LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 24.07.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Diego ACUNZO/A.S.SAMBENEDETTESE SRL

RICORSO DEL CALCIATORE Diego ACUNZO/A.S.SAMBENEDETTESE SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 13 aprile 2023, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Diego Acunzo (nel seguito, anche, il calciatore), nato a S. Giuseppe Vesuviano (NA) il 19 marzo 1998, ha esposto quanto segue:

a. per la stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un contratto - con durata dal 15 ottobre 2022 al 30 giugno 2023 - con la AS Sambenedettese Srl (nel seguito, anche, la società) che prevedeva un compenso lordo pari a euro 10.000,00;

b. il 15 dicembre 2022 il calciatore è stato inserito nella lista di svincolo;

c. la società ha corrisposto al calciatore euro 1.000,00;

d. il calciatore resta creditore di euro 1.355,21 nei confronti della società.

L’importo in esame è stato calcolato nel ricorso come appresso.

Data la somma di euro 10.000,00 di cui all’accordo economico, per una durata complessiva pari a n. 259 giorni e considerata l’effettiva permanenza del calciatore per complessivi n. 61 giorni dal 15 ottobre 2022 al 15 dicembre 2022 l’operazione matematica effettuata dal calciatore è la seguente: “10.000,00 euro : 259 giorni = 38,61 euro al giorno. 38,61 euro x 61 giorni = 2.355,212 euro che, sottratti a 1000,00 euro già ricevuti, portano a euro 1.355,21”.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento della somma di euro 1.355,21, oltre interessi o la maggiore e/o minore somma che verrà ritenuta di giustizia. Altresì il calciatore ha chiesto di partecipare all’udienza.

La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all’udienza del 27 giugno 2023, alla quale ha partecipato il Legale del calciatore.

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la AS Sambenedettese Srl a riconoscere al Sig. Acunzo, come in epigrafe individuato, la somma di 1.355,21 euro (milletrecentocinquantacinque/21) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Giusti motivi di equità portano a respingere la domanda di riconoscimento degli interessi;

- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

- ordina alla AS Sambenedettese Srl di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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