FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 64/AA del 07/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TESTA ASD PONTEROSSO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 812 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Pasquale TESTA e della società A.S.D. PONTEROSSO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

PASQUALE TESTA, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ponterosso Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Real Castelfidardo – A.S.D. Ponterosso Calcio del 24.2.2023, valevole per il girone D del campionato di Terza Categoria, ed in particolare al momento del rientro nello spogliatoio assegnato alla A.S.D. Ponterosso Calcio, colpito la porta di accesso alle docce causandone il danneggiamento; A.S.D. PONTEROSSO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Pasquale TESTA;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale TESTA, e dal Sig. Alessandro MICHELI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PONTEROSSO CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Pasquale TESTA, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. PONTEROSSO CALCIO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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