FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 62/AA del 07/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MINNITI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 894 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Massimo MINNITI, avente ad oggetto la seguente condotta:
MASSIMO MINNITI, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della A.I.A. quale Arbitro Effettivo della sezione di Bolzano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione alla violazione dell’art. 42, comma 1, 2 e comma 3 lettere a) c), del Regolamento Associazione Italiana Arbitri e degli artt. 3.2, 4 e 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’Associazione Italiana Arbitri, nonché in riferimento all’art. 126 del C.G.S., per aver disatteso ed eluso la sospensione della sanzione di mesi tre a decorrere dal 20-03-23 a seguito dell’accordo di cui all’ art. 126 del C.G.S., in quanto non segnalando al proprio Organo Tecnico e Presidente Sezionale la definizione del procedimento n. 625 pf 22-23, iscritto nel registro della Procura Federale a suo carico, il cui accordo raggiunto dalle parti veniva ratificato e pubblicato con C.U. n. 283/AA della FIGC pubblicato il 20- 03-23 e altresì pubblicato con C.U. n. 55 del 23-03-23 del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano, accettava le designazioni gara pervenute dal suo Organo Tecnico in costanza del predetto provvedimento di sospensione, e arbitrava durante il predetto periodo di sospensione le seguenti due gare ufficiali: in data 25.03.2023 la gara S.V.D. DIETENHEIM AUFHOFEN contro S.S.V. PERCHA, valida per il campionato di 3" Categoria - girone C, e in data in data 26.03.2023 la gara A.S.V. GOSSENSASS contro S.S.V. CADIPIETRA STEINHAUS, valida per il campionato di 2" Categoria - girone C, e con ciò compromettendo la regolarità dello svolgimento delle predette gare, atteso che con C.U. n. 58 del 30-03-2023 del Comitato di Bolzano, il Giudice Sportivo, dichiarate irregolari le predette gare in quanto dirette da un arbitro sospeso, non omologava il risultato ordinando la ripetizione delle stesse;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MINNITI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Massimo MINNITI;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.