato (info@petrarcacalciocinque.it invece che petrarcacalcioacinque@cgn.legalmail.it).  Dunque, la carenza di notifica in cui è incorso il calciatore Fiuza, non solo risulta per tabulas e non appare scusabile, ma non può nemmeno considerarsi successivamente sanata dal raggiungimento dello scopo, dal momento che la società Petrarca non ha mai avuto modo di interloquire dinnanzi alla competente Divisione in merito all’istanza avanzata dal calciatore.

Va ribadito che presupposto indefettibile affinché un calciatore possa ottenere lo svincolo ex art. 32 bis della NOIF, è il contestuale invio, a pena di decadenza, della istanza a mezzo di lettera raccomandata o telegramma alla Società di appartenenza ed al Comitato od alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. La assoluta obbligatorietà dell’invio contestuale lo si ricava dalla norma stessa e pertanto – rispetto a quanto affermato dalla difesa del Calciatore Fiuza – non si tratta assolutamente di una “mera comunicazione di cortesia”, dal momento che la finalità della previsione in questione è evidentemente quella di garantire l’instaurazione di un compiuto contraddittorio con la società controinteressata allo svincolo richiesto dal calciatore, prima che il competente Comitato o la Divisione proceda con la emissione del provvedimento di svincolo.

La evidente e inescusabile negligenza mostrata dal calciatore nel procedere alla prevista contestuale trasmissione alla società di appartenenza dell’istanza di svincolo dallo stesso rivolta alla competente Divisione, inducono questo Tribunale a disporre la condanna dello stesso al pagamento delle spese in favore della società ricorrente, sia pur nella misura minima prevista dalla normativa.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla società SSD Petrarca Calcio a Cinque Srl nei confronti del calciatore Luan Felipe Fiuza e, per l’effetto, dichiara la nullità dello svincolo concesso al calciatore dalla Divisione Calcio a 5 ex art. 32 bis NOIF in data 25 luglio 2023.

Condanna il calciatore resistente al pagamento delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri accessori se dovuti.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 agosto 2023.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Domenico Apicella                                                           Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 21 agosto 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

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