FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 45/AA del 31/07/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAVAZZUTI ASD RICORTOLA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 619 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Giulio CAVAZZUTI e della società ASD RICORTOLA 1972, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIO CAVAZZUTI, all’epoca dei fatti dirigente con delega alla firma tesserato per la società ASD Ricortola 1972; in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le liste di trasferimento relative al calciatore Filippo Pasque n. DL12534753 del 1.12.2022 dalla società ASD Ricortola 1971 alla US Massese 1919, e n. DL12541249 del 2.122022 dalla società ASD Ricortola 1971 alla ASD Virtus Marina di Massa, recanti sottoscrizioni apocrife del calciatore sig. Filippo Pasque, dallo stesso disconosciute;

ASD RICORTOLA 1972, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto all’epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giulio CAVAZZUTI, e dal Sig. Claudio PREDRINZANI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD RICORTOLA 1972;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giulio CAVAZZUTI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD RICORTOLA 1972;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

 

 

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