FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 58/AA del 02/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SOC CALCIO FOGGIA 1920

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 949 pf 22-23 adottato nei confronti della società CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e in riferimento all’art. 6, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva per non aver adottato alcuna misura preventiva idonea al fine di evitare e impedire che propri sostenitori in occasione della gara Foggia - Giugliano dell' 8 Aprile 2023 disputata a Foggia, si rendessero responsabili dei fatti violenti commessi nelle aree esterne immediatamente adiacenti all’impianto sportivo da cui è derivato pericolo per l’incolumità pubblica, danni materiali e danno all’incolumità fisica di un sostenitore della Società Giugliano, atteso che come comunicato dalla Questura di Foggia: “All'arrivo dei tifosi campani presso il settore ospiti, dalla zona retrostante la curva nord, un gruppo di circa 20 tifosi locali, travisati, effettuava una fitta sassaiola e faceva esplodere almeno 3 grossi petardi all'indirizzo dei tifosi del Giugliano. Il tempestivo intervento delle Forze dell'ordine presenti sul posto faceva allontanare i facinorosi, che riuscivano a dileguarsi nelle stradine adiacenti il settore ospiti dello stadio. Durante il lancio di sassi effettuato dal gruppo di tifosi locali, un tifoso ospite riportava una ferita lacero contusa alla fronte con prognosi di gg. 15 e risultava leggermente danneggiata da un sasso anche un'autovettura della Polizia di Stato”.

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dall’ Avv. Pietro INGRAVALLO, nella qualità di legale rappresentante, per conto dalla società CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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