LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 51 del 24.07.2023 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Mario Leonardo CANNIA/F.B.C.CASALE ASD

RICORSO DEL CALCIATORE Mario Leonardo CANNIA/F.B.C.CASALE ASD

La C.A.E. riunitasi in data 27.06.2023 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Cannia Mario Leonardo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 24.03.2023 alla società FBC Casale Asd arl ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all’udienza fissata attraverso il proprio difensore

OSSERVA

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società FBC Casale Asd, militante nel campionato di serie D, in relazione alla stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di Euro 2.400,00. Lo stesso espone di aver adempiuto regolarmente a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla società anzidetta la minor somma di Euro 2.000,00, con la conseguenza che sarebbe creditore  nei confronti della società medesima del residuo importo di Euro 400,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Va tuttavia rilevato che il procuratore del ricorrente, all'udienza del 27.06.2023, ha comunicato che il suo assistito ha ricevuto, nelle more del presente procedimento, il pagamento dell'importo residuo dovuto, chiedendo pertanto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.  Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

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