FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 53/AA del 02/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BELLINI ASD SIANO CALCIO 2017

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 453 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Ferdinando BELLINI e della società A.S.D. SIANO CALCIO 2017, avente ad oggetto la seguente condotta:

FERDINANDO BELLINI, calciatore tesserato per la A.S.D. Siano Calcio 2017 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Virtus Junior Stabia - Siano Calcio del 19.11.2022, valevole per il girone G del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Campania, dopo essere stato sostituito al diciassettesimo minuto del secondo tempo, fatto ingresso nello spogliatoio del direttore di gara, in assenza di quest'ultimo senza avere alcuna autorizzazione ad accedere ed intrattenersi in tale locale;

A.S.D. SIANO CALCIO 2017, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il Sig. Ferdinando Bellini ha posto in essere gli atti e i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ferdinando BELLINI, e dal Sig. Giuseppe CONIGLIO, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SIANO CALCIO 2017;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Ferdinando BELLINI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SIANO CALCIO 2017;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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