FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 70/AA del 07/08/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SANNINO ASD ACADEMY LIVORNO CALCIO (1)

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 806 pfi 22-23 adottato nei confronti del Sig. Niko SANNINO e della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

NIKO SANNINO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. Academy Livorno Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso del secondo tempo della gara Portuale Livorno - Salivoli Calcio dell’11.2.2023, valevole per il girone A del campionato Under 16 Allievi B Provinciali della Delegazione Provinciale di Livorno, alla quale assisteva come spettatore, proferito reiterate ingiurie ed offese all’indirizzo del portiere della Salivoli Calcio, posizionandosi dietro la porta difesa dallo stesso;

A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Niko SANNINO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Niko SANNINO, e dal Sig. Riccardo TESTA, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Niko SANNINO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. ACADEMY LIVORNO CALCIO; - si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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