FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 54/AA del 02/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DORNA METZGER A.P.D. PECETTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 782 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Edoardo DORNA METZGER e della società A.P.D. PECETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDOARDO DORNA METZGER, calciatore tesserato per la società A.P.D. Pecetto all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 23.2.2023, trasmesso messaggi offensivi dall'account Instagram denominato “Account Ufficiale Pecetto 2003 - magicopecets” all’arbitro della gara APD Pecetto – ASD SCA Asti del 18.2.2023, valevole per il campionato Juniores Provinciali Under 19; A.P.D. PECETTO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Edoardo Dorna Metzger;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Edoardo DORNA METZGER, e dal Sig. Cristiano ALBRIGI, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.P.D. PECETTO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza, per il Sig. Edoardo DORNA METZGER, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.P.D. PECETTO; − si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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