F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0027/CFA pubblicata il 24 Agosto 2023 (motivazioni) – A.S.D. Vadino Football Club-PFI

Decisione/0027/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0015/CFA/2023-2024

Registro procedimenti n. 0005/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Angelo De Zotti – Componente

Giuseppe Castiglia - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 5/CFA/2023-2024, proposto dalla A.S.D. Vadino Football Club e sul reclamo n. 15/CFA/2023-2024, proposto dalla medesima società, entrambi per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Liguria pubblicata sui comunicati ufficiali n. 2 del 6 luglio (dispositivo), n. 3 del 13 luglio (motivazione) e n. 5 del 21 luglio 2023 (errata corrige).

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza in data 21 agosto 2023, il Pres. Giuseppe Castiglia e uditi, per la società reclamante, l’Avv. Emanuele Feroleto e, per la Procura federale interregionale, l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con nota del 23 dicembre 2023 (recte: 2022), il Comitato regionale Liguria della Lega nazionale dilettanti - facendo seguito a una decisione del Giudice sportivo territoriale - ha segnalato alla Procura federale la posizione irregolare del calciatore Giuseppe Coppola nella gara, valevole per il campionato di prima categoria, disputata il 9 ottobre 2022 dalla squadra della società A.S.D. Vadino Football Club con quella della Plodio 1997.

La Procura federale ha avviato una indagine acquisendo varia documentazione.

2. Con nota prot. 27475/504 del 15 maggio 2023, adottata all’esito della istruttoria, la Procura federale ha deferito al competente Tribunale federale territoriale i signori Roberto Capezio, Gianmaria De Filippis, Giuseppe Coppola nonché la società A.S.D. Vadino Football Club, per sentirli rispondere:

- il signor Roberto Capezio, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vadino Football Club, della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto federale per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore signor Giuseppe Coppola nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Vadino Football Club alla gara Plodio 1997 A.S.D. Vadino Football Club del 9.10.2022, valevole per il campionato di prima categoria; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in mancanza della certificazione attestante la relativa idoneità;

- il signor Gianmaria De Filippis, all’epoca dei fatti vice presidente tesserato per la società A.S.D. Vadino Football Club, della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere, in occasione dell’incontro ricordato, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Vadino Football Club, nella quale è indicato il nominativo del calciatore signor Giuseppe Coppola, attestandone in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento;

- il signor Giuseppe Coppola, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Vadino Football Club, della violazione degli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Vadino Football Club, alla gara ricordata senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

- la società A.S.D. Vadino Football Club a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione.

3. La Procura Federale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- a carico del signor Roberto Capezio l’inibizione per 3 mesi;

- a carico del signor Gianmaria De Filippis l’inibizione per 3 mesi;

- a carico del sig. Antonio Rocca la squalifica per 3 gare;

- a carico della società A.S.D Vadino Football Club la sanzione dell'ammenda di 300,00 e 1 punto di penalizzazione in classifica.

4. Con decisione pubblicata sui comunicati ufficiali sopra richiamati, il Tribunale federale della Liguria ha riconosciuto la responsabilità disciplinare dei deferiti e, ponendosi espressamente nel solco della decisione n. 67/2022-2023 di questa Corte federale d’appello, ha inflitto le seguenti sanzioni:

- a carico del signor Roberto Capezio l’inibizione per 1 mese;

- a carico del signor Gianmaria De Filippis l’inibizione per 1 mese;

- a carico del signor Giuseppe Coppola la squalifica per 1 gara;

- a carico della società A.S.D. Vadino Football Club la sanzione dell'ammenda di 100,00 e della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2023/2024.

5. Con reclami n. 5/2023-2024 del 7 luglio e n. 15/2023-2024 del 18 luglio 2023, di identico tenore, la società ha impugnato la decisione di primo grado chiedendo - con il reclamo n. 5 - l’annullamento di tutte le sanzioni comminate e - con il reclamo n. 15 l’annullamento delle sole sanzioni inflitte alla società medesima, ovvero, in subordine, una mitigazione delle sanzioni stesse in applicazione dell’art. 10, comma 2, CGS, per la ritenuta particolare tenuità del fatto.

6. La Procura federale interregionale si è costituita all’udienza del 21 agosto 2023, tenutasi in videoconferenza, quando i reclami sono stati chiamati e, dopo la discussione delle parti, trattenuti in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. I reclami in oggetto attengono alla medesima decisione. A norma dell’art. 103, comma, 3, CGS, essi vanno perciò riuniti per poter essere decisi congiuntamente.

8. Come appare dalla cronologia esposta in epigrafe, il reclamo n. 5 è stato proposto - per dir così, alla cieca - avverso il dispositivo, quando la motivazione della decisione non era stata ancora resa pubblica e, quindi, non aveva preso a decorrere il termine posto dall’art. 101, comma 2, CGS, che coincide, appunto, con la data di pubblicazione della decisione e non con quella di pubblicazione del dispositivo (CFA, Sez. IV, n. 116/2020-2021). Di conseguenza, in difetto di una norma corrispondente a quella dell’art. 119, commi 5 e 6, Cod. proc. amm., tale reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

9. Sono perciò divenute definitive - a seguito dell'avvenuta formazione del giudicato interno - le statuizioni contenute nella decisione medesima relative alle persone fisiche deferite.

10. Nel merito della questione, è noto che, come anche si legge nella motivazione della decisione di primo grado, il tema della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell’età prescritta o per altra causa - e delle relative conseguenze sul piano sanzionatorio è stato approfondito dalle Sezioni unite della Corte federale d’appello in una decisione (n. 67/2022-2023) che ha enunciato principi di cui le Sezioni semplici di questa Corte hanno fatto poi coerente applicazione (Sez. I, decisioni n. 70, n. 86, n. 96, n. 106 e n. 107/20222023; Sez. IV, decisione n. 7/2023-2024).

La società reclamante sostiene che questi precedenti non sarebbero pertinenti in quanto il calciatore Coppola non sarebbe mai sceso in campo e non avrebbe dunque potuto contribuire al risultato finale, peraltro avverso alla reclamante. A sostegno della tesi ricorda una decisione della Corte sportiva d’appello della Liguria in data 9 novembre 2022 che, con riguardo ad altra gara cui aveva partecipato il medesimo giocatore, ha accolto il reclamo della società e riformato la decisione del Giudice sportivo di primo grado che aveva inflitto la sanzione della perdita della gara, ordinando l’omologazione del risultato maturato sul campo.

11. Il motivo è infondato.

In primo luogo, è proprio il precedente invocato dalla A.S.D. Vadino Football Club a essere inconferente. La Corte sportiva d’appello ha correttamente applicato il combinato disposto dei commi 6 e 7 dell’art. 10 CGS (rubricato: “Sanzione della perdita della gara”) che, per la partecipazione a un incontro di “calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”, prevede la sanzione in discorso e individua le ipotesi (fra cui, appunto, quella del mancato effettivo utilizzo) in cui questa non si applica.

Non questa è, invece, la sanzione che viene in gioco nel caso di specie, nel quale la società reclamante si duole della sanzione pecuniaria e di quella della penalizzazione di 1 punto in classifica.

La giurisprudenza endo-federale, che si è consolidata a proposito della consapevole partecipazione a gare ufficiali o dell’utilizzazione in queste di calciatori non legittimati, non richiede che questi siano “effettivamente utilizzati” (come invece prescrive l’art. 10, comma 7, CGS).

Ritiene il Collegio che anche la sola convocazione e iscrizione nella distinta di gara di un soggetto squalificato, non tesserato o comunque privo del titolo per partecipare, sia una attività sportiva costituente una “utilizzazione” impropria, che merita di essere sanzionata nei termini cui quella giurisprudenza si riferisce. E cioè, per quanto riguarda la società, con la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell’ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro, salvi gli opportuni correttivi equitativi, necessari per evitare sanzioni eccessivamente gravose, stridenti con il senso di giustizia sostanziale e non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative.

È per altro verso irrilevante la mancata incidenza sul risultato finale (peraltro non controversa, in punto di fatto) del comportamento contestato, la cui gravità “non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive della violazione” (CFA, Sez. I, n. 7/2022-2023).

Il motivo va perciò respinto con conferma della decisione gravata, che il Collegio reputa correttamente motivata rispetto ai capi di incolpazione, redatti dalla Procura federale in termini conformi alla propria prassi (si vedano, per tutti, quelli richiamati dalla citata decisione n. 67/2022-2023).

12. Nemmeno può essere accolto il motivo subordinato teso alla mitigazione della sanzione, in quanto, in disparte ogni altro rilievo, l’art. 10, comma 2, CGS, riguarda la sanzione della perdita della gara che qui - come più volte detto - non viene in questione.

13. In conclusione, nessuna delle impugnazioni proposte può essere accolta, dovendo il reclamo n. 5 essere dichiarato inammissibile e il reclamo n. 15 essere rigettato.

P.Q.M.

Riuniti i reclami in epigrafe, dichiara inammissibile il reclamo numero 0005/CFA/2023-2024 e respinge il reclamo numero 0015/CFA/2023-2024.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Giuseppe Castiglia                                                       Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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