FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 57/AA del 02/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DE SIMONE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1079 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Vittorio DE SIMONE, avente ad oggetto la seguente condotta:
VITTORIO DE SIMONE, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Arbitro Benemerito, in violazione degli artt. 4 co. 1 e 23 co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 42 commi 2 e 3 lett. a) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 4, 5 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per aver lo stesso, successivamente alla disputa della gara SIVIGLIA vs ROMA occorsa in data 31.05.23 e valevole quale finale della Coppa UEFA Europa League della corrente stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’arbitro internazionale Sig. Anthony TAYLOR (appartenente alla Federazione Calcio Inglese) che ebbe a dirigere l’incontro de quo sia, per l’effetto e più in generale, dell’istituzione arbitrale internazionale nel suo complesso intesa e quale direttamente riconducibile alla FIFA in quanto organismo deputato a selezionare, formare e custodire l’elenco degli arbitri internazionali, mediante parole inadatte contenute in un messaggio postato sui propri personali profili social Facebook e Instagram messaggio accompagnato da una fotografia ritraente l’effigie dell’arbitro Anthony TAYLOR con in bella vista lo stemma di FIFA REFEREE.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio DE SIMONE;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.