FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 65/AA del 07/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BONFIM GUIMARAES PINTO COELHO ASD AC SAVOIA 1908

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 834 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Kayky BONFIM GUIMARAES PINTO e della società A.S.D. A.C. SAVOIA 1908, avente ad oggetto la seguente condotta:

KAYKY BONFIM GUIMARAES PINTO, calciatore richiedente il tesseramento per la ASD AC Savoia 1908, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in data 17.2.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD AC Savoia 1908, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

A.S.D. A.C. SAVOIA 1908, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Kayky BONFIM GUIMARAES PINTO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Kayky BONFIM GUIMARAES PINTO, e dal Sig. Emanuele Filiberto DI SAVOIA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. A.C. SAVOIA 1908;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Kayky BONFIM GUIMARAES PINTO, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. A.C. SAVOIA 1908;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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