FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 51/AA del 02/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PASINI GIUSEPPE PASINI GIOVANNI LEALI FERALPISALO’ SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 832 pf 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe PASINI, Giovanni PASINI, Marco LEALI e della società FERALPISALO’ SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE PASINI, n.q. di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Feralpisalò S.r.l., dal 13/12/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Feralpisalò S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento: al sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante Feralpi Holding S.p.a., della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giuseppe n.q. di socio della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la integrale documentazione relativa all’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l’atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., a) ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023; b) una referenza bancaria (incompleta) relativa al possesso dei requisiti di solidità finanziaria integrata positivamente con mail del 16 e del 21 febbraio 2023 a seguito della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.; e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., il sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. ed il sig. Pasini Giuseppe socio della della Feralpi Holding S.p.a., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme; - sig. GIUSEPPE PASINI, n.q. di socio della Feralpi Holding S.p.a., controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della Feralpisalò S.r.l.: a) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art.20 bis delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7 dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F, la integrale documentazione relativa all’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l’atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023;

GIOVANNI PASINI, n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante Feralpi Holding S.p.a., della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022, all’epoca dei fatti: a) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F, la integrale documentazione relativa all’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l’atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023; b) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art.20 bis delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7, dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, la integrale documentazione relativa all’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l’atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di solidità finanziaria, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., una referenza bancaria (incompleta) relativa al possesso dei requisiti di solidità finanziaria integrata positivamente con mail del 16 e del 21 febbraio 2023 a seguito della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.; - sig. GIOVANNI PASINI, n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a., controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della Feralpisalò S.r.l.: a) in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver depositato, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni, assegnato ex comma 7 dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F, la integrale documentazione relativa all’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l’atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023;

MARCO LEALI, Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpisalò S.r.l., dal 13/12/2022, in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva., 20 bis, comma 7, delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e comma 5-ter del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis, delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpisalò S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), con riferimento: al sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante Feralpi Holding S.p.a., della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l. acquirente, dalla controllante, della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; al sig. Pasini Giuseppe n.q. di socio della Feralpi Holding S.p.a. controllante della Feralpi Farm S.r.l., acquirente, dalla controllante della quota pari al 18,2203% del capitale della Feralpisalò S.r.l., con scrittura privata in data 22 dicembre 2022; nel termine di 15 giorni, assegnato dalla Coaps ex comma 7 dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F, la integrale documentazione relativa all’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, in quanto solo in parte tempestiva avendo la società comunicato entro i 15 giorni previsti dall’art. 20 bis sopra citato, delle N.O.I.F., l’intervenuta acquisizione, perfezionatasi il 22 dicembre 2022, e trasmesso l’atto di cessione, unitamente ad una parte della documentazione richiesta concernente i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, con pec del 23 dicembre 2022 e del 5 gennaio 2023, ed inviato spontaneamente, decorso detto termine, ma prima della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8, dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F., a) ulteriore documentazione relativa al possesso dei requisiti di onorabilità di cui al 5° comma dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F. tra il 17 ed il 24 gennaio 2023; b) una referenza bancaria (incompleta) relativa al possesso dei requisiti di solidità finanziaria integrata positivamente con mail del 16 e del 21 febbraio 2023 a seguito della concessione del termine aggiuntivo di cui al comma 8 dell’art. 20 bis, delle N.O.I.F.; e comunque, per non essersi attivato – in quanto vertice della società sportiva – affinché il sig. Pasini Giovanni n.q. di Presidente del CdA e Legale Rappresentante della Feralpi Farm S.r.l., il sig. Pasini Giovanni n.q. di Consigliere Delegato e Legale Rappresentante della Feralpi Holding S.p.a. ed il sig. Pasini Giuseppe socio della della Feralpi Holding S.p.a., ottemperassero al deposito della predetta documentazione nelle modalità previste dalle citate norme;

FERALPISALÒ S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art. 32, comma 5 bis, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe PASINI, in proprio e, in qualità di Presidente del CdA e Legale Rappresentante, per conto della società FERALPISALÒ S.r.l., e dai Sigg. Giovanni PASINI e Marco LEALI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione commutata in € 3000,00 (tremila/00) di ammenda per il Sig. Giuseppe PASINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni PASINI, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Marco LEALI, e di € 2500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per la società FERALPISALÒ S.r.l;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it