FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 66/AA del 07/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FLAMINI BARUCCI SKENDERI ASD CRAL ENRICO MATTEI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 825 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio FLAMINI, Simone BARUCCI, Gianluca SKENDERI e della società A.S.D. CRAL ENRICO MATTEI, avente ad oggetto la seguente condotta: FABRIZIO FLAMINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cral Enrico Mattei, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39 comma 1, e 43, commi 1 e 6 , delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cral Enrico Mattei, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Gianluca Skenderi nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Cral Enrico Mattei alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: Giovecca- Cral E. Mattei del 25.2.2023, Junior Calcio Cervia - Cral E. Mattei dell’11.2.2023, Cral E. Mattei – Compagnia dell’Albero del 4.2.2023, Atlas S. Stefano - Cral E. Mattei del 17.12.2022, Cral E. Mattei – Vatra del 10.12.2022, Marina Amatori - Cral E. Mattei del 3.12.2022 ed Only Sport Alfonsine - Cral E. Mattei del 26.11.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; SIMONE BARUCCI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Cral Enrico Mattei, in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Cral Enrico Mattei nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Gianluca Skenderi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria: Junior Calcio Cervia - Cral E. Mattei dell’11.2.2023, Cral E. Mattei – Compagnia dell’Albero del 4.2.2023, Atlas S. Stefano - Cral E. Mattei del 17.12.2022, Cral E. Mattei – Vatra del 10.12.2022, Marina Amatori - Cral E. Mattei del 3.12.2022 ed Only Sport Alfonsine - Cral E. Mattei del 26.11.2022; GIANLUCA SKENDERI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Cral Enrico Mattei, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Cral Enrico Mattei alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Giovecca - Cral E. Mattei del 25.2.2023, Junior Calcio Cervia - Cral E. Mattei dell’11.2.2023, Cral E. Mattei – Compagnia dell’Albero del 4.2.2023, Atlas S. Stefano - Cral E. Mattei del 17.12.2022, Cral E. Mattei – Vatra del 10.12.2022, Marina Amatori - Cral E. Mattei del 3.12.2022 ed Only Sport Alfonsine - Cral E. Mattei del 26.11.2022; A.S.D. CRAL ENRICO MATTEI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio FLAMINI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CRAL ENRICO MATTEI, e dai Sigg. Simone BARUCCI e Gianluca SKENDERI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Fabrizio FLAMINI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Simone BARUCCI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Gianluca SKENDERI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di punti 7 (sette) di penalizzazione da scontare nel campionato S.S. 2023/2024 per la società A.S.D. CRAL ENRICO MATTEI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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